COMITATO REGIONALE UMBRIA – STAGIONE SPORTIVA 2012/2013 – Decisione pubblicata sul sito web: www.figc-cru.it e sul Comunicato Ufficiale N° 111 del 22.03.2013 Decisioni della Commissione Disciplinare Territoriale NEL RECLAMO PROPOSTO IN PROPRIO DAL CALCIATORE CETRA LUCA IN RIFERIMENTO ALLA GARA CASTELNUOVO – CAPOCAVALLO DISPUTATA A CASTELNUOVO IL 17.02.2013, AVVERSO LA DECISIONE DEL GIUDICE SPORTIVO RIPORTATA NEL C.U. N. 99 DEL COMITATO REGIONALE UMBRIA DEL 27.02.2013, PUBBLICATA IN PARI DATA, IN RELAZIONE ALLA SQUALIFICA INFLITTA ALLO STESSO FINO AL 30/09/2013.

COMITATO REGIONALE UMBRIA – STAGIONE SPORTIVA 2012/2013 – Decisione pubblicata sul sito web: www.figc-cru.it e sul Comunicato Ufficiale N° 111 del 22.03.2013 Decisioni della Commissione Disciplinare Territoriale NEL RECLAMO PROPOSTO IN PROPRIO DAL CALCIATORE CETRA LUCA IN RIFERIMENTO ALLA GARA CASTELNUOVO - CAPOCAVALLO DISPUTATA A CASTELNUOVO IL 17.02.2013, AVVERSO LA DECISIONE DEL GIUDICE SPORTIVO RIPORTATA NEL C.U. N. 99 DEL COMITATO REGIONALE UMBRIA DEL 27.02.2013, PUBBLICATA IN PARI DATA, IN RELAZIONE ALLA SQUALIFICA INFLITTA ALLO STESSO FINO AL 30/09/2013. HA PRONUNCIATO, nella riunione del giorno 21.03.2013 la seguente decisione. NEI TERMINI proponeva reclamo in proprio il calciatore Cetra Luca chiedendo riduzione della sanzione. Era presente l’arbitro della gara e la società reclamante. MOTIVI DELLA DECISIONE Dai chiarimenti forniti dal direttore di gara in sede di audizione, è emerso che, nel corso di una discussione dell’arbitro, il calciatore Cetra Luca ha leggermente appoggiato le mani sul petto di quest’ultimo per richiamarne l’attenzione. Alla luce di quanto precede la condotta tenuta dal Cetra appare inquadrabile quale smodata ed irriguardosa protesta e non come atto di violenza. La squalifica inflitta dal G.S. può quindi essere contenuta fino al 31/05/2013. P.Q.M. In accoglimento del reclamo, riduce la squalifica inflitta al calciatore Cetra Luca fino al 31/05/2013. - Dispone restituirsi la tassa reclamo.
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