COMITATO REGIONALE MARCHE – STAGIONE SPORTIVA 2012/2013 – Decisione pubblicata sul sito web:www.figcmarche.it sul Comunicato Ufficiale N° 163 del 20/03/2013 Delibere della Commissione Disciplinare RECLAMO CORINALDO CALCIO F.C. A.S.D. AVVERSO DECISIONI MERITO GARA MONTEMARCIANO/CORINALDO DEL 16.2.2013 CAMPIONATO REGIONALE DI SECONDA CATEGORIA GIRONE “C” (Delibera del Giudice Sportivo del Comitato Regionale Marche – Com. Uff. n. 146 del 27.2.2013)

COMITATO REGIONALE MARCHE – STAGIONE SPORTIVA 2012/2013 – Decisione pubblicata sul sito web:www.figcmarche.it sul Comunicato Ufficiale N° 163 del 20/03/2013 Delibere della Commissione Disciplinare RECLAMO CORINALDO CALCIO F.C. A.S.D. AVVERSO DECISIONI MERITO GARA MONTEMARCIANO/CORINALDO DEL 16.2.2013 CAMPIONATO REGIONALE DI SECONDA CATEGORIA GIRONE “C” (Delibera del Giudice Sportivo del Comitato Regionale Marche - Com. Uff. n. 146 del 27.2.2013) La Commissione, - visto il reclamo come sopra proposto dal Corinaldo Calcio F.C. A.S.D.; - ritenutane la necessità, sospende il presente giudizio e dispone ex art. 32, 9° comma, del Codice di giustizia sportiva, che la Procura Federale della F.I.G.C. proceda agli accertamenti e svolga ogni opportuna indagine per la completa ricostruzione degli episodi accaduti nella gara in epigrafe, con particolare riguardo ai provvedimenti disciplinari applicati, nell’occasione, dal direttore di gara, nonché per le valutazioni e le iniziative di competenza. Manda alla Segreteria del Comitato Regionale Marche per gli adempimenti conseguenti.
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