COMITATO REGIONALE PUGLIA – STAGIONE SPORTIVA 2012/2013 – Decisione pubblicata sul sito web:www.figcpuglia.it e sul COMUNICATO UFFICIALE N° 65 del 21.03.2013 Delibera della Commissione Disciplinare Territoriale Gara: A.S.D. NUOVA DAUNIA– A.S.D. MONTE SANT ANGELO CALCIO del 3 Marzo 2013 (Reclamo della A.S.D. NUOVA DAUNIA in opposizione ai provvedimenti disciplinari adottati dal Giudice Sportivo a carico della società per l’ammenda di € 500,00 di cui alla delibera riportata sul Comunicato Ufficiale n. 63 del 7 Marzo 2013 del Comitato Regionale Puglia).
COMITATO REGIONALE PUGLIA – STAGIONE SPORTIVA 2012/2013 – Decisione pubblicata sul sito web:www.figcpuglia.it e sul
COMUNICATO UFFICIALE N° 65 del 21.03.2013
Delibera della Commissione Disciplinare Territoriale
Gara: A.S.D. NUOVA DAUNIA– A.S.D. MONTE SANT ANGELO CALCIO del 3 Marzo 2013
(Reclamo della A.S.D. NUOVA DAUNIA in opposizione ai provvedimenti disciplinari adottati dal
Giudice Sportivo a carico della società per l’ammenda di € 500,00 di cui alla delibera riportata sul
Comunicato Ufficiale n. 63 del 7 Marzo 2013 del Comitato Regionale Puglia).
- Esaminati gli atti ufficiali;
- letto il reclamo a margine citato;
- effettuati i necessari accertamenti;
- rilevato che, contrariamente a quanto sostenuto dalla società A.S.D. NUOVA DAUNIA, le
società ospitanti sono comunque responsabili del comportamento degli spettatori e dei
propri sostenitori per cui va punita la reclamante per l’accensione di fumogeni e
l’esplosione di bombe carta con l’ammenda di € 300,00 in considerazione della recidiva
contestata
P.Q.M.
D E L I B E R A
- ridursi a € 300,00 l’ammenda inflitta alla società A.S.D. NUOVA DAUNIA;
- non addebitarsi la tassa stante il parziale accoglimento del ricorso.
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