COMITATO REGIONALE PUGLIA – STAGIONE SPORTIVA 2012/2013 – Decisione pubblicata sul sito web:www.figcpuglia.it e sul COMUNICATO UFFICIALE N° 65 del 21.03.2013 Delibera della Commissione Disciplinare Territoriale nel procedimento promosso dal Procuratore Federale della FIGC con atto del 01.02.2013 (prot.n. 4553/150pf/12-13/MS/vdb) nei confronti di: • SALENTINO ANDREA, all’epoca dei fatti tesserato in qualità di Arbitro presso la Sezione A.I.A. di Taranto, per rispondere della “violazione dell’art. 1, comma 1, del C.G.S. in relazione all’art. 40, commi 1 e 3, lett. c), del regolamento A.I.A., per aver posto in essere comportamenti in contrasto con i principi di lealtà, correttezza e probità provocando una discussione litigio con il calciatore Pietromica Pasquale in occasione di una festa privata tenutasi in data 9.06.2012 avente come causale la gara dallo stesso diretta in data 26.02.2012, provocando discredito alla credibilità ed immagine dell’A.I.A. e del ruolo arbitrale”; • PIETROMICA PASQUALE, per rispondere della “violazione di cui all’art. 1, comma 1, del Codice di Giustizia Sportiva per avere posto in essere comportamenti in contrasto con i principi di lealtà, correttezza e probità che debbono essere osservati dai tesserati in ogni rapporto comunque riferibile all’attività sportiva, causando una discussione litigio con l’arbitro sig. Andrea Salentino in occasione di una festa privata tenutasi in data 9.06.2012 avente come causale la gara dallo stesso diretta in data 26.02.2012, in cui il predetto calciatore era stato espulso dal campo di giuoco dall’arbitro sig. Salentino; • A.P.C.D. NUOVA TARAS, per rispondere a titolo di “responsabilità oggettiva ai sensi e per gli effetti dell’art. ì4, comma 2, del Codice di Giustizia Sportiva per i fatti addebitati al proprio tesserato;

COMITATO REGIONALE PUGLIA – STAGIONE SPORTIVA 2012/2013 – Decisione pubblicata sul sito web:www.figcpuglia.it e sul COMUNICATO UFFICIALE N° 65 del 21.03.2013 Delibera della Commissione Disciplinare Territoriale nel procedimento promosso dal Procuratore Federale della FIGC con atto del 01.02.2013 (prot.n. 4553/150pf/12-13/MS/vdb) nei confronti di: • SALENTINO ANDREA, all’epoca dei fatti tesserato in qualità di Arbitro presso la Sezione A.I.A. di Taranto, per rispondere della “violazione dell’art. 1, comma 1, del C.G.S. in relazione all’art. 40, commi 1 e 3, lett. c), del regolamento A.I.A., per aver posto in essere comportamenti in contrasto con i principi di lealtà, correttezza e probità provocando una discussione litigio con il calciatore Pietromica Pasquale in occasione di una festa privata tenutasi in data 9.06.2012 avente come causale la gara dallo stesso diretta in data 26.02.2012, provocando discredito alla credibilità ed immagine dell’A.I.A. e del ruolo arbitrale”; • PIETROMICA PASQUALE, per rispondere della “violazione di cui all’art. 1, comma 1, del Codice di Giustizia Sportiva per avere posto in essere comportamenti in contrasto con i principi di lealtà, correttezza e probità che debbono essere osservati dai tesserati in ogni rapporto comunque riferibile all’attività sportiva, causando una discussione litigio con l’arbitro sig. Andrea Salentino in occasione di una festa privata tenutasi in data 9.06.2012 avente come causale la gara dallo stesso diretta in data 26.02.2012, in cui il predetto calciatore era stato espulso dal campo di giuoco dall’arbitro sig. Salentino; • A.P.C.D. NUOVA TARAS, per rispondere a titolo di “responsabilità oggettiva ai sensi e per gli effetti dell’art. ì4, comma 2, del Codice di Giustizia Sportiva per i fatti addebitati al proprio tesserato; FATTO Con nota prot.n. 662/VT del 27.06.2012 il Presidente del C.R. Puglia rimetteva alla Procura Federale gli atti relativi ad un esposto inoltrato in data 15.06.2012 dall’Associazione Italiana Arbitri – Comitato Regionale Puglia, con il quale era denunciata un’aggressione compiuta dal calciatore Pasquale Pietromica, tesserato per la Nuova Taras, in data 9.06.2012, ai danni dell’arbitro sig. Andrea Salentino, in occasione di un ricevimento tra compagni di scuola per una festa di compleanno organizzata a Talsano. Disposte ed espletate dal Sost. Procuratore Federale, Avv. Antonio Taddeo, le relative indagini con il su citato atto del 01.02.2013, il Vice Procuratore Federale deferiva a questa Commissione i sigg.ri Salentino Andrea, Pietromica Pasquale e la Società Nuova Taras per rispondere delle violazioni e degli addebiti loro contestati. Verificata la regolarità delle comunicazioni di rito, con racc. a.r. del 18/02/2013, la Commissione Disciplinare Territoriale per la Puglia disponeva la convocazione delle parti innanzi a sé per l’audizione del 18.03.2013. In tale sede comparivano i sigg.rri Salentino Andrea, Pietromica Giuseppe in qualità di esercente la potestà genitoriale sul minore Pietromica Pasquale pure presente, nonché l’Avv. Carmine Boccuni, su delega, per l’A.P.C.D. Nuova Taras e, per la Procura Federale, l’Avv. Nicola Monaco. Apertosi il dibattimento, la Procura Federale, ha chiesto l’accoglimento del deferimento e la condanna - per Salentino Andrea, a giorni 45 di inibizione; - per la Nuova Taras, a € 450,00 di ammenda; Comunicato Ufficiale n. 65 – pag. 59 di 59 Di contro, Pietromica Giuseppe in qualità di esercente la potestà genitoriale sul minore Pietromica Pasquale, ha patteggiato con la Procura Federale tre giornate di squalifica. Nel prosieguo del dibattimento il sig. Salentino ha chiesto un breve differimento dell’audizione per esaminare la relazione istruttoria della Procura Federale, mentre l’Avv. Boccuni per la Nuova Taras ha concluso per il proscioglimento della propria assistita e, in subordine, per l’irrogazione del minimo della sanzione come da motivazioni a verbale. La Procura Federale non si è opposta al chiesto rinvio, mentre ha contestato la domanda di proscioglimento avanzata dalla Società deferita. Tutto ciò premesso la Commissione Disciplinare Territoriale per la Puglia, parzialmente pronunciando, Delibera 1) considerata la fattispecie illecita contestata al sig. Pietromica Pasquale e visti i propri precedenti disciplinari, di omologare il patteggiamento e , per l’effetto, squalificare il sig. Pietromica Pasquale per tre giornate di gara; 2) fissarsi nuova audizione per il giorno 8 aprile 2013, ore 16,00, per definire le posizioni del sig. Salentino Andrea e dell’A.P.C.D. Nuova Taras.
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