• Stagione sportiva: 2012/2013
COMITATO REGIONALE PIEMONTE VALLE D’AOSTA – STAGIONE SPORTIVA 2012/2013 – Decisione pubblicata sul sito web: www.figc-crto.org e sul
COMUNICATO UFFICIALE N° 61 del 21.03.2013
Delibera della Commissione Disciplinare
a) Deferimento della Procura Federale nei confronti dei signori Leonam Henrique DE
ALMEIDA RIOS, Abner RODRIGUES MARTINS, Paolo BONFANTI, Octavian VIERIU tutti
calciatori attualmente tesserati per la società A.C.D. RIVOLI, Galliano DAL PASSO, dirigente
della società A.C.D. RIVOLI e la società medesima per rispondere i primi quattro della
violazione di cui agli artt. 1 comma 1 e 10 comma 2 C.G.S., il quinto per rispondere della
violazione di cui agli artt. 1 comma 1 e 10 comma 2 C.G.S., la Società per rispondere della
violazione di cui all’art. 4 co. 2 in riferimento all’art. 1 comma 5 C.G.S.
COMITATO REGIONALE PIEMONTE VALLE D’AOSTA – STAGIONE SPORTIVA 2012/2013 – Decisione pubblicata sul sito web: www.figc-crto.org e sul
COMUNICATO UFFICIALE N° 61 del 21.03.2013
Delibera della Commissione Disciplinare
a) Deferimento della Procura Federale nei confronti dei signori Leonam Henrique DE
ALMEIDA RIOS, Abner RODRIGUES MARTINS, Paolo BONFANTI, Octavian VIERIU tutti
calciatori attualmente tesserati per la società A.C.D. RIVOLI, Galliano DAL PASSO, dirigente
della società A.C.D. RIVOLI e la società medesima per rispondere i primi quattro della
violazione di cui agli artt. 1 comma 1 e 10 comma 2 C.G.S., il quinto per rispondere della
violazione di cui agli artt. 1 comma 1 e 10 comma 2 C.G.S., la Società per rispondere della
violazione di cui all’art. 4 co. 2 in riferimento all’art. 1 comma 5 C.G.S.
Con atto del 25.6.2012 la Procura Federale deferiva al giudizio di questa Commissione signori
Leonam Henrique DE ALMEIDA RIOS, Abner RODRIGUES MARTINS, Paolo BONFANTI, Octavian
VIERIU per aver contravvenuto ai principi di lealtà, correttezza e probità, in particolare per aver
partecipato nella scorsa stagione sportiva alla gara CASTELLAZZO BORMIDA – RIVOLI del
11.3.2012 valida per “Campionato Eccellenza Girone B” nelle fila del RIVOLI malgrado non fossero
ancora tesserati per detta società; il sig. Galliano DAL PASSO per aver sottoscritto la distinta della
gara di cui sopra in cui si dichiarava che i detti giocatori partecipavano alla partita sotto la
responsabilità della società di appartenenza; la Società RIVOLI per rispondere a titolo di
responsabilità oggettiva nell’illecito addebitato al proprio tesserato ed ai soggetti che hanno svolto
attività nell’interesse della Società medesima.
Il presente procedimento trae origine da una nota del 18.5.2012 inviata alla Procura Federale dal
Presidente del Comitato Regionale Piemonte e Valle d’Aosta, in cui si trasmetteva una
segnalazione della società MIRAFIORI concernente l’irregolare posizione di diversi calciatori
schierati dal RIVOLI nella stagione sportiva in corso all’epoca del deferimento
Nel corso delle indagini veniva acquisita la documentazione utile all’accertamento dei fatti.
Nella seduta del 15.3.2013, avanti a questa Commissione è comparso l’avv. Marco Stefanini in
rappresentanza della Procura Federale. Sebbene tutti ritualmente citati e dopo l’accoglimento di due
precedenti istanze di rinvio per il documentato impedimento del Presidente della A.C.D. RIVOLI,
tutti i deferiti, ivi compreso il Presidente, restavano assenti.
Il Procuratore Federale, previa relazione sui fatti, chiedeva applicarsi le seguenti sanzioni: due
giornate di squalifica a carico di ciascuno dei giocatori sopra indicati, mesi quattro di inibizione a
carico del sig. DAL PASSO, ammenda per € 2000,00 ed un punto di penalizzazione da scontare nel
presente campionato a carico della società A.C.D. RIVOLI.
MOTIVI DELLA DECISIONE
L’illecito ascritto ai giocatori deferiti è ampiamente provato dalla documentazione acquisita presso
l’Ufficio Tesseramenti del Comitato Regionale Piemonte e Valle d’Aosta, da cui si evince che
nessuno di essi era regolarmente tesserato nel giorno della gara contro il CASTELLAZZO
BORMIDA.
La distinta di gara reca la sottoscrizione del DAL PASSO e, pertanto anche le responsabilità di
quest’ultimo e della Società per i fatti ascritti al proprio tesserato ovvero a coloro che hanno svolto
attività nel suo interesse, appaiono pacifiche..
Le sanzioni richieste dalla Procura Federale appaiono pienamente congrue alla gravità dei fatti
accertati
P. Q. M.
La Commissione Disciplinare,
- dichiara i calciatori Leonam Henrique DE ALMEIDA RIOS, Abner RODRIGUES MARTINS,
Paolo BONFANTI, Octavian VIERIU responsabili della violazione loro ascritta e, per l’effetto,
infligge ad ognuno di essi la sanzione della squalifica per due gare.
- dichiara il sig. Galliano DAL PASSO responsabile della violazione ascritta e, per l’effetto,
infligge al medesimo la sanzione dell’inibizione per mesi quattro.
- dichiara la Società RIVOLI responsabile della violazione ascritta e, per l’effetto, infligge alla
medesima le sanzioni dell’ammenda per € 2.000,00 (duemila 0) e della penalizzazione di
un punto in classifica da scontare nel campionato attualmente in corso.
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Delibera della Commissione Disciplinare
a) Deferimento della Procura Federale nei confronti dei signori Leonam Henrique DE
ALMEIDA RIOS, Abner RODRIGUES MARTINS, Paolo BONFANTI, Octavian VIERIU tutti
calciatori attualmente tesserati per la società A.C.D. RIVOLI, Galliano DAL PASSO, dirigente
della società A.C.D. RIVOLI e la società medesima per rispondere i primi quattro della
violazione di cui agli artt. 1 comma 1 e 10 comma 2 C.G.S., il quinto per rispondere della
violazione di cui agli artt. 1 comma 1 e 10 comma 2 C.G.S., la Società per rispondere della
violazione di cui all’art. 4 co. 2 in riferimento all’art. 1 comma 5 C.G.S."