COMITATO REGIONALE SICILIA – Stagione Sportiva 2012/2013 – Decisione pubblicata sul sito web: www.figc-sicilia.it e sul COMUNICATO UFFICIALE N° 415 del 21.03.2013 DECISIONI DEL GIUDICE SPORTIVO gara del 2/ 3/2013 NETINA CALCIO – BELVEDERE CITTA GIARDINO

COMITATO REGIONALE SICILIA – Stagione Sportiva 2012/2013 - Decisione pubblicata sul sito web: www.figc-sicilia.it e sul COMUNICATO UFFICIALE N° 415 del 21.03.2013 DECISIONI DEL GIUDICE SPORTIVO gara del 2/ 3/2013 NETINA CALCIO - BELVEDERE CITTA GIARDINO 0-2; Reclamo Netina Calcio. Si osserva, in via preliminare, che il reclamo ritualmente proposto dalla Società Netina Calcio, dopo considerazioni sull'operato dell'arbitro della gara che vanno eventualmente portate all'attenzione del relativo Organo Tecnico, è inammissibile circa la richiesta, assolutamente generica, di verificare la posizione "dei 14 tesserati del Belvedere che hanno preso parte alla gara, 11 titolari + 3 entrati durante la gara"; la Società reclamante chiede poi che venga deliberata l'assegnazione in proprio favore per 3-0 della gara in epigrafe o, in subordine, la ripetizione della stessa per avere, la Società Belvedere, fatto svolgere la mansione di assistente dell'arbitro al dirigente accompagnatore, cosa ritenuta irregolare, e per avere impiegato, un calciatore indossante la maglia n. 18 non figurante nella distinta in proprio possesso consegnata dall'arbitro prima dell'inizio della gara e che allega in originale; Con proprie controdeduzioni, relativamente a quest'ultimo punto, la Società Belvedere segnala che "nel corso delle identificazioni dei giocatori, prima dell'inizio della gara, alla presenza dell'arbitro, ci siamo accorti che mancava la maglia n. 17 e pertanto il giocatore Bennici Kevin è stato identificato con la maglia n. 18, numero corretto sulla nostra distinta, in presenza dell'arbitro"; Il reclamo va accolto; infatti, al 45' del s.t., la Società Belvedere ha sostituito il calciatore n. 7, Pincio Sebastiano, con il calciatore n. 18, Bennici Kevin; le tre distinte, tutte in originale, pervenute all'attenzione di questo Organo di Giustizia, si presentano difformi tra esse; nella 1.a copia, per l'arbitro e allegata al referto, il n. 17 è chiaramente corretto in n. 18, nella 2.a copia, per la Società Netina e allegata al reclamo, non figura alcuna correzione, nella 3.a copia, per la Società Belvedere e allegata alle controdeduzioni, è riportata una freccia che sposta il n. 17 al n. 18; è di tutta evidenza che la correzione, cui fa riferimento la Società Belvedere, è stata effettivamente apportata nella distinta dell'arbitro ma non lo è stata in uguale maniera sulle altre due; Quanto sopra lede il diritto della Società Netina Calcio di conoscere esattamente i nominativi dei calciatori avversari partecipanti alla gara, cosa della quale va ritenuto comunque responsabile il direttore di gara, sul quale incombe l'obbligo del controllo della correttezza della perfetta identità delle varie copie delle distinte di gara; Considerato che tale fattispecie è ostativa al regolare svolgimento e conclusione della gara che va, pertanto, annullata; Per quanto sopra esposto; Si delibera: Di accogliere il reclamo proposto dalla Società Netina Calcio, ordinando la ripetizione della gara Netina Calcio/Belvedere; In quanto accolto, non addebitare alla Società Netina Calcio la relativa tassa reclamo; Di rimettere gli atti al Presidente del CRA Sicilia per quanto di competenza.
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