COMITATO REGIONALE TOSCANA – STAGIONE SPORTIVA 2012/2013 – Decisione pubblicata sul sito web: www.Figc-crt.org e sul Comunicato Ufficiale N. 53 del 21/03/2013 DECISIONI DEL GIUDICE SPORTIVO 34.- RECLAMO DELL’A.S.D. FORTIS LUCCHESE AVVERSO REGOLARITA’ GARA ALBINIA/FORTIS LUCCHESE DEL 24.02.2013 (2-0).
COMITATO REGIONALE TOSCANA – STAGIONE SPORTIVA 2012/2013 – Decisione pubblicata sul sito web: www.Figc-crt.org e sul
Comunicato Ufficiale N. 53 del 21/03/2013
DECISIONI DEL GIUDICE SPORTIVO
34.- RECLAMO DELL'A.S.D. FORTIS LUCCHESE AVVERSO REGOLARITA' GARA ALBINIA/FORTIS LUCCHESE DEL 24.02.2013 (2-0).
All'esito della gara Albinia/Fortis Lucchese, disputata il 24.2.2013 nell'ambito del Campionato di Eccellenza del Comitato Regionale Toscana e terminata con il punteggio di 2 a 0, l'A.S.D. Fortis Lucchese propone rituale reclamo adducendo che nelle file della squadra avversaria era stato schierato, nell'occasione, il calciatore Consonni Luigi iscritto all'albo degli allenatori di base Uefa B che,
nella stagione in corso, aveva di fatto anche svolto sul campo l'attivita' di allenatore per l'U.S. Grossetto F.C.. Inoltra quindi richiesta di assegnazione dell'incontro ''a tavolino''.
Il gravame non ha fondamento.
Questo Giudice Sportivo Territoriale, nell'esaminare il reclamo posto alla propria attenzione, reputa opportuno ricordare come gli organi di giustizia sportiva debbano sempre trarre unicamente il proprio convincimento attraverso la sola documentazione ufficiale esistente e rilevabile dall'Ufficio Tesseramento e dagli albi del competente Settore Tecnico.
In relazione a cio', il competente Ufficio, in data 12 marzo, ha comunicato che il calciatore Consonni Luigi nato il 7.2.1977 risulta tesserato per la U.S.D. Albinia con decorrenza 5.1.2013 e che lo stesso risulta iscritto all'Albo del Settore Tecnico quale Allenatore di base.
Ed invero, proprio l'attuale reclamante, nell'esplicitare il proprio reclamo, nel fare riferimento all'art. 34 del Regolamento del Settore Tecnico, avvalora quanto previsto al comma 1, che contemplando lo specifico caso di calciatori iscritti nell'elenco degli allenatori di Base-Uefa B, statuisce che questi possono liberamente svolgere la loro attività di calciatori.
Per questi motivi il G.S.T. non essendo emerse irregolarita' alcuna, respinge il reclamo come in epigrafe proposto dall'A.S.D. Fortis Lucchese di Lucca ed ordina l'addebito della tassa.
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