COMITATO REGIONALE SICILIA – Stagione Sportiva 2012/2013 – Decisione pubblicata sul sito web: www.figc-sicilia.it e sul COMUNICATO UFFICIALE N° 408 del 19.03.2013 Delibera della Commissione Disciplinare Procedimento n. 68/B DEFERIMENTO DELLA PROCURA FEDERALE A CARICO DI: A.S.D. CEFALU’ CALCIO FRANCO TARANTINO (Dirigente accompagnatore)

COMITATO REGIONALE SICILIA – Stagione Sportiva 2012/2013 - Decisione pubblicata sul sito web: www.figc-sicilia.it e sul COMUNICATO UFFICIALE N° 408 del 19.03.2013 Delibera della Commissione Disciplinare Procedimento n. 68/B DEFERIMENTO DELLA PROCURA FEDERALE A CARICO DI: A.S.D. CEFALU' CALCIO FRANCO TARANTINO (Dirigente accompagnatore) La Procura Federale, con nota 797pf11-12/GS/reg dell'11 gennaio 2013 ha deferito le parti indicate in epigrafe innanzi questa Commissione Disciplinare Territoriale per rispondere: il Sig. Franco Tarantino della violazione di cui all'art. 1 comma 1) C.G.S. in riferimento agli artt. 38 comma 1 e 61 comma 1 delle N.O.I.F. La Società ai sensi dell’art. 4 comma 2 C.G.S., per la violazione ascritta al dirigente. Le parti deferite, debitamente convocate all’udienza dibattimentale, non sono comparse, né hanno fatto pervenire nei termini memorie difensive e documenti a loro discarico. Il rappresentante della Procura Federale ha invece concluso chiedendo l'applicazione della sanzione dell'inibizione per mesi tre a carico del Sig. Franco Tarantino e della sanzione dell'ammenda di € 600,00 a carico della Società. Ciò premesso ed esaminati gli atti, la Commissione Disciplinare Territoriale ritiene che le parti deferite siano responsabili di quanto loro rispettivamente ascritto. In particolare si evidenzia che la Società in questione, in occasione di n° 1 gara del campionato regionale giovanissimi 2011/2012 meglio indicata in deferimento, utilizzava quale tecnico un soggetto non tesserato. Il Sig. Franco Tarantino, quale dirigente accompagnatore, sottoscriveva colpevolmente le distinte di gara, così attestando la circostanza, risultata poi non vera, della regolarità di tesseramento del tecnico. Le sanzioni, da applicarsi in forma contenuta atteso che si tratta di una sola gara, seguono come in dispositivo P.Q.M. Dispone applicarsi: Al Sig. Franco Tarantino, dirigente della A.S.D. Cefalù Calcio la inibizione, ai sensi e per gli effetti di cui all’art. 19 punto 1 lettera h) C.G.S., per mesi uno (1); alla predetta Società, per responsabilità oggettiva, l’ammenda di € 200,00 (duecento/00). Il presente provvedimento viene comunicato alla Procura ed alle parti deferite e le sanzioni adottate saranno esecutive a decorrere dalla data di comunicazione delle stesse alle parti, in osservanza degli artt. 35 comma 4.1 e 38 comma 8 C.G.S.
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