COMITATO REGIONALE MARCHE – STAGIONE SPORTIVA 2012/2013 – Decisione pubblicata sul sito web:www.figcmarche.it sul Comunicato Ufficiale N° 163 del 20/03/2013 Delibere della Commissione Disciplinare RECLAMO C.S.R. TIRASSEGNO 95 AVVERSO SANZIONI MERITO GARA MONTURANESE/TIRASSEGNO 95 DEL 3.3.2013 CAMPIONATO PROVINCIALE ALLIEVI GIRONE “I” (Delibera del Giudice Sportivo della Delegazione Provinciale di Fermo – Com. Uff. n. 68 del 6.3.2013)
COMITATO REGIONALE MARCHE – STAGIONE SPORTIVA 2012/2013 – Decisione pubblicata sul sito web:www.figcmarche.it sul
Comunicato Ufficiale N° 163 del 20/03/2013
Delibere della Commissione Disciplinare
RECLAMO C.S.R. TIRASSEGNO 95 AVVERSO SANZIONI MERITO GARA MONTURANESE/TIRASSEGNO 95 DEL 3.3.2013 CAMPIONATO PROVINCIALE ALLIEVI GIRONE “I”
(Delibera del Giudice Sportivo della Delegazione Provinciale di Fermo - Com. Uff. n. 68 del 6.3.2013)
Il Giudice Sportivo della Delegazione Provinciale di Fermo, con decisione pubblicata sul Com. Uff. indicato in epigrafe, applicava al calciatore TORRESI Stefano, asseritamente tesserato per la reclamante, la sanzione della squalifica per tre gare effettive perché “espulso per comportamento offensivo nei confronti dell’arbitro, dopo la notifica del provvedimento pronunciava frasi offensive nei confronti dello stesso continuando a compiere un gesto ingiurioso uscendo dal terreno di gioco”.
Avverso tale decisione ha proposto rituale reclamo la C.S.R. Tirassegno 95, assumendo che le frasi offensive, in entrambe le occasioni, non erano rivolte all’arbitro, bensì ad un proprio compagno di squadra.
Il reclamo della C.S.R. Tirassegno 95 non merita accoglimento.
La tesi difensiva della reclamante, meramente assertiva, urta irrimediabilmente contro la precisa certificazione dell’accadimento da parte del direttore di gara, fonte di prova privilegiata, che ha relazionato la sequenza incriminata in termini inequivocabili, riferendo che all’atto del provvedimento di espulsione, adottato per gestualità ingiuriosa nei suoi confronti, il Torresi, avviatosi ad uscire dal terreno di gioco, ritornò indietro proferendogli parole ingiuriose e poi, invitato nuovamente ad allontanarsi, mostrò il dito medio della mano destra alzato per gran parte del percorso compiuto verso gli spogliatoi.
La condotta del calciatore, di notevole gravità, perché contraria ai fondamentali principi etici dell’ordinamento sportivo, giustifica pienamente la sanzione inflittagli dal Giudice Sportivo.
Il reclamo, pertanto, va respinto.
P.Q.M.
respinge il reclamo come sopra proposto della C.S.R. Tirassegno 95 ed ordina incamerarsi la relativa tassa.
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