COMITATO REGIONALE SICILIA – Stagione Sportiva 2012/2013 – Decisione pubblicata sul sito web: www.figc-sicilia.it e sul COMUNICATO UFFICIALE N° 415 del 21.03.2013 DECISIONI DEL GIUDICE SPORTIVO gara del 2/ 3/2013 NETINA CALCIO – BELVEDERE CITTA GIARDINO
COMITATO REGIONALE SICILIA – Stagione Sportiva 2012/2013 - Decisione pubblicata sul sito web: www.figc-sicilia.it e sul
COMUNICATO UFFICIALE N° 415 del 21.03.2013
DECISIONI DEL GIUDICE SPORTIVO
gara del 2/ 3/2013 NETINA CALCIO - BELVEDERE CITTA GIARDINO
0-2; Reclamo Netina Calcio.
Si osserva, in via preliminare, che il reclamo ritualmente proposto
dalla Società Netina Calcio, dopo considerazioni sull'operato
dell'arbitro della gara che vanno eventualmente portate
all'attenzione del relativo Organo Tecnico, è inammissibile circa
la richiesta, assolutamente generica, di verificare la posizione "dei
14 tesserati del Belvedere che hanno preso parte alla gara, 11
titolari + 3 entrati durante la gara"; la Società reclamante chiede
poi che venga deliberata l'assegnazione in proprio favore
per 3-0 della gara in epigrafe o, in subordine, la ripetizione
della stessa per avere, la Società Belvedere, fatto svolgere la
mansione di assistente dell'arbitro al dirigente accompagnatore,
cosa ritenuta irregolare, e per avere impiegato, un calciatore
indossante la maglia n. 18 non figurante nella distinta in proprio
possesso consegnata dall'arbitro prima dell'inizio della gara e che
allega in originale;
Con proprie controdeduzioni, relativamente a quest'ultimo
punto, la Società Belvedere segnala che "nel corso delle
identificazioni dei giocatori, prima dell'inizio della gara, alla
presenza dell'arbitro, ci siamo accorti che mancava la maglia
n. 17 e pertanto il giocatore Bennici Kevin è stato identificato
con la maglia n. 18, numero corretto sulla nostra distinta, in
presenza dell'arbitro";
Il reclamo va accolto; infatti, al 45' del s.t., la Società Belvedere
ha sostituito il calciatore n. 7, Pincio Sebastiano, con il calciatore
n. 18, Bennici Kevin; le tre distinte, tutte in originale, pervenute
all'attenzione di questo Organo di Giustizia, si presentano
difformi tra esse; nella 1.a copia, per l'arbitro e allegata al
referto, il n. 17 è chiaramente corretto in n. 18, nella 2.a copia, per la
Società Netina e allegata al reclamo, non figura alcuna correzione,
nella 3.a copia, per la Società Belvedere e allegata alle
controdeduzioni, è riportata una freccia che sposta il n. 17 al n. 18;
è di tutta evidenza che la correzione, cui fa riferimento la Società
Belvedere, è stata effettivamente apportata nella distinta dell'arbitro
ma non lo è stata in uguale maniera sulle altre due;
Quanto sopra lede il diritto della Società Netina Calcio di conoscere
esattamente i nominativi dei calciatori avversari partecipanti alla
gara, cosa della quale va ritenuto comunque responsabile il direttore
di gara, sul quale incombe l'obbligo del controllo della correttezza
della perfetta identità delle varie copie delle distinte di gara;
Considerato che tale fattispecie è ostativa al regolare svolgimento
e conclusione della gara che va, pertanto, annullata;
Per quanto sopra esposto;
Si delibera:
Di accogliere il reclamo proposto dalla Società Netina Calcio,
ordinando la ripetizione della gara Netina Calcio/Belvedere;
In quanto accolto, non addebitare alla Società Netina Calcio
la relativa tassa reclamo;
Di rimettere gli atti al Presidente del CRA Sicilia per quanto di competenza.