COMITATO REGIONALE SICILIA – Stagione Sportiva 2012/2013 – Decisione pubblicata sul sito web: www.figc-sicilia.it e sul COMUNICATO UFFICIALE N° 408 del 19.03.2013 Delibera della Commissione Disciplinare Procedimento n.146/A A.S.D. SANCONITANA (CT) avverso perdita gara per 0-3 – gara Campionato 1^ Cat. Gir. “F” Sanconitata/Carlentini del 03/03/2013 – C.U. 383 del 7 marzo 2013.

COMITATO REGIONALE SICILIA – Stagione Sportiva 2012/2013 - Decisione pubblicata sul sito web: www.figc-sicilia.it e sul COMUNICATO UFFICIALE N° 408 del 19.03.2013 Delibera della Commissione Disciplinare Procedimento n.146/A A.S.D. SANCONITANA (CT) avverso perdita gara per 0-3 - gara Campionato 1^ Cat. Gir. "F" Sanconitata/Carlentini del 03/03/2013 - C.U. 383 del 7 marzo 2013. Con tempestivo reclamo l'A.S.D. Sanconitana, in persona del suo legale rappresentante pro tempore, ha impugnato la decisione in epigrafe riportata. In particolare la reclamante rileva che il proprio calciatore Florio Carmelo non è mai stato sostituito in quanto all'inizio del secondo tempo ad uscire era stato il n.11 e ciò era comprovato dalla circostanza che il predetto Florio risultava essere stato ammonito al 31' del 2' tempo. La Commissione Disciplinare Territoriale fatti gli opportuni accertamenti ed acquisito un supplemento del rapporto di gara rileva che il reclamo è fondato. Infatti lo stesso arbitro attesta che all'inizio del secondo tempo ebbe ad uscire il n.11 della Sanconitana sig. Bonsignore Francesco (88) che venne sostituito dal n.15 sig. Incardona Alessandro e solo per un mero errore materiale nel referto è stato indicato quale uscente il n.7 Florio Carmelo, il quale di contro ha partecipato regolarmente alla gara tanto da essere ammonito al 31 del 2' tempo. Ne consegue che la società reclamante non ha violato la specifica normativa relativa ai limiti di partecipazione dei calciatori in relazione all’età. P.Q.M. La Commissione Disciplinare Territoriale accoglie il proposto reclamo e per l'effetto annulla quanto deliberato dal Giudice Sportivo con il provvedimento impugnato senza addebito di tassa reclamo.
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