COMITATO REGIONALE PUGLIA – STAGIONE SPORTIVA 2012/2013 – Decisione pubblicata sul sito web:www.figcpuglia.it e sul COMUNICATO UFFICIALE N° 65 del 21.03.2013 Delibera della Commissione Disciplinare Territoriale Gara: A.S.D. CISTERNINO – A.S.D. SPORTING CORATO del 24 Febbraio 2013 (Reclamo della A.S.D. CISTERNINO in opposizione ai provvedimenti disciplinari adottati dal Giudice Sportivo a carico dei calciatori PENTASSUGLIA Maurizio, SAMPIETRO Valentino, D’AMICO Andrea, DE LEONARDIS Davide, PALMISANO Pietro e del dirigente DE PASCALE Giuseppe di cui alla delibera riportata sul Comunicato Ufficiale n. 61 del 28 Febbraio 2013 del Comitato Regionale Puglia).

COMITATO REGIONALE PUGLIA – STAGIONE SPORTIVA 2012/2013 – Decisione pubblicata sul sito web:www.figcpuglia.it e sul COMUNICATO UFFICIALE N° 65 del 21.03.2013 Delibera della Commissione Disciplinare Territoriale Gara: A.S.D. CISTERNINO – A.S.D. SPORTING CORATO del 24 Febbraio 2013 (Reclamo della A.S.D. CISTERNINO in opposizione ai provvedimenti disciplinari adottati dal Giudice Sportivo a carico dei calciatori PENTASSUGLIA Maurizio, SAMPIETRO Valentino, D’AMICO Andrea, DE LEONARDIS Davide, PALMISANO Pietro e del dirigente DE PASCALE Giuseppe di cui alla delibera riportata sul Comunicato Ufficiale n. 61 del 28 Febbraio 2013 del Comitato Regionale Puglia). - Esaminati gli atti ufficiali; - letto il reclamo a margine citato; - udito il rappresentante della ricorrente; - effettuati i necessari accertamenti; - sentito l’arbitro che ha reso supplemento di rapporto; - rilevato che sulla base degli accertamenti eseguiti per i calciatori PENTASSUGLIA Maurizio, SAMPIETRO Valentino, D’AMICO Andrea, DE LEONARDIS Davide e PALMISANO Pietro può accedersi solo parzialmente all’accoglimento del ricorso essendo risultato che ai calciatori suddetti vada applicata una condotta irriguardosa e antisportiva nei confronti dell’arbitro ma non anche violenta per cui adeguata si appalesa la sanzione della squalifica per n. 3 giornate di gara per ciascuno di essi (peraltro gia scontata); - rilevato che le argomentazioni addotte dalla reclamante per il dirigente DE PASCALE Giuseppe non hanno trovato conferma negli atti ufficiali per cui adeguata si appalesa la sanzione inflitta dal Primo Giudice che va condivisa e confermata P.Q.M. D E L I B E R A - ridursi a n 3 giornate la squalifica inflitta ai calciatori PENTASSUGLIA Maurizio, SAMPIETRO Valentino, D’AMICO Andrea, DE LEONARDIS Davide e PALMISANO Pietro della società A.S.D. CISTERNINO; - confermarsi la squalifica inflitta al dirigente DE PASCALE Giuseppe; non addebitarsi la tassa stante il parziale accoglimento del ricorso.
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