COMITATO REGIONALE MARCHE – STAGIONE SPORTIVA 2012/2013 – Decisione pubblicata sul sito web:www.figcmarche.it sul Comunicato Ufficiale N° 163 del 20/03/2013 Delibere della Commissione Disciplinare RECLAMO A.S.D. ATLETICO AZZURRA COLLI AVVERSO DECISIONI MERITO GARA ATLETICO AZZURRA COLLI/MONTOTTONE DEL 2.3.2013 CAMPIONATO REGIONALE DI PRIMA CATEGORIA GIRONE “D” (Delibera del Giudice Sportivo del Comitato Regionale Marche – Com. Uff. n. 153 del 6.3.2013)

COMITATO REGIONALE MARCHE – STAGIONE SPORTIVA 2012/2013 – Decisione pubblicata sul sito web:www.figcmarche.it sul Comunicato Ufficiale N° 163 del 20/03/2013 Delibere della Commissione Disciplinare RECLAMO A.S.D. ATLETICO AZZURRA COLLI AVVERSO DECISIONI MERITO GARA ATLETICO AZZURRA COLLI/MONTOTTONE DEL 2.3.2013 CAMPIONATO REGIONALE DI PRIMA CATEGORIA GIRONE “D” (Delibera del Giudice Sportivo del Comitato Regionale Marche - Com. Uff. n. 153 del 6.3.2013) Il Giudice Sportivo del Comitato Regionale Marche, con decisione pubblicata sul Com. Uff. indicato in epigrafe, applicava alla reclamante la sanzione dell’ammenda di € 300,00 per il comportamento dei propri sostenitori: nel corso della gara, nei confronti dell’arbitro; durante ed al termine dell’incontro, nei confronti dei calciatori della squadra avversaria. Avverso tale sanzione ha proposto rituale reclamo l’A.S.D. Atletico Azzurra Colli chiedendone l’annullamento. Deduceva la reclamante che i propri sostenitori: - non avevano motivi per offendere l’arbitro, poiché la squadra era in vantaggio ed in superiorità numerica; - proferirono frasi offensive ai calciatori ospiti solo dopo che uno di questi, per questo espulso, fece il gesto “dell’ombrello” sotto la tribuna, rivolto ai sostenitori locali; - non gettarono il “cesto pieno di bottiglie” poiché lo stesso non era altro che un secchio per la raccolta indifferenziata, attaccato alla recinzione e caduto a terra perché urtato inavvertitamente da qualcuno; - al momento del pareggio della propria squadra ed a fine gara, alcuni calciatori del Montottone andarono sotto la tribuna facendo gesti indecenti ed offendendo i sostenitori locali. LA COMMISSIONE • letto il reclamo ed esaminati gli atti ufficiali di gara; • udito in camera di consiglio il Giudice relatore; • ritenuta provata la responsabilità della società in ordine ai fatti ascritti ai propri sostenitori, durante ed al termine dell’incontro, nei confronti dell’arbitro e dei calciatori della squadra avversaria; • ritenuto che l’arbitro merita sempre rispetto, soprattutto per il ruolo istituzionale assegnatogli, e comunque nessuno può accampare validi motivi di giustificazione, basati su valutazioni relative alla sua direzione di gara, per porre in essere proteste manifestate attraverso comportamenti offensivi e minacciosi; • ritenuto che la sanzione applicata dal primo Giudice appare equa ed adeguata alla natura degli addebiti; • visto l’art. 4 del Codice di giustizia sportiva; P.Q.M. respinge il reclamo come sopra proposto dall’A.S.D. Atletico Azzurra Colli ed ordina incamerarsi la relativa tassa.
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