COMITATO REGIONALE TOSCANA – STAGIONE SPORTIVA 2012/2013 – Decisione pubblicata sul sito web: www.Figc-crt.org e sul Comunicato Ufficiale N. 53 del 21/03/2013 Delibera della Commissione Disciplinare 128 Stagione Sportiva 2012/2013 Gara Prato Sport – Mezzana (2-2) del 17/02/2013. Campionato di II Categoria. In C.U. n.45 del 21/02/13.

COMITATO REGIONALE TOSCANA – STAGIONE SPORTIVA 2012/2013 – Decisione pubblicata sul sito web: www.Figc-crt.org e sul Comunicato Ufficiale N. 53 del 21/03/2013 Delibera della Commissione Disciplinare 128 Stagione Sportiva 2012/2013 Gara Prato Sport – Mezzana (2-2) del 17/02/2013. Campionato di II Categoria. In C.U. n.45 del 21/02/13. Reclama la società Prato Sport avverso la squalifica fino al giorno 08/05/2013 inflitta all’allenatore sig. Cardinale Nico il quale “allontanato perché si rivolgeva al D.G con frasi ironiche, di poi ripetutamente lo offendeva”. La reclamante porta nel proprio gravame considerazioni di natura educativa circa i valori dello sport, del fine associativo dello stesso, della necessità di infondere nei giovani i valori pregnanti della vita ed altre considerazioni circa il ruolo dell’allenatore e della società nei confronti dell’educazione sportiva e non dei citati. Dalla lettura del testo si ricavano lodevoli intenti e precise indicazioni sociali, ma pochi spunti inerenti la materia dell’impugnazione. Sintomatica l’apertura del ricorso ove si legge testualmente “Non facciamo questo ricorso per farci togliere la squalifica o qualche giornata…omissis”. In punto di contestazione rileva che le frasi proferite dal proprio allenatore erano dirette alla squadra e non al D.G. e che non vi sono state offese allo stesso così come l’arbitro avrebbe confidato al D.S. della reclamante. Conclude chiedendo una riduzione della squalifica. Il D.G. con ampio ed esauriente supplemento di rapporto conferma quanto già evidenziato in prima istanza. La C.D. esaminati gli atti ufficiali così decide. La narrativa del ricorso è indubbiamente affascinante e condivisibile in punto di principio, tuttavia in questa sede devono essere valutati i fatti e quanto riportato dal D.G. con estrema chiarezza, tanto da non poter fare insorgere alcun dubbio in ordine alla sua veridicità, pare andare in senso assolutamente contrario a quanto propugnato dalla reclamante nella sua disamina dei massimi sistemi. In punto di diritto il Collegio evidenzia l’assoluta contraddittorietà delle tesi della reclamante che esordisce asserendo di non agire per l’annullamento o la riduzione della sanzione e poi conclude proponendo la seconda ipotesi. A parere della C.D. il reclamo appare infondato ed ai limiti dell’ammissibilità e quindi ne dispone il rigetto, confermando la sanzione inflitta al sig. Cardinale Nico che appare ben quantificata dal G.S. P.Q.M. La C.D.T.T. respinge il reclamo e dispone l’addebito della relativa tassa.
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