F.I.G.C. – CORTE DI GIUSTIZIA FEDERALE – 2012/2013 – Decisione pubblicata sul sito web: www.figc.it e sul Comunicato ufficiale n. 093/CGF del 16 Novembre 2012 con motivazioni pubblicate sul Comunicato ufficiale n. 221/CGF del 26 Marzo 2013 e su www.figc.it 4. RICORSO S.P.D. AMITERNINA AVVERSO DECISIONI SEGUITO GARA CAMPIONATO NAZIONALE JUNIORES, AMITERNINA/OLYMPIA AGNONESE DEL 27.10.2012 (Delibera del Giudice Sportivo presso il Dipartimento Interregionale – Com. Uff. n. 20 del 30.10.2012)

F.I.G.C. – CORTE DI GIUSTIZIA FEDERALE – 2012/2013 – Decisione pubblicata sul sito web: www.figc.it e sul Comunicato ufficiale n. 093/CGF del 16 Novembre 2012 con motivazioni pubblicate sul Comunicato ufficiale n. 221/CGF del 26 Marzo 2013 e su www.figc.it 4. RICORSO S.P.D. AMITERNINA AVVERSO DECISIONI SEGUITO GARA CAMPIONATO NAZIONALE JUNIORES, AMITERNINA/OLYMPIA AGNONESE DEL 27.10.2012 (Delibera del Giudice Sportivo presso il Dipartimento Interregionale – Com. Uff. n. 20 del 30.10.2012) Il Giudice Sportivo presso il Dipartimento Interregionale, con decisione pubblicata sul Com. Uff. n. 20 del 30.10.2012, ha inflitto la sanzione dell’ammenda di € 1.000,00 alla società S.P.D. Amiternina e la squalifica per 3 gare effettive inflitta al calciatore Lepidi Giammarco. La sanzione dell’ammenda veniva inflitta perché durante l’incontro Amiternina/Olympia Agnonese disputato il 27.10.2012, propri sostenitori rivolgevano espressioni offensive e irriguardose all’indirizzo del Direttor di gara. Gli stessi, posizionatisi immediatamente sopra l’ingresso del tunnel che porta agli spogliatoi, colpivano con calci il tunnel medesimo. Nella circostanza venivano lanciati numerosi sputi senza tuttavia colpire alcuno e venivano rivolte ulteriori espressioni offensive all’indirizzo dell’Arbitro. La sanzione della squalifica veniva inflitta perché il Lepidi veniva espulso per doppia ammonizione, alla notifica del provvedimento disciplinare, rivolgeva espressione offensiva all’indirizzo del Direttore di gara e tardava nell’allontanarsi dal terreno di giuoco. Avverso tale provvedimento la società S.P.D. Amiternina ha preannunziato reclamo innanzi a questa Corte di Giustizia Federale con atto del 2.11.2012 formulando contestuale richiesta degli “Atti Ufficiali”. Istruito il reclamo e fissata la data della camera di consiglio, nelle more della trattazione, la ricorrente, con nota trasmessa il 13.11.2012, inoltrava formale rinuncia all’azione. La Corte premesso che ai sensi dell’art. 33, comma 12, C.G.S., le parti hanno facoltà di non dare seguito al preannuncio di reclamo o di rinunciarvi prima che si sia proceduto in merito e che la rinuncia o il ritiro del reclamo non ha effetto soltanto per i procedimenti di illecito sportivo, per quelli che riguardano la posizione irregolare dei calciatori e per i procedimenti introdotti per iniziativa di Organi federali e operanti nell’ambito federale (circostanze, quest’ultime escludibili nel caso di specie), dichiara estinto il procedimento. Per questi motivi la C.G.F. preso atto della rinuncia al ricorso come sopra proposto dalla società S.P.D. Amiternina di Scoppito (L’Aquila), dichiara estinto il procedimento. Dispone addebitarsi la tassa reclamo.
DirittoCalcistico.it è il portale giuridico - normativo di riferimento per il diritto sportivo. E' diretto alla società, al calciatore, all'agente (procuratore), all'allenatore e contiene norme, regolamenti, decisioni, sentenze e una banca dati di giurisprudenza di giustizia sportiva. Contiene informazioni inerenti norme, decisioni, regolamenti, sentenze, ricorsi. - Copyright © 2024 Dirittocalcistico.it