COMITATO REGIONALE SICILIA – Stagione Sportiva 2012/2013 – Decisione pubblicata sul sito web: www.figc-sicilia.it e sul COMUNICATO UFFICIALE N° 408 del 19.03.2013 Delibera della Commissione Disciplinare Procedimento n.142/A A.S.D. SCIMONE (PA) Avverso perdita della gara per 0 – 6, punti 1 di penalizzazione, € 150,00 di ammenda, nonché avverso squalifiche per: otto gare calciatore Abbate Tommaso; cinque gare calciatore Prestigiacomo Girolamo; per quattro gare calciatore Giordano Dario; per tre gare calciatore Seidita Francesco; inibizione fino al 31/05/2013 sig. Inzerillo Pietro ed ammenda di € 100,00 – gara Campionato Calcio a 5 Serie “D” Gir. “A” Scimone/Capaci del 20/02/2013 – C.U. n. 40 del 28/02/2013 Delegazione Provinciale Palermo.

COMITATO REGIONALE SICILIA – Stagione Sportiva 2012/2013 - Decisione pubblicata sul sito web: www.figc-sicilia.it e sul COMUNICATO UFFICIALE N° 408 del 19.03.2013 Delibera della Commissione Disciplinare Procedimento n.142/A A.S.D. SCIMONE (PA) Avverso perdita della gara per 0 - 6, punti 1 di penalizzazione, € 150,00 di ammenda, nonché avverso squalifiche per: otto gare calciatore Abbate Tommaso; cinque gare calciatore Prestigiacomo Girolamo; per quattro gare calciatore Giordano Dario; per tre gare calciatore Seidita Francesco; inibizione fino al 31/05/2013 sig. Inzerillo Pietro ed ammenda di € 100,00 – gara Campionato Calcio a 5 Serie "D" Gir. "A" Scimone/Capaci del 20/02/2013 - C.U. n. 40 del 28/02/2013 Delegazione Provinciale Palermo. Con tempestivo reclamo l'A.S.D. Scimone, in persona del suo rappresentante legale pro tempore, impugna la decisione in epigrafe riportata. In buona sintesi, e per quello che qui ci interessa, la reclamante sostiene che la gara debba essere ripetuta per non avere il direttore di gara posto in essere tutti gli adempimenti richiesti dal regolamento prima di arrivare alla sospensione della medesima, facendo rilevare, inoltre, che quanto riportato in referto non corrisponde alla realtà dei fatti. Chiede, inoltre, la revisione della sanzioni in quanto eccessive rispetto a quanto effettivamente posto in essere dai propri tesserati. A riprova di quanto sostenuto la reclamante rappresenta che alla gara era presente anche il designatore del calcio a 5 presso la Sezione A.I.A. di Palermo. La Commissione Disciplinare Territoriale preliminarmente rileva che, ai sensi dell'art. 35 comma 1.1 del C.G.S., il rapporto di gara redatto dall'arbitro costituisce piena prova circa il comportamento di tesserati in occasione dello svolgimento delle gare. Dalla lettura di detto rapporto non trova riscontro quanto sostenuto dalla reclamante a cui va addebitato l'abbandono del campo di gioco da parte dei propri atleti, circostanza questa peraltro confermata dalla dichiarazione resa a questa Commissione da parte del designatore del calcio a 5 della Sezione A.I.A. di Palermo, presente alla gara ed opportunamente interpellato. Dalla lettura del rapporto, inoltre, non appaiono suscettibili di alcuna riduzione sia le squalifiche a carico dei calciatori sia l'inibizione a carico del dirigente in quanto congrue in relazione ai fatti a ciascuno addebitati. Così come non appare suscettibile di riduzione la sanzione pecuniaria di € 100,00 posta a carico della reclamante, stante che persone estranee hanno invaso il terreno di gioco. P.Q.M. La Commissione Disciplinare Territoriale rigetta il proposto reclamo. Dispone addebitarsi la tassa reclamo, non versata, pari a € 130,00=
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