COMITATO REGIONALE FRIULI VENEZIA GIULIA – STAGIONE SPORTIVA 2012/2013 – Decisione pubblicata sul sito Web: www.figclnd-fvg.org e sul COMUNICATO UFFICIALE N. 107 del 20.03.2013 Delibere della Commissione Disciplinare RECLAMO della U.FINCANTIERI MONFALCONE (Giovanissimi Regionali) avverso la squalifica per quattro gare al proprio tesserato Ciro AUTIERO (in c.u. n° 101 del 07.03.2013).
COMITATO REGIONALE FRIULI VENEZIA GIULIA – STAGIONE SPORTIVA 2012/2013 – Decisione pubblicata sul sito Web: www.figclnd-fvg.org e sul
COMUNICATO UFFICIALE N. 107 del 20.03.2013
Delibere della Commissione Disciplinare
RECLAMO della U.FINCANTIERI MONFALCONE (Giovanissimi Regionali) avverso la squalifica
per quattro gare al proprio tesserato Ciro AUTIERO (in c.u. n° 101 del 07.03.2013).
Con tempestivo reclamo, ritenendola eccessiva e sproporzionata rispetto alla condotta posta in essere
dal proprio tesserato Ciro AUTIERO, la UNIONE FINCANTIERI MONFALCONE impugnava la decisione
assunta dal G.S.T. di squalifica per quattro giornate di gara, così motivata: “Per essere stato espulso al
18’ del secondo tempo perché, a seguito di un contrasto con un avversario, rivolgeva più volte
espressione gravemente ingiuriosa verso quest’ultimo, minacciandolo; perché, dopo l’espulsione, nel
mentre lasciava il terreno di gioco, proferiva frase ingiuriosa nei confronti dell’arbitro.”
La motivazione data dalla reclamante è stata di mera negazione di quanto refertato dal direttore di gara
(“non c’era stato nessun fallo di gioco da parte di nessun giocatore”), e per tale motivo la CDT ha già
fatto fatica a ritenere ammissibile il reclamo. Dopo alcune righe di generiche valutazioni e una altrettanto
generica contestazione alla condotta dell’arbitro, la reclamante conclude: “Considerando l’espulsione, la
squalifica ci può stare, ma non di queste proporzioni”.
La CDT ripete che, ai sensi dell’art. 35/1.1 CGS “I rapporti dell’arbitro, degli assistenti, del quarto
ufficiale e i relativi eventuali supplementi fanno piena prova circa il comportamento di tesserati in
occasione dello svolgimento delle gare.”
A fronte di tale inequivocabile precetto, è del tutto inutile esporre fatti inconciliabili con quelli refertati. La
CDT potrà eventualmente considerare positivamente una interpretazione diversa da quella che possa
aver dato il GST dei medesimi fatti descritti dal direttore di gara.
Tale impostazione sarà senz’altro imperfetta, ma è l’unica conosciuta che possa permettere e reggere la
necessità di speditezza del processo sportivo. Il processo sportivo deve partire dal presupposto
dell’obbiettività del referto arbitrale. L’arbitro è considerato come l’organo sensoriale della Federazione
per tutto quanto succede nel campo di gara. La Federazione “vede” attraverso gli occhi dell’arbitro e
“sente” attraverso le orecchie dell’arbitro; percepisce la realtà dei fatti afferenti alla gara attraverso i
sensi dell’arbitro. Può succedere che l’arbitro incorra in una svista, in una percezione errata, in una
aberrazione sensoriale, e così facendo trascini in errore la Federazione. Ma la fallacia umana è parte
essenziale dello sport, in particolare dello sport a livello dilettantistico, sì che uno sportivo deve saper
accettare gli errori propri, così come quelli di chi pratica lo stesso sport nello stesso contesto, anche se
da altra angolazione.
Alla luce delle suesposte osservazioni, che ogni tesserato dovrebbe aver bene a mente nel momento in
cui sceglie, liberamente, di associarsi nell’ambito di una Federazione Sportiva, il reclamo è
manifestamente infondato.
La quantificazione della sanzione calcolata dal GST è la “minima” possibile: una giornata automatica per
il fatto in sé dell’espulsione; una seconda giornata di squalifica per le espressioni ingiuriose nei confronti
dell’avversario; due giornate “minime” di squalifica per le espressioni ingiuriose indirizzate al direttore di
gara.
PQM
La C.D.T. – FVG così dispone: respinge il reclamo e dispone addebitarsi la tassa relativa.
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