COMITATO REGIONALE LAZIO – STAGIONE SPORTIVA 2012/2013 – Decisione pubblicata sul sito Web: www.crlazio.org e sul Comunicato Ufficiale N°180/LND del 21/03/2013 DELIBERE DELLA COMMISSIONE DISCIPLINARE TERRITORIALE RECLAMO DELLA SOCIETA’ POSTA FIBRENO AVVERSO IL PROVVEDIMENTO DI SQUALIFICA FINO AL 26.4.2013 A CARICO DELL’ASSISTENTE DI PARTE LECCE MARIO ADOTTATO DAL GIUDICE SPORTIVO DELLA DELEGAZIONE PROVINCIALE DI FROSINONE CON C.U. N. 38 DEL 7.3.2013 (Gara: POSTA FIBRENO – TORRICE CALCIO del 2.3.2013 – Campionato Jun. Prov. Frosinone)
COMITATO REGIONALE LAZIO – STAGIONE SPORTIVA 2012/2013 – Decisione pubblicata sul sito Web: www.crlazio.org e sul
Comunicato Ufficiale N°180/LND del 21/03/2013
DELIBERE DELLA COMMISSIONE DISCIPLINARE TERRITORIALE
RECLAMO DELLA SOCIETA’ POSTA FIBRENO AVVERSO IL PROVVEDIMENTO DI
SQUALIFICA FINO AL 26.4.2013 A CARICO DELL’ASSISTENTE DI PARTE LECCE MARIO
ADOTTATO DAL GIUDICE SPORTIVO DELLA DELEGAZIONE PROVINCIALE DI FROSINONE
CON C.U. N. 38 DEL 7.3.2013
(Gara: POSTA FIBRENO – TORRICE CALCIO del 2.3.2013 – Campionato Jun. Prov.
Frosinone)
La Commissione Disciplinare
Visto il reclamo in epigrafe, con il quale la Società POSTA FIBRENO ritiene eccessiva la sanzione
inflitta all’assistente di parte LECCE MARIO, in quanto l’episodio per cui è stato sanzionato, non
risponde del tutto al vero, in quanto la bandierina è stata gettata in terra non in modo violento, ma
solo per protestare avverso una decisione tecnica adottata dall’arbitro, al quale si avvicinava per
farlo recedere dalla decisione presa, ponendogli le mani sul taccuino.
L’arbitro nel proprio rapporto, che,come sostiene la stessa società, è da considerarsi fonte
privilegiata di prova, riporta fedelmente i fatti accaduti, che non sono del tutto rispondenti a quanto
riferisce la reclamante e che, comunque, al di là di tutto ciò, la sanzione inflitta al LECCE appare
del tutto congrua rispetto ai comportamenti tenuti dall’assistente di parte nella circostanza.
Detto ciò, questa Commissione Disciplinare
DELIBERA
Di respingere il reclamo in argomento e, per l’effetto, conferma la decisione impugnata.
La tassa reclamo va incamerata.
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