• Stagione sportiva: 2012/2013
COMITATO REGIONALE PUGLIA – STAGIONE SPORTIVA 2012/2013 – Decisione pubblicata sul sito web:www.figcpuglia.it e sul
COMUNICATO UFFICIALE N° 65 del 21.03.2013
Delibera della Commissione Disciplinare Territoriale
nel procedimento promosso dal Procuratore Federale della FIGC con atto del 01.02.2013
(prot.n. 4553/150pf/12-13/MS/vdb) nei confronti di:
• SALENTINO ANDREA, all’epoca dei fatti tesserato in qualità di Arbitro presso la Sezione
A.I.A. di Taranto, per rispondere della “violazione dell’art. 1, comma 1, del C.G.S. in
relazione all’art. 40, commi 1 e 3, lett. c), del regolamento A.I.A., per aver posto in essere
comportamenti in contrasto con i principi di lealtà, correttezza e probità provocando una
discussione litigio con il calciatore Pietromica Pasquale in occasione di una festa privata
tenutasi in data 9.06.2012 avente come causale la gara dallo stesso diretta in data
26.02.2012, provocando discredito alla credibilità ed immagine dell’A.I.A. e del ruolo
arbitrale”;
• PIETROMICA PASQUALE, per rispondere della “violazione di cui all’art. 1, comma 1, del
Codice di Giustizia Sportiva per avere posto in essere comportamenti in contrasto con i
principi di lealtà, correttezza e probità che debbono essere osservati dai tesserati in ogni
rapporto comunque riferibile all’attività sportiva, causando una discussione litigio con
l’arbitro sig. Andrea Salentino in occasione di una festa privata tenutasi in data 9.06.2012
avente come causale la gara dallo stesso diretta in data 26.02.2012, in cui il predetto
calciatore era stato espulso dal campo di giuoco dall’arbitro sig. Salentino;
• A.P.C.D. NUOVA TARAS, per rispondere a titolo di “responsabilità oggettiva ai sensi e per
gli effetti dell’art. ì4, comma 2, del Codice di Giustizia Sportiva per i fatti addebitati al
proprio tesserato;
COMITATO REGIONALE PUGLIA – STAGIONE SPORTIVA 2012/2013 – Decisione pubblicata sul sito web:www.figcpuglia.it e sul
COMUNICATO UFFICIALE N° 65 del 21.03.2013
Delibera della Commissione Disciplinare Territoriale
nel procedimento promosso dal Procuratore Federale della FIGC con atto del 01.02.2013
(prot.n. 4553/150pf/12-13/MS/vdb) nei confronti di:
• SALENTINO ANDREA, all’epoca dei fatti tesserato in qualità di Arbitro presso la Sezione
A.I.A. di Taranto, per rispondere della “violazione dell’art. 1, comma 1, del C.G.S. in
relazione all’art. 40, commi 1 e 3, lett. c), del regolamento A.I.A., per aver posto in essere
comportamenti in contrasto con i principi di lealtà, correttezza e probità provocando una
discussione litigio con il calciatore Pietromica Pasquale in occasione di una festa privata
tenutasi in data 9.06.2012 avente come causale la gara dallo stesso diretta in data
26.02.2012, provocando discredito alla credibilità ed immagine dell’A.I.A. e del ruolo
arbitrale”;
• PIETROMICA PASQUALE, per rispondere della “violazione di cui all’art. 1, comma 1, del
Codice di Giustizia Sportiva per avere posto in essere comportamenti in contrasto con i
principi di lealtà, correttezza e probità che debbono essere osservati dai tesserati in ogni
rapporto comunque riferibile all’attività sportiva, causando una discussione litigio con
l’arbitro sig. Andrea Salentino in occasione di una festa privata tenutasi in data 9.06.2012
avente come causale la gara dallo stesso diretta in data 26.02.2012, in cui il predetto
calciatore era stato espulso dal campo di giuoco dall’arbitro sig. Salentino;
• A.P.C.D. NUOVA TARAS, per rispondere a titolo di “responsabilità oggettiva ai sensi e per
gli effetti dell’art. ì4, comma 2, del Codice di Giustizia Sportiva per i fatti addebitati al
proprio tesserato;
FATTO
Con nota prot.n. 662/VT del 27.06.2012 il Presidente del C.R. Puglia rimetteva alla Procura
Federale gli atti relativi ad un esposto inoltrato in data 15.06.2012 dall’Associazione Italiana Arbitri
– Comitato Regionale Puglia, con il quale era denunciata un’aggressione compiuta dal calciatore
Pasquale Pietromica, tesserato per la Nuova Taras, in data 9.06.2012, ai danni dell’arbitro sig.
