COMITATO REGIONALE TOSCANA – STAGIONE SPORTIVA 2012/2013 – Decisione pubblicata sul sito web: www.Figc-crt.org e sul Comunicato Ufficiale N. 53 del 21/03/2013 Delibera della Commissione Disciplinare GARA OLIMPIA FIRENZE Sq. B-SCARPERIA 1920 DEL 24/02/13 (NON DISPUTATA).

COMITATO REGIONALE TOSCANA – STAGIONE SPORTIVA 2012/2013 – Decisione pubblicata sul sito web: www.Figc-crt.org e sul Comunicato Ufficiale N. 53 del 21/03/2013 Delibera della Commissione Disciplinare GARA OLIMPIA FIRENZE Sq. B-SCARPERIA 1920 DEL 24/02/13 (NON DISPUTATA). Sciogliendo la riserva contenuta nel C.U. n.34 del 27/02/2013. Con rituale reclamo la G.S.Scarperia 1920 in relazione alla gara indicata in epigrafe chiedeva il riconoscimento della causa di forza maggiore al fine di giustificare la mancata presentazione, allegando allo uopo dichiarazione dei Carabinieri di Scarperia e della Polizia Munici pale di Fiesole - Scarperia e della Polizia Municipale di Scarperia le quali attestano l'esistenza di un disagio alla circolazione, dovuto a precipitazioni nevose. Il Giudice Sportivo letti gli atti ufficiali ed esaminate in particolare le dichiarazioni delle Autorità fornite dalla reclamante ritiene che nel caso di specie non sussistano gli estremi per il riconoscimento della causa di forza maggiore. Infatti, le dichiarazioni in questione attestano un generico disagio alla circolazione e non una specifica interdizione al traffico ovvero un concreto pericolo per la circolazione. P.Q.M. il Giudice Sportivo respinge il reclamo in oggetto ed infligge alla G.S. Scarperia 1920 la punizione sportiva della perdita della gara con il punteggio di 8-3, la penalizzazione di 1 punto in classifica nonché l'ammenda di Euro 10 quale prima rinuncia. Dispone l'addebito della tassa di reclamo o il suo incameramento se versata.” Nel reclamo, la società Scarperia 1920 eccepisce una errata valutazione del G.S.T. che non avrebbe adeguatamente considerato la reale situazione climatica e la sostanziale impossibilità di movimento per i giovani tesserati. A tal proposito elenca una serie di gare – non disputate nelle medesime date e su territori contigui – per le quali, incomprensibilmente, il giudice di primo grado ha disposto, con decisioni opposte a quelle impugnate, la ripetizione delle competizioni. Insiste pertanto per l'annullamento delle sanzioni irrogate e per la ripetizione delle gare indicate. Il reclamo appare fondato. Le stratificate decisioni sportive, anche di questa C.D.T., sono state assolutamente avare nel riconoscere alle società la forza maggiore prevista e disciplinata dall'art 55 N.O.I.F. ritenendo che tale giustificazione non sussistesse in una pletora di casi (guasti meccanici, scioperi, ritardi negli spostamenti, ecc...) poiché tali problematiche avrebbero potuto essere superate dalla diligenza delle stesse società. In tale senso, anche in occasione di gravissimi infortuni occorsi ai giocatori, gli organi di giustizia sportiva hanno negato tale esimente ritenendo che le società dovessero disputare e portare a termine le competizioni concordate, secondo quanto disposto dalle disposizioni vigenti. Ma in questo specifico caso la vicenda appare particolare perché non incide esclusivamente sulla oggettiva difficoltà connessa a raggiungere il campo da gioco ma attiene altresì ad un profilo di sicurezza degli atleti e dei tesserati. Da una analisi meteo delle condizioni climatiche, nel giorno della gara e nella zona di Scarperia, la medesima appariva attinta da una precipitazione nevosa definita eccezionale anche da molti quotidiani che hanno attestato le particolari difficoltà alla mobilità. Lo stato critico delle strade costituiva - di fatto - un potenziale, ma concreto, pericolo per l'incolumità dei tesserati durante il trasferimento che, nel caso concreto, era peraltro ingigantita dalla giovanissima età degli giocatori. Non vi sarebbe stata alcuna ragione per costringere, in quella particolare situazione climatica, i ragazzi a tentare di raggiungere il campo perché in tal modo non solo si sarebbero esposti i medesimi a possibili pericoli ma si sarebbe dovuto costringere i dirigenti (che di fatto assumono la tutela dei giovani atleti) ad onerarsi di una responsabilità certamente non esigibile sulla scorta della normativa Federale. La scelta adottata dalla società appare pertanto condivisibile ed ispirata a quei principi di correttezza e probità indicati dall'art. 1 C.G.S. che, da sempre, onerano i dirigenti e che spesso vengono anche invocati dalla Giustizia Sportiva per giustificare, nel loro ruolo di esempio per i giovani calciatori, aumenti di sanzioni nel caso di comportamenti illeciti. P.Q.M. La C.D.T. accoglie il reclamo e revoca tutte le sanzioni disciplinari applicate dal G.S.T. con riferimento alle gare disputate in data 23/02/2013 (Laurenziana – Scarperia per il Campionato Juniores Provinciali e Atletica Castello – Scarperia per il Campionato Giovanissimi fascia B) ed in data 24/02/2013 (Olimpia Firenze – Scarperia per il Campionato Esordienti Fair Play Calcio a 11) disponendo al contempo la ripetizione delle medesime e la restituzione della tassa di reclamo versata.
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