COMITATO REGIONALE TOSCANA – STAGIONE SPORTIVA 2012/2013 – Decisione pubblicata sul sito web: www.Figc-crt.org e sul Comunicato Ufficiale N. 53 del 21/03/2013 Delibera della Commissione Disciplinare Oggetto: Reclamo del Gruppo Sportivo Scarperia 1920 avverso all’esito delle gare disputate in data 23/02/2013 (Laurenziana – Scarperia per il Campionato Juniores Provinciali e Atletica Castello – Scarperia per il Campionato Giovanissimi fascia B) ed in data 24/02/2013 (Olimpia Firenze – Scarperia per il Campionato Esordienti Fair Play Calcio a 11) (C.U. n. 35 del 6/031/2013)

COMITATO REGIONALE TOSCANA – STAGIONE SPORTIVA 2012/2013 – Decisione pubblicata sul sito web: www.Figc-crt.org e sul Comunicato Ufficiale N. 53 del 21/03/2013 Delibera della Commissione Disciplinare Oggetto: Reclamo del Gruppo Sportivo Scarperia 1920 avverso all’esito delle gare disputate in data 23/02/2013 (Laurenziana – Scarperia per il Campionato Juniores Provinciali e Atletica Castello – Scarperia per il Campionato Giovanissimi fascia B) ed in data 24/02/2013 (Olimpia Firenze – Scarperia per il Campionato Esordienti Fair Play Calcio a 11) (C.U. n. 35 del 6/031/2013) Il reclamo avanzato innanzi a questa C.D.T. e proposto dalla società in oggetto, attiene al risultato di 0-3 oltre alla penalizzazione di un punto ed alle relative sanzioni pecuniarie scaturite dalle decisioni del G.S.T., relative alle gare segnalate in epigrafe disputate contro la società Fulgor Castelfranco in data 11/12/2011, che di seguito vengono integralmente riportate: GARA LAURENZIANA - SCARPERIA 1920 DEL 23/02/2013 (NON DISPUTATA). “Sciogliendo la riserva contenuta nel C.U. n.34 del 27/02/2013. Con rituale reclamo la G.S. Scarperia 1920 in relazione alla gara indicata in epigrafe chiedeva il riconoscimento della causa di forza maggiore al fine di giustificare la mancata presentazione, allegando allo uopo dichiarazione rilasciata dai Carabinieri di Scarperia e della Polizia Municipale di Fiesole - Scarperia e della Polizia Municipale di Scarperia le quali attestano l'esistenza di un disagio alla circolazione dovuto a precipitazioni nevose. Il Giudice Sportivo, letti gli atti ufficiali, ed esaminate in particolare le dichiarazioni delle Autorità fornite dalla reclamante ritiene che nel caso di specie non sussistano gli estremi per il riconoscimento della causa di forza maggiore. Infatti le dichiarazioni in questione attestano un generico disagio alla circolazione e non una specifica interdizione al traffico ovvero un concreto pericolo per la circolazione. P.Q.M. il Giudice Sportivo respinge il reclamo in oggetto ed infligge alla G.S. Scarperia 1920 la punizione sportiva della perdita della gara con il punteggio di 0-3, la penalizzazione di 1 punto in classifica nonché l'ammenda di Euro 150 quale prima rinuncia. Dispone l'addebito della tassa reclamo o il suo incameramento se versata.”
DirittoCalcistico.it è il portale giuridico - normativo di riferimento per il diritto sportivo. E' diretto alla società, al calciatore, all'agente (procuratore), all'allenatore e contiene norme, regolamenti, decisioni, sentenze e una banca dati di giurisprudenza di giustizia sportiva. Contiene informazioni inerenti norme, decisioni, regolamenti, sentenze, ricorsi. - Copyright © 2024 Dirittocalcistico.it