COMITATO REGIONALE SARDEGNA – Stagione Sportiva 2012/2013 – Decisione pubblicata sul sito web: www.figc-sardegna.it e sul COMUNICATO UFFICIALE N°35 del 21 marzo 2013 Delibera della Commissione Disciplinare S.C.D ALA’ 1979 (Campionato Giovanissimi Delegazione Provinciale di Tempio/Olbia) Avverso delibera Giudice Sportivo C.U. n° 31 del 28.02.2013. Gara Arzachena / Alà 1979 del 23.02.2013.
COMITATO REGIONALE SARDEGNA – Stagione Sportiva 2012/2013 - Decisione pubblicata sul sito web: www.figc-sardegna.it e sul
COMUNICATO UFFICIALE N°35 del 21 marzo 2013
Delibera della Commissione Disciplinare
S.C.D ALA’ 1979 (Campionato Giovanissimi Delegazione Provinciale di Tempio/Olbia)
Avverso delibera Giudice Sportivo C.U. n° 31 del 28.02.2013.
Gara Arzachena / Alà 1979 del 23.02.2013.
Con reclamo tempestivamente depositato la società Alà ricorre avverso il provvedimento del Giudice Sportivo con il quale i dirigenti Alberto Contu e Alessandro Pitta sono stati inibiti da ogni attività federale fino a tutto il 30 aprile 2013, perché responsabili di una condotta altamente antisportiva nonché diseducativa soprattutto nei riguardi dei giovanissimi atleti impegnati in una gara del Settore Giovanile. La reclamante, nei motivi dell’impugnazione, chiede che l’inibizione nei confronti dei dirigenti Contu e Pitta venga ridotta e rapportata all’effettiva gravità dei fatti in esame.
La Commissione, letti gli atti ed esaminate le carte procedimentali, DELIBERA quanto segue:
Dalla disamina del referto arbitrale emerge una rappresentazione dei fatti precisa e dettagliata, che non è stata minimamente screditata, né smontata dal gravame, di talché non vi è motivo di dubitarne neppure in minima parte. E’ pacifico che i due dirigenti abbiano posto in essere una condotta meritevole di censura, giacché connotata da ingiurie reiterate all’indirizzo del direttore di gara, e ciò – circostanza non da meno – nel corso di una partita di Giovanissimi, dove l’esempio ed il buon comportamento durante la manifestazione sportiva deve essere il primo, vero obiettivo che i dirigenti devono perseguire.
La sanzione è pertanto equa ai fatti, di talché essa va integralmente confermata.
La Commissione pertanto rigetta il reclamo e dispone l’incamero della tassa.
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