COMITATO REGIONALE TOSCANA – STAGIONE SPORTIVA 2012/2013 – Decisione pubblicata sul sito web: www.Figc-crt.org e sul Comunicato Ufficiale N. 53 del 21/03/2013 DECISIONI DEL GIUDICE SPORTIVO GARA: A.S.D: PESCIAUZZANESE/U.S.D. STIAVA DEL 10.3.2013 (sospesa al 39′ del s.t. sul risultato di 2-2).
COMITATO REGIONALE TOSCANA – STAGIONE SPORTIVA 2012/2013 – Decisione pubblicata sul sito web: www.Figc-crt.org e sul
Comunicato Ufficiale N. 53 del 21/03/2013
DECISIONI DEL GIUDICE SPORTIVO
GARA: A.S.D: PESCIAUZZANESE/U.S.D. STIAVA DEL 10.3.2013 (sospesa al 39' del s.t. sul risultato di 2-2).
Sciogliendo la riserva contenuta nel C.U. n. 51 del 14.3.2013;
-l'Arbitro della gara Pesciauzzanese/Stiava, valida per il Campionato Regionale Allievi e disputata il 10.3.2013 , riferiva nel suo rapporto di avere sospeso definitivamente l'incontro al 39' del 2' tempo, sul punteggio di 2-2, perche' tra i tesserati delle due compagini era scoppiata una rissa protrattasi a lungo, il che, anche per l'elevato numero di partecipanti, non aveva consentito la ripresa del giuoco in condizioni di normalità.
Tutto cio' premesso, deve ricordarsi che la rissa, come altre volte questo G.S.T. ha avuto modo di statuire, consiste in una generalizzata colluttazione che determina l'eccitazione degli animi dei litiganti, mossi tutti dallo spirito di aggredirsi e di offendersi, oltre che dallo scopo di difendersi reciprocamente.
E' quanto si e' verificato nella gara di cui si tratta. Nel referto dell'Arbitro si legge che''. A questo punto la rissa diventa generalizzata. Sono volati spintoni, calci, pugni e bandierine degli assistenti in ogni direzione. Tutti indistintamente hanno partecipato alla rissa generale''.
E' appena il caso di aggiungere che per quanto attiene alla valutazione discrezionale rimessa all'Arbitro circa la possibilita' di continuare la gara in condizioni di regolarità si deve osservare che nella fattispecie concreta, la sospensione della gara deriva automaticamente dalla riduzione, per effetto delle conseguenti espulsioni, dei calciatori delle due squadre ad un numero inferiore a sette, numero ritenuto dalla F.I.G.C., in base alle Regole del giuoco del calcio, quello minimo consentito, in modo da rendere non rilevante ed inopportuno, nel caso in esame, l'adozione delle formalita' di notifica dei provvedimenti di allontanamento dal campo. Ne consegue la legittimita'dell'interruzione anticipata dell'incontro e quindi del successivo provvedimento di punizione sportiva della perdita della gara a carico di entrambe le Societa'.
Per quanto riguarda l'adozione di provvedimenti disciplinari relativi, osserva questo Giudice come il D.G. nel proprio rapporto non abbia riferito dettagliatamente le singole azioni dei partecipanti alla rissa limitandosi a verbalizzare ''tutti indistintamente hanno partecipato''. Si ritiene quindi che di tale situazione (aggravata dalla categoria giovanile di appartenenza) dovranno rispondere, oltre che le due societa' a titolo di responsabilita' oggettiva, anche i due capitani responsabili della condotta dei calciatori della propria
squadra (art. 73 comma 3 N.O.I.F.) ed i due dirigenti accompagnatori ufficiali quali rappresentanti, ad ogni effetto, della propria societa' (art. 66 comma 4 N.O.I.F.). Per questi motivi il Giudice Sportivo infligge ad entrambe le squadre
la punizione sportiva della perdita della gara con il punteggio di 0 - 3 nonche' l'ammenda di Euro 1200 (milleduecento/00) con DIFFIDA.
Squalifica sino al 5 MAGGIO 2013 i calciatori CHIAVACCI Luca(Pesciauzzanese) e VIOLA Matteo (Stiava) ed infligge il provvedimento di inibizione sino al 5 MAGGIO 2013 al Sig. LENSI Riccardo (Pesciauzzanese) ed al Sig. GEMIGNANI Mauro (Stiava).
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