COMITATO REGIONALE FRIULI VENEZIA GIULIA – STAGIONE SPORTIVA 2012/2013 – Decisione pubblicata sul sito Web: www.figclnd-fvg.org e sul COMUNICATO UFFICIALE N. 107 del 20.03.2013 Delibere della Commissione Disciplinare RECLAMO della U.FINCANTIERI MONFALCONE (Campionato Regionale Juniores) avverso la squalifica per cinque gare al proprio calciatore LUGLI Lorenzo (in c.u. n° 101 del 07.03.2013).
COMITATO REGIONALE FRIULI VENEZIA GIULIA – STAGIONE SPORTIVA 2012/2013 – Decisione pubblicata sul sito Web: www.figclnd-fvg.org e sul
COMUNICATO UFFICIALE N. 107 del 20.03.2013
Delibere della Commissione Disciplinare
RECLAMO della U.FINCANTIERI MONFALCONE (Campionato Regionale Juniores) avverso la
squalifica per cinque gare al proprio calciatore LUGLI Lorenzo (in c.u. n° 101 del 07.03.2013).
Con provvedimento pubblicato in C.U. n. 101 del 17.03.2013 il G.S.T. infliggeva al calciatore LUGLI
Lorenzo la squalifica per cinque gare effettive “Ai sensi dell'art. 19, punto 4, lett. a) e b) del C.G.S., per
essere stato espulso al 15’ del secondo tempo per condotta violenta nei confronti di un calciatore
avversario in quanto, a gioco fermo, sputava da distanza ravvicinata (circa un metro) verso il predetto
avversario attingendolo alla guancia; perché, a seguito dell'espulsione, rivolgeva espressioni di ingiurie
nei confronti dell'arbitro”.
Con tempestivo reclamo la UNIONE FINCANTIERI MONFALCONE impugnava tale decisione,
ritenendola eccessiva e sproporzionata e chiedendo una riduzione della stessa.
Nelle proprie difese la reclamante si è limitata a negare che il proprio calciatore abbia sputato nei
confronti dell'avversario, sostenendo che il direttore di gara abbia assunto la propria decisione sulla
base di quanto a lui riportato dai calciatori della squadra avversaria.
Il reclamo è infondato, per i motivi di seguito esposti.
La condotta addebitata al LUGLI non può essere contestata sulla base di una mera negazione dei fatti,
in ragione della fede privilegiata che deve attribuirsi al resoconto dell’arbitro ex art. 35 CGS, secondo cui
“i rapporti dell’arbitro (...) fanno piena prova circa il comportamento di tesserati in occasione dello
svolgimento delle gare”.
Ciò nonostante la C.D.T., supplendo alle carenze del reclamo, ha ritenuto opportuno, data l'entità della
squalifica, di fare uso dei propri poteri istruttori ed ha chiesto al direttore di gara un supplemento al
proprio rapporto, con specifico riferimento alle specifiche contestazioni mosse dalla reclamante.
In tale supplemento il direttore di gara ha confermato integralmente quanto già refertato, con
ricostruzione dei fatti puntuale e coerente dalla quale non è possibile trarre alcun elemento per dubitare
della sussistenza della condotta addebitata al LUGLI. In particolare, a escludere ogni fondatezza al
reclamo avversario, il direttore di gara ha precisato di essere stato presente a circa un metro
dall’evolversi dei fatti e che “La protesta del giocatore offeso e la sua gestualità (indicava infatti con il
dito il colpevole del gesto) sono stati ininfluenti in quanto la mia decisione si era già formata”.
Quanto alla quantificazione della sanzione, si osserva che lo sputo, per pacifica giurisprudenza sportiva,
è considerato un atto di natura violenta, sanzionato con la squalifica minima per tre gare.
Considerando che il LUGLI si è reso colpevole anche di un atteggiamento gravemente irriguardoso nei
confronti del direttore di gara (punibile, ex art. 19, punto 4, lett. a) C.G.S., con la squalifica “minima” di
due gare), la sanzione irrogata dal G.S.T. appare pienamente congrua e meritevole di conferma.
PQM La C.D.T. – FVG così dispone: respinge il reclamo e dispone addebitarsi la tassa relativa.
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