Andrea Salentino, in occasione di un ricevimento tra compagni di scuola per una festa di
compleanno organizzata a Talsano.
Disposte ed espletate dal Sost. Procuratore Federale, Avv. Antonio Taddeo, le relative indagini con
il su citato atto del 01.02.2013, il Vice Procuratore Federale deferiva a questa Commissione i
sigg.ri Salentino Andrea, Pietromica Pasquale e la Società Nuova Taras per rispondere delle
violazioni e degli addebiti loro contestati.
Verificata la regolarità delle comunicazioni di rito, con racc. a.r. del 18/02/2013, la Commissione
Disciplinare Territoriale per la Puglia disponeva la convocazione delle parti innanzi a sé per
l’audizione del 18.03.2013. In tale sede comparivano i sigg.rri Salentino Andrea, Pietromica
Giuseppe in qualità di esercente la potestà genitoriale sul minore Pietromica Pasquale pure
presente, nonché l’Avv. Carmine Boccuni, su delega, per l’A.P.C.D. Nuova Taras e, per la Procura
Federale, l’Avv. Nicola Monaco.
Apertosi il dibattimento, la Procura Federale, ha chiesto l’accoglimento del deferimento e la
condanna
- per Salentino Andrea, a giorni 45 di inibizione;
- per la Nuova Taras, a € 450,00 di ammenda;
Comunicato Ufficiale n. 65 – pag. 59 di 59
Di contro, Pietromica Giuseppe in qualità di esercente la potestà genitoriale sul minore Pietromica
Pasquale, ha patteggiato con la Procura Federale tre giornate di squalifica.
Nel prosieguo del dibattimento il sig. Salentino ha chiesto un breve differimento dell’audizione per
esaminare la relazione istruttoria della Procura Federale, mentre l’Avv. Boccuni per la Nuova Taras
ha concluso per il proscioglimento della propria assistita e, in subordine, per l’irrogazione del
minimo della sanzione come da motivazioni a verbale. La Procura Federale non si è opposta al
chiesto rinvio, mentre ha contestato la domanda di proscioglimento avanzata dalla Società
deferita.
Tutto ciò premesso la Commissione Disciplinare Territoriale per la Puglia, parzialmente
pronunciando,
Delibera
1) considerata la fattispecie illecita contestata al sig. Pietromica Pasquale e visti i propri
precedenti disciplinari, di omologare il patteggiamento e , per l’effetto, squalificare il sig.
Pietromica Pasquale per tre giornate di gara;
2) fissarsi nuova audizione per il giorno 8 aprile 2013, ore 16,00, per definire le posizioni del
sig. Salentino Andrea e dell’A.P.C.D. Nuova Taras.
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nel procedimento promosso dal Procuratore Federale della FIGC con atto del 01.02.2013
(prot.n. 4553/150pf/12-13/MS/vdb) nei confronti di:
• SALENTINO ANDREA, all’epoca dei fatti tesserato in qualità di Arbitro presso la Sezione
A.I.A. di Taranto, per rispondere della “violazione dell’art. 1, comma 1, del C.G.S. in
relazione all’art. 40, commi 1 e 3, lett. c), del regolamento A.I.A., per aver posto in essere
comportamenti in contrasto con i principi di lealtà, correttezza e probità provocando una
discussione litigio con il calciatore Pietromica Pasquale in occasione di una festa privata
tenutasi in data 9.06.2012 avente come causale la gara dallo stesso diretta in data
26.02.2012, provocando discredito alla credibilità ed immagine dell’A.I.A. e del ruolo
arbitrale”;
• PIETROMICA PASQUALE, per rispondere della “violazione di cui all’art. 1, comma 1, del
Codice di Giustizia Sportiva per avere posto in essere comportamenti in contrasto con i
principi di lealtà, correttezza e probità che debbono essere osservati dai tesserati in ogni
rapporto comunque riferibile all’attività sportiva, causando una discussione litigio con
l’arbitro sig. Andrea Salentino in occasione di una festa privata tenutasi in data 9.06.2012
avente come causale la gara dallo stesso diretta in data 26.02.2012, in cui il predetto
calciatore era stato espulso dal campo di giuoco dall’arbitro sig. Salentino;
• A.P.C.D. NUOVA TARAS, per rispondere a titolo di “responsabilità oggettiva ai sensi e per
gli effetti dell’art. ì4, comma 2, del Codice di Giustizia Sportiva per i fatti addebitati al
proprio tesserato;"