F.I.G.C. – CORTE DI GIUSTIZIA FEDERALE – 2012/2013 – Decisione pubblicata sul sito web: www.figc.it e sul Comunicato ufficiale n. 182/CGF del 15 Febbraio 2013 con motivazioni pubblicate sul Comunicato ufficiale n. 224/CGF del 22 Marzo 2013 e su www.figc.it 5. RICORSO DELLA S.S.D. PRO SESTO S.R.L. AVVERSO LA SANZIONE DELLA SQUALIFICA PER 2 GIORNATE EFFETTIVE DI GARA INFLITTA AL CALC. CAVAGNA MATTEO SEGUITO GARA CASTELLANA CASTELGOFFREDO/PRO SESTO DEL 3.2.2013 (Delibera del Giudice Sportivo presso il Dipartimento Interregionale – Com. Uff. n. 98 del 6.2.2013)

F.I.G.C. – CORTE DI GIUSTIZIA FEDERALE – 2012/2013 – Decisione pubblicata sul sito web: www.figc.it e sul Comunicato ufficiale n. 182/CGF del 15 Febbraio 2013 con motivazioni pubblicate sul Comunicato ufficiale n. 224/CGF del 22 Marzo 2013 e su www.figc.it 5. RICORSO DELLA S.S.D. PRO SESTO S.R.L. AVVERSO LA SANZIONE DELLA SQUALIFICA PER 2 GIORNATE EFFETTIVE DI GARA INFLITTA AL CALC. CAVAGNA MATTEO SEGUITO GARA CASTELLANA CASTELGOFFREDO/PRO SESTO DEL 3.2.2013 (Delibera del Giudice Sportivo presso il Dipartimento Interregionale – Com. Uff. n. 98 del 6.2.2013) Il Giudice Sportivo presso il Dipartimento Interregionale, con decisione pubblicata sul Com. Uff. n. 98 del 6.2.2013, ha inflitto la sanzione della squalifica per 2 giornate effettive di gara al calciatore Cavagna Matteo. Tale decisione veniva assunta perché, durante l’incontro Castellana Castelgoffredo/Pro Sesto del 3.2.2013, il Cavagna interveniva in modo falloso nei confronti di un calciatore avversario in reazione. Avverso tale provvedimento la società Pro Sesto S.r.l. ha preannunziato reclamo innanzi a questa Corte di Giustizia Federale con atto del 7.2.2013 formulando contestuale richiesta degli “Atti Ufficiali”. Istruito il reclamo e fissata la data della camera di consiglio, nelle more della trattazione, la ricorrente, con nota trasmessa il 13.2.2013, inoltrava formale rinuncia all’azione. La Corte premesso che ai sensi dell’art. 33, comma 12, C.G.S., le parti hanno facoltà di non dare seguito al preannuncio di reclamo o di rinunciarvi prima che si sia proceduto in merito e che la rinuncia o il ritiro del reclamo non ha effetto soltanto per i procedimenti di illecito sportivo, per quelli che riguardano la posizione irregolare dei calciatori e per i procedimenti introdotti per iniziativa di Organi federali e operanti nell’ambito federale (circostanze, quest’ultime escludibili nel caso di specie), dichiara estinto il procedimento. Per questi motivi la C.G.F. preso atto della rinuncia al ricorso come sopra proposto dalla S.S.D. Pro Sesto S.r.l. di Sesto San Giovanni (Milano), dichiara estinto il procedimento. Dispone addebitarsi la tassa reclamo.
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