COMITATO REGIONALE PIEMONTE VALLE D’AOSTA – STAGIONE SPORTIVA 2012/2013 – Decisione pubblicata sul sito web: www.figc-crto.org e sul COMUNICATO UFFICIALE N° 61 del 21.03.2013 Delibera del Giudice Sportivo gara del 13/ 3/2013 SILVANESE – SAVOIA FBC 1920
COMITATO REGIONALE PIEMONTE VALLE D’AOSTA – STAGIONE SPORTIVA 2012/2013 – Decisione pubblicata sul sito web: www.figc-crto.org e sul
COMUNICATO UFFICIALE N° 61 del 21.03.2013
Delibera del Giudice Sportivo
gara del 13/ 3/2013 SILVANESE - SAVOIA FBC 1920
La gara in epigrafe non ha avuto regolare svolgimento essendo stata sospesa anzitempo
dall'arbitro.
Dal referto del direttore di gara si evince che al minuto 34ºdel secondo tempo, dopo la realizzazione
della rete da parte della società ospite, venivano espulsi nello spazio di soli due minuti ben quattro
calciatori della società SILVANESE (due partecipanti al gioco e due presenti in panchina).
Subito dopo l'arbitro veniva accerchiato da molti giocatori della SILVANESE, titolari e riserve in
panchina solo in minima parte nominalmente identificati, che tenevano comportamento intimidatorio
ed aggressivo nei suoi confronti spintonandolo e cercando di colpirlo con pugni e calci.
Tra questi riusciva ad identificare con certezza PASTORINO DAVIDE ed in particolare il nº5
SORBARA MANUEL, capitano della squadra, il quale, dopo averlo in un primo tempo gravemente
minacciato, lo colpiva da tergo con un violento calcio alla coscia.
L'arbitro notificava l'espulsione ad entrambi questi calciatori e poi decideva di sospendere la gara
non essendo più nelle condizioni psico-fisiche per continuarla a fronte di una situazione gravemente
pregiudizievole per la propria incolumità fisica.
Si affrettava quindi a raggiungere lo spogliatoio, aiutato dal massaggiatore della società
SILVANESE signor ANDORNO PIERFABIO, che si prodigava in modo encomiabile a sua difesa,
mentre i giocatori continuavano a rincorrerlo.
Arrivato allo spogliatoio richiedeva l'intervento dei carabinieri che, tempestivamente accorsi, gli
permettevano di abbandonare l'impianto sportivo senza ulteriori problemi.
La decisione dell'arbitro è ampiamente giustificata dalla gravità di quanto accaduto per cui la
mancata conclusione della gara deve essere addebitata alla società SILVANESE, oggettivamente
responsabile del comportamento vile e violento, in spregio dei più elementari principi di etica
sportiva, posto in essere dai propri tesserati.
Atteso quanto dettagliato in premessa ed in applicazione dell'art.17 comma 1 del C.G.S.
SI DELIBERA
- di assegnare gara persa alla società SILVANESE disponendone l'omologazione con il seguente
risultato
SILVANESE - SAVOIA 0-3
- di riportare negli appositi paragrafi i provvedimenti disciplinari assunti per quanto in atti.