COMITATO REGIONALE LAZIO – STAGIONE SPORTIVA 2012/2013 – Decisione pubblicata sul sito Web: www.crlazio.org e sul Comunicato Ufficiale N°180/LND del 21/03/2013 DELIBERE DELLA COMMISSIONE DISCIPLINARE TERRITORIALE RECLAMO DELLA SOCIETA’ SS. PIETRO E PAOLO AVVERSO I PROVVEDIMENTI DI SQUALIFICA PER 6 GARE A CARICO DELL’ALLENATORE SEBASTIANELLI DELIO E PER 3 GARE A CARICO DEI CALCIATORI MOLINARI MICHELE, PICCIRILLI DANIELE, PUPULINI MIRKO, ROSSI JACOPO E VISARI LUCA ADOTTATI DAL GIUDICE SPORTIVO DEL COMITATO REGIONALE LAZIO CON C.U. N. 75 SGS DEL 1°.3.2013 (Gara: SS. PIETRO E PAOLO – GAETA SRL del 24.2.2013 – Campionato Allievi Regionali)
COMITATO REGIONALE LAZIO – STAGIONE SPORTIVA 2012/2013 – Decisione pubblicata sul sito Web: www.crlazio.org e sul
Comunicato Ufficiale N°180/LND del 21/03/2013
DELIBERE DELLA COMMISSIONE DISCIPLINARE TERRITORIALE
RECLAMO DELLA SOCIETA’ SS. PIETRO E PAOLO AVVERSO I PROVVEDIMENTI DI
SQUALIFICA PER 6 GARE A CARICO DELL’ALLENATORE SEBASTIANELLI DELIO E PER 3
GARE A CARICO DEI CALCIATORI MOLINARI MICHELE, PICCIRILLI DANIELE, PUPULINI
MIRKO, ROSSI JACOPO E VISARI LUCA ADOTTATI DAL GIUDICE SPORTIVO DEL
COMITATO REGIONALE LAZIO CON C.U. N. 75 SGS DEL 1°.3.2013
(Gara: SS. PIETRO E PAOLO – GAETA SRL del 24.2.2013 – Campionato Allievi Regionali)
La Commissione Disciplinare
Visto il reclamo in epigrafe con cui la Società SS. PIETRO E PAOLO chiede una riduzione delle
squalifiche ai propri tesserati, come meglio specificato in titolo, assumendo che, a fine gara, il
tecnico SEBASTIANELLI DELIO si sarebbe limitato a far rientrare negli spogliatoi i calciatori della
propria squadra, senza assumere comportamenti violenti, mentre i calciatori avrebbero reagito alle
provocazioni degli avversari;
letti gli atti ufficiali, emerge una situazione ben diversa da quella dedotta dalla reclamante: il
SEBASTIANELLI, a fine gara, colpiva con calci e pugni alcuni giocatori della squadra avversaria,
causando ad uno di essi una ferita ad un labbro, mentre gli altri calciatori partecipavano ai disordini
durante i quali colpivano gli avversari ripetutamente con calci e pugni;
considerate quindi prive di fondamento le doglianze della ricorrente e adeguate le sanzioni inflitte,
questa Commissione
DELIBERA
Di respingere il reclamo avanzato dalla Società SS. PIETRO E PAOLO e, per l’effetto, di
confermare la decisioni impugnate.
La tassa reclamo va incamerata.
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