COMITATO REGIONALE SARDEGNA – Stagione Sportiva 2012/2013 – Decisione pubblicata sul sito web: www.figc-sardegna.it e sul COMUNICATO UFFICIALE N°35 del 21 marzo 2013 Delibera della Commissione Disciplinare A.S.D. P.G. JASNAGORA(Campionato di Calcio a 5 Femminile) Avverso delibera Giudice Sportivo C.U. n° 34 del 27.02.2013. Gara Jasnagora / Femminile Assemini 2000 del 23.02.2013.

COMITATO REGIONALE SARDEGNA – Stagione Sportiva 2012/2013 - Decisione pubblicata sul sito web: www.figc-sardegna.it e sul COMUNICATO UFFICIALE N°35 del 21 marzo 2013 Delibera della Commissione Disciplinare A.S.D. P.G. JASNAGORA(Campionato di Calcio a 5 Femminile) Avverso delibera Giudice Sportivo C.U. n° 34 del 27.02.2013. Gara Jasnagora / Femminile Assemini 2000 del 23.02.2013. La ASD Jasnagora propone rituale reclamo avverso i seguenti provvedimenti: - squalifica per quattro gare alla calciatrice Cappai Alice, sanzionata perché in seguito all’espulsione di una sua compagna di squadra si dirigeva verso il direttore di gara e gli poggiava una mano sulla spalla, spingendolo, senza tuttavia sbilanciarlo, né cagionandogli alcuna conseguenza fisica, e al contempo lo contestava con frase ingiuriosa. Una volta posizionatasi sugli spalti, la stessa calciatrice reiterava gli insulti all’indirizzo del direttore di gara; - squalifica per quattro giornate alla calciatrice Cherchi Martina, sanzionata perché in seguito ad una decisione arbitrale, si toglieva la maglia da gioco e la lanciava sul volto del direttore di gara, in segno di protesta; - squalifica per tre giornate alla giocatrice Melis Federica, sanzionata perché espulsa dal campo per aver proferito espressioni ingiuriose all’indirizzo del direttore di gara, una volta posizionatasi sugli spalti rivolgeva nuove frasi offensive ed ingiuriose nei confronti dell’arbitro. La Commissione, esaminato il rapporto di gara e preso atto delle deduzioni della reclamante ribadite in sede di audizione del legale rappresentante all’odierna seduta, ritiene che le sanzioni inflitte in riferimento alla calciatrice Melis Federica, debbano ritenersi adeguate. Infatti la stessa Melis, secondo il referto arbitrale, preciso e circostanziato in relazione ai fatti relativi al comportamento della predetta tesserata, deve essere sanzionata con tre giornate di gara avendo la stessa ripetutamente ingiuriato il direttore di gara non solo nel rettangolo di gioco, ma persino dopo essersi allontanata dallo stesso. Ugualmente devono essere sanzionate le calciatrici Cherchi e Cappai; tuttavia alla stessa appare ragionevole una riduzione della squalifica da quattro a tre giornate di gara. Infatti per quanto concerne la Cherchi la stessa sostanzialmente si è resa responsabile di un plateale atto di protesta nei confronti del direttore di gara scagliando la maglia all’indirizzo dello stesso senza, tuttavia, provocargli nessuna conseguenza fisica; la Cappai, anch’essa, provvedeva a protestare seppure in maniera abbastanza vivace spingendo leggermente il direttore di gara senza, anche quest’ultima, provocare allo stesso alcuna conseguenza fisica. Pertanto esaminati gli atti, quelli posti in essere dalla Cherchi e dalla Cappai vanno interpretati, appunto, come degli episodi di protesta seppure reiterata e come tali vanno sanzionati nella suindicata misura di tre giornate di gara. Per questi motivi, la Commissione, in parziale accoglimento del reclamo DELIBERA di ridurre le squalifiche inflitte alle giocatrici Cherchi Martina e Cappai Alice da quattro a tre giornate di gara e di confermare a tre giornate di gara la squalifica inflitta a Melis Federica disponendo la restituzione della tassa.
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