COMITATO REGIONALE LAZIO – STAGIONE SPORTIVA 2012/2013 – Decisione pubblicata sul sito Web: www.crlazio.org e sul Comunicato Ufficiale N°181/LND del 21/03/2013 DELIBERE del GIUDICE SPORTIVO TIVOLI – ROMULEA A.S.D.
COMITATO REGIONALE LAZIO – STAGIONE SPORTIVA 2012/2013 – Decisione pubblicata sul sito Web: www.crlazio.org e sul
Comunicato Ufficiale N°181/LND del 21/03/2013
DELIBERE del GIUDICE SPORTIVO
TIVOLI - ROMULEA A.S.D.
Il Giudice Sportivo
- Esaminati gli atti ufficiali di gara, rileva quanto segue:
- al 14' del secondo tempo veniva espulso il calciatore n. 4 TAVANI Luca della Società TIVOLI per somma di
ammonizioni;
- al 14' del secondo tempo veniva espulso il calciatore n. 9 DEWITT Alessandro della Società ROMULEA per
somma di ammonizioni;
- al 15' del secondo tempo veniva allontanato DELL'UOMO Luca dirigente della Società ROMULEA per aver
minacciato gli occupanti della panchina avversaria;
- subito dopo i calciatori e dirigenti della Società TIVOLI si portavano verso gli spogliatoi la cui porta veniva
presa a calci dal DEWITT Alessandro (ROMULEA) con l'intenzione di raggiungere un calciatore avversario,
che nel frattempo usciva dallo spogliatoio e lo spintonava, i due poi si azzuffavano.
- I dirigenti della Società TIVOLI riportavano il loro calciatore nello spogliatoio ed impedivano a quello della
ROMULEA di raggiungerlo;
- nel frattempo accorrevano i calciatori e tesserati della Società ROMULEA e i due gruppi si offendevano
vicendevolmente;
- il DEWITT Alessandro (ROMULEA) teneva comportamento minaccioso nei confronti dell'arbitro, il quale si
rifugiava nel proprio spogliatoio e richiedeva l'intervento della Forza Pubblica.
- All'arrivo della Forza Pubblica l'arbitro convocava i due capitani e comunicava loro la definitiva sospensione
della gara al 15' del secondo tempo sul risultato di 1-0 a favore della ROMULEA.
- Da quanto sopra descritto, appare evidente che l'arbitro non ha posto in essere tutti i poteri, previsti dal
Regolamento, a sua disposizione, per verificare se sussistevano o meno le condizioni per un normale
proseguimento della gara;
- Verificato quanto sopra ed avvalendosi del dispositivo di cui all'art. 17 comma 4 lett. c del CGS
SI DELIBERA
- di annullare il provvedimento di sospensione della gara in oggetto adottato dell'arbitro;
- di ordinare la ripetizione della gara in epigrafe, dando mandato al Comitato Regionale Lazio per gli
adempimenti di competenza;
- di comminare alla Società TIVOLI l'ammenda di Euro 100,00;
- di comminare alla Società ROMULEA l'ammenda di Euro 100,00;
- di inibire il dirigente DELL'UOMO Luca (ROMULEA) fino al 29/3/2013 per aver minacciato gli occupanti la
panchina avversaria;
- di squalificare il calciatore DEWITT Alessandro (ROMULEA) per quattro gare effettive;
- di squalificare il calciatore TAVANI Luca (TIVOLI) per due gare effettive;