COMITATO REGIONALE SICILIA – Stagione Sportiva 2012/2013 – Decisione pubblicata sul sito web: www.figc-sicilia.it e sul COMUNICATO UFFICIALE N° 408 del 19.03.2013 Delibera della Commissione Disciplinare Procedimento n.152/A G.S.D. RANGERS (PA) avverso squalifica fino al 30/06/2017 del calciatore Rubino Marco – Gara Campionato 1^ Cat. Gir. “B” Rangers/Acquadolcese del 03/03/2013 – C.U. 383 del 7 marzo 2013

COMITATO REGIONALE SICILIA – Stagione Sportiva 2012/2013 - Decisione pubblicata sul sito web: www.figc-sicilia.it e sul COMUNICATO UFFICIALE N° 408 del 19.03.2013 Delibera della Commissione Disciplinare Procedimento n.152/A G.S.D. RANGERS (PA) avverso squalifica fino al 30/06/2017 del calciatore Rubino Marco - Gara Campionato 1^ Cat. Gir. "B" Rangers/Acquadolcese del 03/03/2013 - C.U. 383 del 7 marzo 2013 Con tempestivo reclamo il G.S.D. Rangers impugna la decisione in oggetto assunta ai sensi dell'art. 3 comma 2 del C.G.S. ed a tal fine produce dichiarazione del calciatore Scalici Giuseppe che si dichiara colpevole della aggressione al direttore di gara. La Commissione Disciplinare Territoriale rileva che il calciatore Scalici Giuseppe è stato ben individuato dal direttore di gara in relazione ad un comportamento aggressivo e minaccioso messo in atto nei suoi confronti, tant'è che il G.S. Territoriale lo ha squalificato per sei gare giusto quanto pubblicato sul C.U. 383/2013. Ne consegue che la dichiarazione resa appare non veritiera con la conseguenza che il reclamo non può trovare, allo stato, accoglimento. Per quanto sopra consegue inoltre la trasmissione degli atti alla Procura Federale, al fine di accertare eventuali violazioni poste in essere dal calciatore Scalici Giuseppe in ragione della dichiarazione resa. P.Q.M. La Commissione Disciplinare Territoriale rigetta il proposto reclamo. Dispone addebitarsi la tassa reclamo (€ 130,00) non versata.
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