COMITATO REGIONALE SICILIA – Stagione Sportiva 2012/2013 – Decisione pubblicata sul sito web: www.figc-sicilia.it e sul COMUNICATO UFFICIALE N° 408 del 19.03.2013 Delibera della Commissione Disciplinare Procedimento n. 158/A A.S.D. NETINA CALCIO (SR), avverso squalifiche calciatori Alberto Mulè Terranova e Francesco Runza per 9 gare, Massimiliano Salemi per 8 gare, Giuseppe Teodoro e Salvatore Valvo per 6 gare – Campionato 1^ categoria girone G) Netina Calcio/Belvedere del 02/03/2013 – C.U. N° 383 del 07/03/2013

COMITATO REGIONALE SICILIA – Stagione Sportiva 2012/2013 - Decisione pubblicata sul sito web: www.figc-sicilia.it e sul COMUNICATO UFFICIALE N° 408 del 19.03.2013 Delibera della Commissione Disciplinare Procedimento n. 158/A A.S.D. NETINA CALCIO (SR), avverso squalifiche calciatori Alberto Mulè Terranova e Francesco Runza per 9 gare, Massimiliano Salemi per 8 gare, Giuseppe Teodoro e Salvatore Valvo per 6 gare - Campionato 1^ categoria girone G) Netina Calcio/Belvedere del 02/03/2013 - C.U. N° 383 del 07/03/2013 Con rituale e tempestivo appello l’A.S.D. Netina Calcio, in persona del Presidente pro tempore, impugna le sanzioni in epigrafe riportate. In particolare la Società appellante chiede la riduzione delle squalifiche in quanto i fatti non sarebbero avvenuti così come descritti dal direttore di gara. La Commissione Disciplinare Territoriale osserva preliminarmente che, a norma dell’art. 35 comma 1.1 del C.G.S., il rapporto dell'arbitro e relativi supplementi fanno piena prova circa il comportamento dei tesserati in occasione dello svolgimento delle gare. Dalla lettura degli atti ufficiali predetti si evince che il calciatore sig. Mulè Terranova al 27° del 1° tempo veniva espulso perché reagiva ad un fallo subito, colpendo un calciatore avversario con uno schiaffo e, alla notifica dell’espulsione, tentava di aggredire il direttore di gara non riuscendovi grazie al pronto intervento di alcuni suoi compagni che lo allontanavano a forza. Al termine della gara il calciatore sig. Francesco Runza, già espulso per doppia ammonizione al 39° del 1° tempo, andava incontro al direttore di gara assumendo un comportamento aggressivo e irriguardoso. Il direttore di gara, a questo punto, affrettava il suo rientro nello spogliatoio dove, però, si trovava di fronte il sig. Mulè Terranova, già espulso e i calciatori sigg. Massimiliano Salemi, Giuseppe Teodoro e Salvatore Valvo, i quali assumevano un comportamento minaccioso e irriguardoso nei confronti del direttore di gara impedendogli così di rientrare immediatamente nello spogliatoio. In detto frangente l’arbitro veniva raggiunto ancora una volta dal calciatore sig. Francesco Runza che reiterava il comportamento aggressivo e minaccioso. A stento l’arbitro riusciva ad entrare nello spogliatoio ove si chiudeva a chiave. I predetti calciatori, nonostante ciò, insistevano nel loro comportamento così da forzare l’apertura della porta. Essi desistevano dai loro intenti aggressivi soltanto perché sopraggiungevano gli osservatori arbitrali. Ciò posto, l’appello va accolto parzialmente per quanto riguarda le sanzioni a carico dei calciatori sigg. Francesco Runza e Massimiliano Salemi, dovendosi dette sanzioni ridurre in termini più equi in ragione ai comportamenti a loro rispettivamente addebitati, ferme restando, viceversa, le sanzioni a carico degli altri calciatori che risultano essere congrue in relazione ai fatti da loro posti in essere. P.Q.M. La Commissione Disciplinare Territoriale in parziale accoglimento dell’appello ridetermina in sette gare la squalifica a carico del sig. Francesco Runza ed in sei gare la squalifica a carico del sig. Massimiliano Salemi confermandosi nel resto l’impugnato provvedimento. Senza addebito di tassa reclamo non versata.
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