COMITATO REGIONALE LAZIO – STAGIONE SPORTIVA 2012/2013 – Decisione pubblicata sul sito Web: www.crlazio.org e sul Comunicato Ufficiale N°180/LND del 21/03/2013 DELIBERE DELLA COMMISSIONE DISCIPLINARE TERRITORIALE RECLAMO DELLA SOCIETA’ POSTA FIBRENO AVVERSO IL PROVVEDIMENTO DI SQUALIFICA FINO AL 26.4.2013 A CARICO DELL’ASSISTENTE DI PARTE LECCE MARIO ADOTTATO DAL GIUDICE SPORTIVO DELLA DELEGAZIONE PROVINCIALE DI FROSINONE CON C.U. N. 38 DEL 7.3.2013 (Gara: POSTA FIBRENO – TORRICE CALCIO del 2.3.2013 – Campionato Jun. Prov. Frosinone)

COMITATO REGIONALE LAZIO – STAGIONE SPORTIVA 2012/2013 – Decisione pubblicata sul sito Web: www.crlazio.org e sul Comunicato Ufficiale N°180/LND del 21/03/2013 DELIBERE DELLA COMMISSIONE DISCIPLINARE TERRITORIALE RECLAMO DELLA SOCIETA’ POSTA FIBRENO AVVERSO IL PROVVEDIMENTO DI SQUALIFICA FINO AL 26.4.2013 A CARICO DELL’ASSISTENTE DI PARTE LECCE MARIO ADOTTATO DAL GIUDICE SPORTIVO DELLA DELEGAZIONE PROVINCIALE DI FROSINONE CON C.U. N. 38 DEL 7.3.2013 (Gara: POSTA FIBRENO – TORRICE CALCIO del 2.3.2013 – Campionato Jun. Prov. Frosinone) La Commissione Disciplinare Visto il reclamo in epigrafe, con il quale la Società POSTA FIBRENO ritiene eccessiva la sanzione inflitta all’assistente di parte LECCE MARIO, in quanto l’episodio per cui è stato sanzionato, non risponde del tutto al vero, in quanto la bandierina è stata gettata in terra non in modo violento, ma solo per protestare avverso una decisione tecnica adottata dall’arbitro, al quale si avvicinava per farlo recedere dalla decisione presa, ponendogli le mani sul taccuino. L’arbitro nel proprio rapporto, che,come sostiene la stessa società, è da considerarsi fonte privilegiata di prova, riporta fedelmente i fatti accaduti, che non sono del tutto rispondenti a quanto riferisce la reclamante e che, comunque, al di là di tutto ciò, la sanzione inflitta al LECCE appare del tutto congrua rispetto ai comportamenti tenuti dall’assistente di parte nella circostanza. Detto ciò, questa Commissione Disciplinare DELIBERA Di respingere il reclamo in argomento e, per l’effetto, conferma la decisione impugnata. La tassa reclamo va incamerata.
DirittoCalcistico.it è il portale giuridico - normativo di riferimento per il diritto sportivo. E' diretto alla società, al calciatore, all'agente (procuratore), all'allenatore e contiene norme, regolamenti, decisioni, sentenze e una banca dati di giurisprudenza di giustizia sportiva. Contiene informazioni inerenti norme, decisioni, regolamenti, sentenze, ricorsi. - Copyright © 2024 Dirittocalcistico.it