COMITATO REGIONALE TOSCANA – STAGIONE SPORTIVA 2012/2013 – Decisione pubblicata sul sito web: www.Figc-crt.org e sul Comunicato Ufficiale N. 53 del 21/03/2013 Delibera della Commissione Disciplinare 122 – 123 stagione sportiva 2012/2013 Reclami della Polisportiva Badia Agnano e del calciatore Nicola Colcelli avverso la decisione del G.S.T. che ha sanzionato il sig. Nicola Colcelli con una squalifica fino al 14/06/2015. C.U. n.43 del 14/02/2013

COMITATO REGIONALE TOSCANA – STAGIONE SPORTIVA 2012/2013 – Decisione pubblicata sul sito web: www.Figc-crt.org e sul Comunicato Ufficiale N. 53 del 21/03/2013 Delibera della Commissione Disciplinare 122 – 123 stagione sportiva 2012/2013 Reclami della Polisportiva Badia Agnano e del calciatore Nicola Colcelli avverso la decisione del G.S.T. che ha sanzionato il sig. Nicola Colcelli con una squalifica fino al 14/06/2015. C.U. n.43 del 14/02/2013 Nel corso del secondo tempo della gara “ Badia Agnano – Lucignano “ il calciatore in oggetto veniva espulso dal terreno di gioco per doppia ammonizione. Alla notifica del cartellino rosso oltre ad offendere pesantemente l’arbitro, gli appoggiava le mani sulle spalle, facendolo indietreggiare di circa due metri. Subito dopo tentava di colpire il D.G. con una testata al volto, che però non riusciva per la pronta reazione del medesimo. Resosi conto del fallito tentativo, gli sferrava un calcio alla tibia, procurandogli un intenso dolore tanto che, a fine gara, ricorreva alle cure del Pronto Soccorso di Arezzo. Anche dopo essere uscito dal campo il giocatore continuava ad offendere il D.G. Per tale condotta il giocatore veniva sanzionato con una squalifica di due anni e mezzo. Avverso il provvedimento del G.S.T. propongono separati reclami, sebbene assolutamente identici, sia la società Badia Agnano che il calciatore Nicola Colcelli. Riguardando lo stesso provvedimento ed avendo contenuto identico i reclami in questione vengono in questa sede riuniti per connessione soggettiva e oggettiva. I reclamanti riconoscono che il giocatore ha avuto una reazione scomposta, confermando le offese ed anche la spinta, sebbene quest’ultima venga descritta non come un gesto violento ma, semplicemente,come mezzo per attirare l’attenzione del D.G.. Nulla viene detto relativamente al tentativo di colpire l’arbitro con una testata. Viene, infine, negato il calcio alla tibia. Per tali motivi viene chiesta una riduzione della squalifica. Il calciatore chiede inoltre di essere ascoltato. In data 15/03/2013 compariva davanti a questa C.D. il sig. Nicola Colcelli, avendo presentato reclamo in proprio. Dopo che il Presidente della Commissione ha illustrato i motivi che hanno portato alla squalifica del giocatore, viene data lettura del supplemento di rapporto redatto dal D.G. Nel supplemento di rapporto l’arbitro conferma, in buona sostanza,quanto già descritto in sede di rapporto gara. Conferma quindi sia la spinta, sia il tentativo di testata che il calcio alla tibia. Il calciatore preso atto di quanto affermato dall’arbitro nel suo supplemento di rapporto, ribadisce di non aver colpito il D.G. con un calcio ne di aver tentato di colpirlo con una testata. Riferisce, inoltre, di avergli chiesto scusa, a fine gara,poiché sinceramente dispiaciuto per quanto accaduto. Questa C.D.T esaminati gli atti del procedimento ritiene provati i fatti contestati al giocatore. Ritiene anche che le conseguenze fisiche riportate dal D.G. e certificate dal Pronto Soccorso ( Prognosi di 2 giorni) appaiono di lieve entità. Relativamente alla spinta la dinamica della stessa sembrerebbe escludere un tentativo di violenza sul D.G. Pertanto sommando le varie condotte poste in essere dal calciatore, sebbene tutte avvenute in un'unica fase della gara, la sanzione del G.S. appare connotata da un eccesso di severità. Questa Commissione Disciplinare ritiene più equo sanzionare la condotta del calciatore con una squalifica di un anno e mesi sei. P.Q.M. Accoglie il reclamo e ordina la restituzione della relativa tassa.
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