F.I.G.C. – CORTE DI GIUSTIZIA FEDERALE – 2012/2013 – Decisione pubblicata sul sito web: www.figc.it e sul Comunicato ufficiale n. 093/CGF del 16 Novembre 2012 con motivazioni pubblicate sul Comunicato ufficiale n. 221/CGF del 26 Marzo 2013 e su www.figc.it 7. RICORSO A.S.D. DERUTA S.R.L. AVVERSO LA SANZIONE DELLA SQUALIFICA PER 3 GIORNATE EFFETTIVE DI GARA INFLITTA AL CALC. BISCARO PARRINI DIEGO SEGUITO GARA AREZZO/DERUTA DEL 4.11.2012 (Delibera del Giudice Sportivo presso il Dipartimento Interregionale – Com. Uff. n. 48 del 7.11.2012)
F.I.G.C. – CORTE DI GIUSTIZIA FEDERALE – 2012/2013 – Decisione pubblicata sul sito web: www.figc.it e sul Comunicato ufficiale n. 093/CGF del 16 Novembre 2012 con motivazioni pubblicate sul Comunicato ufficiale n. 221/CGF del 26 Marzo 2013 e su www.figc.it
7. RICORSO A.S.D. DERUTA S.R.L. AVVERSO LA SANZIONE DELLA SQUALIFICA PER 3 GIORNATE EFFETTIVE DI GARA INFLITTA AL CALC. BISCARO PARRINI DIEGO SEGUITO GARA AREZZO/DERUTA DEL 4.11.2012 (Delibera del Giudice Sportivo presso il Dipartimento Interregionale - Com. Uff. n. 48 del 7.11.2012)
Con decisione resa pubblica con il Com. Uff. n. 48 del 7.11.2012 il Giudice Sportivo presso il Dipartimento Interregionale, ha inflitto al calciatore Diego Biscaro Parrini, tesserato in favore dell’Associazione Sportiva Dilettantistica Deruta, la squalifica per 3 giornate effettive di gara, a seguito della partita del Campionato di Serie D, Arezzo/Deruta, disputata il 4.11.2012, per avere, senza riuscire nell’intento, perché trattenuto dai suoi compagni, tentato di aggredire il sig. Marco Capaccioli, Dirigente Accompagnatore Ufficiale della Società Arezzo, che a sua volta tentava di aggredire un calciatore del Deruta. Contro tale decisione ha proposto reclamo la Società Deruta, chiedendo la revoca e in subordine la riduzione della sanzione, sostenendo che il Biscaro nel contesto della tentata aggressione del dirigente aretino Capaccioli ad un calciatore del Deruta, era intervenuto nel solo intento di frapporsi tra il compagno e l’aggressore,senza porre in essere alcun tentativo di violenza. Il ricorso è fondato nei limiti di cui in motivazione. La fattispecie concreta, così come risulta dettagliatamente descritta dal direttore di gara, presenta quegli elementi che evidenziano un particolare aspetto della condotta violenta del Biscaro, non soltanto priva di contatto fisico e di effetti lesivi ma che si caratterizza inizialmente in una manifestazione impulsiva, provocata dalla aggressione in atto contro un suo compagno di squadra, di lieve e modesta connotazione violenta. Pertanto in applicazione dell’art. 19 comma 4 lett. a) C.G.S., considerato che si è trattato di un episodio al limite della condotta violenta, in parziale accoglimento della richiesta della ricorrente società, si ritiene giusto ed equo, ridurre la squalifica a 2 giornate effettive di gara. Per questi motivi la C.G.F. in parziale accoglimento del ricorso come sopra proposto dalla società A.S:D. Deruta S.r.l. di Deruta (Perugia), riduce la sanzione inflitta al calciatore Biscaro Parrini Diego a 2 giornate effettive di squalifica. Dispone restituirsi la tassa reclamo.
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