COMITATO REGIONALE TOSCANA – STAGIONE SPORTIVA 2012/2013 – Decisione pubblicata sul sito web: www.Figc-crt.org e sul Comunicato Ufficiale N. 53 del 21/03/2013 Delibera della Commissione Disciplinare GARA ATLETICA CASTELLO-SCARPERIA 1920 DEL 23.02.13 (NON DISPUTATA)

COMITATO REGIONALE TOSCANA – STAGIONE SPORTIVA 2012/2013 – Decisione pubblicata sul sito web: www.Figc-crt.org e sul Comunicato Ufficiale N. 53 del 21/03/2013 Delibera della Commissione Disciplinare GARA ATLETICA CASTELLO-SCARPERIA 1920 DEL 23.02.13 (NON DISPUTATA) “Sciogliendo la riserva contenuta nel C.U. n.34 del 27.2.13. Con rituale reclamo la G.S.Scarperia 1928 in relazione alla gara indicata in epigrafe chiedeva il riconoscimento della causa di forza maggiore al fine di giustificare la mancata presentazione, allegando allo uopo dichiarazione dei Carabinieri di Scarperia, della Polizia Municipale di Fiesole/Scarperia e della Polizia Municipale di Scarperia le quali attestano l'esistenza di un disagio alla circolazione, dovuto a precipitazioni nevose. Il Giudice Sportivo, letti gli atti ufficiali ed esaminate in particolare le dichiarazioni dell'Autorità fornite dalla reclamante ritiene che nel caso di specie non sussistano gli estremi per il riconoscimento della causa di forza maggiore. Infatti, le dichiarazioni in questione attestano un generico disagio alla circolazione e non una specifica interdizione al traffico ovvero un concreto pericolo per la circolazione P.Q.M. Il Giudice Sportivo respinge il reclamo ed infligge alla Società G.S. Scarperia 1928 la punizione sportiva della perdita della gara con il punteggio di 8-3, la penalizzazione di l punto in classifica nonché l'ammenda di Euro 25,88 quale prima rinuncia. Dispone l'addebito della tassa reclamo o il suo incameramento se versata.”
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