COMITATO REGIONALE EMILIA ROMAGNA – STAGIONE SPORTIVA 2012/2013 – Decisione pubblicata sul sito Web: www.figc-dilettanti-er.it e sul Comunicato Ufficiale N° 37 del 20.03.2013 Delibera della Commissione Disciplinare SETTORE GIOVANILE E SCOLASTICO-Camp.Prov.Allievi 90 RECLAMO PROPOSTO DA U.S.D. SCOT DUE EMME Avverso squalifica per 8 giornate calc. GUERRINI MATTEO delibera del G.S. del C.P. di Forlì contenuta nel C.U.n. 35 del 6.3.2013 gara GAMBETTOLA – SCOT DUE EMME del 3.3.2013

COMITATO REGIONALE EMILIA ROMAGNA – STAGIONE SPORTIVA 2012/2013 – Decisione pubblicata sul sito Web: www.figc-dilettanti-er.it e sul Comunicato Ufficiale N° 37 del 20.03.2013 Delibera della Commissione Disciplinare SETTORE GIOVANILE E SCOLASTICO-Camp.Prov.Allievi 90 RECLAMO PROPOSTO DA U.S.D. SCOT DUE EMME Avverso squalifica per 8 giornate calc. GUERRINI MATTEO delibera del G.S. del C.P. di Forlì contenuta nel C.U.n. 35 del 6.3.2013 gara GAMBETTOLA – SCOT DUE EMME del 3.3.2013 L’U.S.D. SCOT DUE EMME ricorre avverso il sopra indicato provvedimento facendo presente che “al minuto 40° del secondo tempo il pallone usciva dal rettangolo di gioco, in concomitanza lo spazio tra le due panchine, un giocatore avversario, in piedi vicino alla propria panchina, riceveva il pallone appena uscito e lo tratteneva tra i piedi, impedendo al giocatore GUERRINI di ricuperarlo per poter battere la rimessa laterale. A questo punto il GUERRINI si avvicinava all’avversario, spostandolo con una leggera spallata (non assolutamente colpendolo con un calcio) per recuperare la palla per rimetterla in gioco”. L’arbitro apostrofava il GUERRINI con una frase scurrile ed ironica e gli mostrava il cartellino rosso. Il GUERRINI impiegava esclusivamente il tempo utile per uscire dal recinto di gioco, attraversando metà del perimetro del campo di gioco e non ha ritardato l’uscita per 5 minuti. A fine gara il GUERRINI chiedeva spiegazioni all’arbitro e non ricevendo risposta “si rivolgeva a questo ultimo mostrando il gesto di mandarlo a quel paese con il braccio. Chiede una congrua riduzione della sanzione. La Commissione, - visti gli atti ufficiali; - preso atto che l’arbitro, sentito a chiarimenti, confermando integralmente il referto originario, ha ribadito che il calc. GUERRINI, a gioco fermo, per eseguire una rimessa laterale raccoglieva il pallone che gli era stato cortesemente passato da un giocatore avversario che si trovava fuori dal rettangolo di gioco, sferrava allo stesso due calci ed alla notifica del provvedimento di espulsione, rivolgeva all’arbitro frasi offensive, lasciando il campo molto lentamente, reiterando le esternazioni all’indirizzo dell’arbitro, a fine gara, aggiungendo frasi assai scurrili, d e l i b e r a - di respingere il ricorso, confermando la squalifica per 8 giornate del calc. GUERRINI MATTEO. Dispone per l'addebito della tassa, non versata.
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