COMITATO REGIONALE PIEMONTE VALLE D’AOSTA – STAGIONE SPORTIVA 2012/2013 – Decisione pubblicata sul sito web: www.figc-crto.org e sul COMUNICATO UFFICIALE N° 61 del 21.03.2013 Delibera della Commissione Disciplinare b) Deferimento della Procura Federale nei confronti del signor CIANCIO Giuseppe, Presidente della società U.S.D. ALPIGNANO e della società medesima per rispondere il primo della violazione di cui agli artt. 1 co. 1 C.G.S. in relazione all’art. 49 comma 3 N.O.I.F., la Società per rispondere della violazione di cui all’art. 4 co. 1 C.G.S.

COMITATO REGIONALE PIEMONTE VALLE D’AOSTA – STAGIONE SPORTIVA 2012/2013 – Decisione pubblicata sul sito web: www.figc-crto.org e sul COMUNICATO UFFICIALE N° 61 del 21.03.2013 Delibera della Commissione Disciplinare b) Deferimento della Procura Federale nei confronti del signor CIANCIO Giuseppe, Presidente della società U.S.D. ALPIGNANO e della società medesima per rispondere il primo della violazione di cui agli artt. 1 co. 1 C.G.S. in relazione all’art. 49 comma 3 N.O.I.F., la Società per rispondere della violazione di cui all’art. 4 co. 1 C.G.S. Con atto del 11.1.2013 la Procura Federale deferiva al giudizio di questa Commissione il sig. CIANCIO Presidente dell’ALPIGNANO per aver contravvenuto ai principi di lealtà, correttezza e probità, in particolare per aver consentito e comunque non impedito che, in occasione della gara ALPIGNANO - SAN GIACOMO CHIERI del 25.3.2012, valevole per l’accesso alle finali del Torneo Provinciale “Giovanissimi Fascia B”, venissero estromessi dalla formazione alcuni tra i calciatori più rappresentativi in precedenza impegnati nelle fasi preliminari della competizione, utilizzandoli in una concomitante gara del Torneo Città di Grugliasco e contravvenendo, in tal modo all’obbligo di schierare in campo la migliore formazione ed onorare l’impegno agonistico assunto per la partecipazione al torneo ufficiale al quale la sua Società si era iscritta; la società ALPIGNANO per rispondere a titolo di responsabilità diretta nell’illecito addebitato al proprio Presidente. Il presente procedimento trae origine da un esposto presentato in data 29.5.2012 dal Presidente della società A.S.D. CENISIA che lamentava un comportamento antisportivo posto in essere dalla società U.S.D. ALPIGNANO nella gara sopra indicata.. Nel corso delle accurate indagini, veniva acquisita la documentazione utile all’accertamento dei fatti e venivano esaminati numerosi testimoni tra cui l’esponente, l’arbitro della gara, i dirigenti e l’allenatore dell’ALPIGNANO. Nella seduta del 15.3.2013, avanti a questa Commissione sono comparsi l’avv. Marco Stefanini in rappresentanza della Procura Federale, il sig. PRIOLO Gaetano, segretario dell’ALPIGNANO e l’avv. Ettore Gliozzi in qualità di difensore sia del CIANCI che della Società deferita. Preliminarmente il Presidente avvertiva le parti presenti della possibilità di definire il procedimento con il c.d. patteggiamento ai sensi dell’art. 23 C.G.S e veniva formalizzato un accordo tra il rappresentante della Procura Federale ed il difensore per l’applicazione dell’inibizione per giorni venti a carico del sig. CIANCI e dell’ammenda per € 150,00 a carico della società ALPIGNANO La sanzioni indicate appaiono congrue alla gravità dei fatti descritti nell’atto di deferimento. P. Q. M. La Commissione Disciplinare, applica la sanzione dell’inibizione per giorni venti a carico del sig. CIANCI Giuseppe e la sanzione dell’ammenda per € 150,00 (centocinquanta0) a carico della società U.S.D. ALPIGNANO
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