COMITATO REGIONALE PIEMONTE VALLE D’AOSTA – STAGIONE SPORTIVA 2012/2013 – Decisione pubblicata sul sito web: www.figc-crto.org e sul COMUNICATO UFFICIALE N° 61 del 21.03.2013 Delibera della Commissione Disciplinare d) Reclamo della U.S.D. ORNAVASSESE avverso le decisioni del Giudice Sportivo contenute nel C.U. n° 54 del 14/02/13 del Comitato Regionale Piemonte e Valle d’Aosta in ordine alla gara ORNAVASSESE – PIEDIMULERA disputata il 10/02/13 nell’ambito del Campionato di Prima Categoria – Girone A.

COMITATO REGIONALE PIEMONTE VALLE D’AOSTA – STAGIONE SPORTIVA 2012/2013 – Decisione pubblicata sul sito web: www.figc-crto.org e sul COMUNICATO UFFICIALE N° 61 del 21.03.2013 Delibera della Commissione Disciplinare d) Reclamo della U.S.D. ORNAVASSESE avverso le decisioni del Giudice Sportivo contenute nel C.U. n° 54 del 14/02/13 del Comitato Regionale Piemonte e Valle d’Aosta in ordine alla gara ORNAVASSESE – PIEDIMULERA disputata il 10/02/13 nell’ambito del Campionato di Prima Categoria – Girone A. La U.S.D. ORNAVASSESE, con proprio fax del 14/02/13, ha fatto pervenire un preannuncio di reclamo avverso le decisioni del Giudice Sportivo contenute nel C.U. n° 54 del 14/02/13 del Comitato Regionale Piemonte e Valle d’Aosta in relazione alla gara ORNAVASSESE – PIEDIMULERA disputata il 10/02/13 nell’ambito del girone A del Campionato di Prima Categoria, facendo contestualmente richiesta di copia fotostatica del referto arbitrale relativo alla predetta partita. Il Comitato Regionale interessato, a mezzo fax in data 15/02/13, ha provveduto ad ottemperare a quanto richiesto, trasmettendo in copia tutti gli atti ufficiali della gara in questione, ma la U.S.D. ORNAVASSESE non ha dato alcun seguito a quanto preannunciato. La Commissione Disciplinare Territoriale, acclarato che, successivamente all’invio del preannuncio di reclamo, non è pervenuto alcunché da parte della predetta società, DICHIARA INAMMISSIBILE il ricorso di cui trattasi, disponendo l’incameramento della tassa reclamo che non risulta versata dalla U.S.D. ORNAVASSESE.
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