F.I.G.C. – CORTE DI GIUSTIZIA FEDERALE – 2012/2013 – Decisione pubblicata sul sito web: www.figc.it e sul Comunicato ufficiale n.220/CGF del 22 Marzo 2013 con motivazioni pubblicate sul Comunicato ufficiale n. 222/CGF del 26 Marzo 2013 e su www.figc.it 2) RICORSO DEL CALCIO COMO S.R.L. AVVERSO LA SANZIONE DELL’AMMENDA DI € 5.000,00 INFLITTA ALLA RECLAMANTE SEGUITO GARA COMO/SUDTIROL DEL 10.3.2013 (Delibera del Giudice Sportivo presso la Lega Italiana Calcio Professionistico – Com. Uff. n. 136/DIV del 12.3.2013)
F.I.G.C. – CORTE DI GIUSTIZIA FEDERALE – 2012/2013 – Decisione pubblicata sul sito web: www.figc.it e sul Comunicato ufficiale n.220/CGF del 22 Marzo 2013 con motivazioni pubblicate sul Comunicato ufficiale n. 222/CGF del 26 Marzo 2013 e su www.figc.it
2) RICORSO DEL CALCIO COMO S.R.L. AVVERSO LA SANZIONE DELL’AMMENDA DI € 5.000,00 INFLITTA ALLA RECLAMANTE SEGUITO GARA COMO/SUDTIROL DEL 10.3.2013 (Delibera del Giudice Sportivo presso la Lega Italiana Calcio Professionistico – Com. Uff. n. 136/DIV del 12.3.2013)
Il Giudice Sportivo presso la Lega Italiana Calcio Professionistico, infliggeva alla Calcio Como S.r.l. l’ammenda di € 5.000,00, a seguito della gara Como/Sudtirol del 10.3.2013. Con nota del 13.3.2013 il Calcio Como S.r.l. in persona del legale rappresentante ” pro tempore”, preannunciava reclamo avverso tale decisione, chiedendo, contestualmente, a questa Corte di Giustizia Federale, l’immediato invio di copia degli atti ufficiali. Con successiva nota del 14.3.2013, la Corte inviava gli atti richiesti, rammentando che, a norma dell’art. 37, comma 1 lett. a) C.G.S., i motivi di reclamo dovevano pervenire entro il settimo giorno successivo a quello di ricezione degli atti. Con successiva nota, del 19.3.2013, la società dichiarava che intendeva rinunciare al preannunciato reclamo. La Corte, premesso che ai sensi dell’art. 33, comma 12, C.G.S., le parti hanno facoltà di non dare seguito al preannuncio di reclamo o di rinunciarvi prima che si sia proceduto in merito e che la rinuncia o il ritiro del reclamo non ha effetto soltanto per i procedimenti di illecito sportivo, per quelli che riguardano la posizione irregolare dei calciatori e per i procedimenti introdotti per iniziativa di Organi federali e operanti nell’ambito federale (circostanze, quest’ultime escludibili nel caso di specie), dichiara estinto il procedimento Per questi motivi la C.G.F. preso atto della rinuncia al ricorso come sopra proposto dal Calcio Como S.r.l. di Como, dichiara estinto il procedimento. Dispone addebitarsi la tassa reclamo.
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