COMITATO REGIONALE LAZIO – STAGIONE SPORTIVA 2012/2013 – Decisione pubblicata sul sito Web: www.crlazio.org e sul Comunicato Ufficiale N°180/LND del 21/03/2013 DELIBERE DELLA COMMISSIONE DISCIPLINARE TERRITORIALE RECLAMO DELLA SOCIETA’ ATLETICO COLLEFERRO AVVERSO I PROVVEDIMENTI DI PERDITA DELLA GARA E AMMENDA DI € 100 A CARICO DELLA RECLAMANTE, DI SQUALIFICA PER 6 GARE A CARICO DEI CALCIATORI MANCINI MILO E DI MAGGIO DANIELE ADOTTATI DAL GIUDICE SPORTIVO DELLA DELEGAZIONE PROVINCIALE DI FROSINONE CON C.U. N. 36 DEL 21.2.2013 (Gara: TORRE CAJETANI – ATLETICO COLLEFERRO del 16.2.2013 – Campionato III Categoria Frosinone)

COMITATO REGIONALE LAZIO – STAGIONE SPORTIVA 2012/2013 – Decisione pubblicata sul sito Web: www.crlazio.org e sul Comunicato Ufficiale N°180/LND del 21/03/2013 DELIBERE DELLA COMMISSIONE DISCIPLINARE TERRITORIALE RECLAMO DELLA SOCIETA’ ATLETICO COLLEFERRO AVVERSO I PROVVEDIMENTI DI PERDITA DELLA GARA E AMMENDA DI € 100 A CARICO DELLA RECLAMANTE, DI SQUALIFICA PER 6 GARE A CARICO DEI CALCIATORI MANCINI MILO E DI MAGGIO DANIELE ADOTTATI DAL GIUDICE SPORTIVO DELLA DELEGAZIONE PROVINCIALE DI FROSINONE CON C.U. N. 36 DEL 21.2.2013 (Gara: TORRE CAJETANI – ATLETICO COLLEFERRO del 16.2.2013 – Campionato III Categoria Frosinone) La Società ATLETICO COLLEFERRO, con il reclamo avanzato, chiede la revoca delle sanzioni in titolo, come di seguito specificato, e cioè, in via primaria, la revoca della punizione sportiva della perdita della gara e la squalifica al solo responsabile principale, ovvero il calciatore DI MAGGIO DANIELE e, in via subordinata, la riduzione delle squalifiche per 6 gare, inflitte ai calciatori DI MAGGIO DANIELE e MANCINI MILO. Si contesta, in estrema sintesi, da parte della reclamante, il fatto che l’arbitro non abbia adottato gli opportuni provvedimenti disciplinari nei confronti del proprio tesserato MANCINI e dell’avversario DELL’UOMO, venuti alle mani a seguito di un normale fallo di gioco, e dell’altro proprio tesserato DI MAGGIO, intervenuto successivamente a difesa del proprio compagno di squadra. Qualora l’arbitro – a detta dell’Atletico Colleferro – avesse provveduto alle espulsioni dei responsabili, l’episodio sarebbe rimasto circoscritto e la gara avrebbe potuto avere seguito. A ciò aggiungasi che l’arbitro – continua la reclamante – non ha applicato i rituali comportamenti previsti dalle norme in vigore in casi di tal genere, in quanto ha omesso di sanzionare con i tre fischi il termine della gara e, successivamente, ignorando l’opera pacificatrice di dirigenti ed atleti delle sue Società che erano riusciti a riportare la situazione in un clima di assoluta tranquillità tale da poter riprendere il gioco regolarmente. Di contro, il comportamento del direttore di gara, limitatosi semplicemente a rientrare negli spogliatoi, determina – a parere dell’Atletico Colleferro – l’insussistenza del presupposto logico – giuridico per la sospensione della gara e conseguentemente le sanzioni irrogate devono essere rivisitate secondo le richieste succitate. Questa Commissione, ovviamente con riferimento privilegiato alla narrazione arbitrale, peraltro dettagliatissima e chiarissima, in parallelo con le argomentazioni della reclamante, trae il convincimento che la dinamica dei fatti si sia esplicata in modalità nettamente differenti rispetto alla esposizione degli eventi formulata dalla Società ATLETICO COLLEFERRO. Infatti appare inequivocabile che, in seguito allo scambio di colpi, prima tra il MANCINI e il DELL’UOMO, e poi all’intervento violentissimo contro quest’ultimo da parte del DI MAGGIO, immediatamente si determinava una generale colluttazione, nella quale l’arbitro riusciva ad identificare un discreto numero di responsabili, visto che nel punto dell’assembramento confluivano dirigenti non certo animati da intenti pacificatori. In una situazione siffatta, l’individuazione di 5 calciatori per Società, con conseguente loro espulsione, non avrebbe consentito la prosecuzione della gara, anche se successivamente si fosse ristabilita la calma, in quanto entrambe le Società si sarebbero venute a trovare con un numero di partecipanti inferiori al numero minimo fissato dall’art. 73 comma 2 delle NOIF. Per quanto sopra, risultando le tesi difensive prive di validi supporti atti a consentire la rivisitazione richiesta circa i provvedimenti adottati, questo Organo Giudicante DELIBERA Di respingere il reclamo della Società ATLETICO COLLEFERRO e, per l’effetto, conferma tutte le decisioni comminate dal Giudice di prime cure. La tassa reclamo va incamerata
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