COMITATO REGIONALE LAZIO – STAGIONE SPORTIVA 2012/2013 – Decisione pubblicata sul sito Web: www.crlazio.org e sul Comunicato Ufficiale N°180/LND del 21/03/2013 DELIBERE DELLA COMMISSIONE DISCIPLINARE TERRITORIALE RECLAMO DELLA SOCIETA’ SS. PIETRO E PAOLO AVVERSO I PROVVEDIMENTI DI SQUALIFICA PER 6 GARE A CARICO DELL’ALLENATORE SEBASTIANELLI DELIO E PER 3 GARE A CARICO DEI CALCIATORI MOLINARI MICHELE, PICCIRILLI DANIELE, PUPULINI MIRKO, ROSSI JACOPO E VISARI LUCA ADOTTATI DAL GIUDICE SPORTIVO DEL COMITATO REGIONALE LAZIO CON C.U. N. 75 SGS DEL 1°.3.2013 (Gara: SS. PIETRO E PAOLO – GAETA SRL del 24.2.2013 – Campionato Allievi Regionali)

COMITATO REGIONALE LAZIO – STAGIONE SPORTIVA 2012/2013 – Decisione pubblicata sul sito Web: www.crlazio.org e sul Comunicato Ufficiale N°180/LND del 21/03/2013 DELIBERE DELLA COMMISSIONE DISCIPLINARE TERRITORIALE RECLAMO DELLA SOCIETA’ SS. PIETRO E PAOLO AVVERSO I PROVVEDIMENTI DI SQUALIFICA PER 6 GARE A CARICO DELL’ALLENATORE SEBASTIANELLI DELIO E PER 3 GARE A CARICO DEI CALCIATORI MOLINARI MICHELE, PICCIRILLI DANIELE, PUPULINI MIRKO, ROSSI JACOPO E VISARI LUCA ADOTTATI DAL GIUDICE SPORTIVO DEL COMITATO REGIONALE LAZIO CON C.U. N. 75 SGS DEL 1°.3.2013 (Gara: SS. PIETRO E PAOLO – GAETA SRL del 24.2.2013 – Campionato Allievi Regionali) La Commissione Disciplinare Visto il reclamo in epigrafe con cui la Società SS. PIETRO E PAOLO chiede una riduzione delle squalifiche ai propri tesserati, come meglio specificato in titolo, assumendo che, a fine gara, il tecnico SEBASTIANELLI DELIO si sarebbe limitato a far rientrare negli spogliatoi i calciatori della propria squadra, senza assumere comportamenti violenti, mentre i calciatori avrebbero reagito alle provocazioni degli avversari; letti gli atti ufficiali, emerge una situazione ben diversa da quella dedotta dalla reclamante: il SEBASTIANELLI, a fine gara, colpiva con calci e pugni alcuni giocatori della squadra avversaria, causando ad uno di essi una ferita ad un labbro, mentre gli altri calciatori partecipavano ai disordini durante i quali colpivano gli avversari ripetutamente con calci e pugni; considerate quindi prive di fondamento le doglianze della ricorrente e adeguate le sanzioni inflitte, questa Commissione DELIBERA Di respingere il reclamo avanzato dalla Società SS. PIETRO E PAOLO e, per l’effetto, di confermare la decisioni impugnate. La tassa reclamo va incamerata.
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