F.I.G.C. – CORTE DI GIUSTIZIA FEDERALE – 2012/2013 – Decisione pubblicata sul sito web: www.figc.it e sul Comunicato ufficiale n. 182/CGF del 15 Febbraio 2013 con motivazioni pubblicate sul Comunicato ufficiale n. 224/CGF del 22 Marzo 2013 e su www.figc.it 6. RICORSO DELLA S.S.D. CIVITANOVESE CALCIO S.R.L. AVVERSO LA SANZIONE DELLA SQUALIFICA PER 5 GIORNATE EFFETTIVE DI GARA INFLITTA AL CALC. COVELLI FRANCESCO SEGUITO GARA CIVITANOVESE CALCIO/CELANO F.C. MARSICA DEL 3.2.2013 (Delibera del Giudice Sportivo presso il Dipartimento Interregionale – Com. Uff. n. 98 del 6.2.2013)

F.I.G.C. – CORTE DI GIUSTIZIA FEDERALE – 2012/2013 – Decisione pubblicata sul sito web: www.figc.it e sul Comunicato ufficiale n. 182/CGF del 15 Febbraio 2013 con motivazioni pubblicate sul Comunicato ufficiale n. 224/CGF del 22 Marzo 2013 e su www.figc.it 6. RICORSO DELLA S.S.D. CIVITANOVESE CALCIO S.R.L. AVVERSO LA SANZIONE DELLA SQUALIFICA PER 5 GIORNATE EFFETTIVE DI GARA INFLITTA AL CALC. COVELLI FRANCESCO SEGUITO GARA CIVITANOVESE CALCIO/CELANO F.C. MARSICA DEL 3.2.2013 (Delibera del Giudice Sportivo presso il Dipartimento Interregionale – Com. Uff. n. 98 del 6.2.2013) Al 43° del secondo tempo, della gara Civitanovese/Celano disputata il 3.2.2013, il calciatore Covelli Francesco, numero 9 della società Civitanovese, colpiva – con il pallone non a distanza di gioco – con un violento calcio alla schiena un giocatore avversario. Quest’ultimo accusava un forte dolore, ma proseguiva la partita. L’arbitro lo espelleva. A fine gara il Covelli nello spazio antistante gli spogliatoi apostrofava l’arbitro con delle espressioni irriguardose e scurrili. Il Giudice Sportivo presso il Comitato Interregionale, con delibera pubblicata sul Com. Uff. n. 98 del 6.2.2013, lo sanzionava con la squalifica per 5 gare effettive. Avverso tale decisione ha presentato ricorso la società Civitanovese nell’interesse del calciatore, chiedendo l’annullamento e la riduzione della sanzione. Assumeva che il Covelli, nell’episodio culminato con l’espulsione, non aveva intenzionalmente colpito l’avversario con un calcio, ma, dopo che contemporaneamente all’avversario era caduto a terra, cercava solamente di divincolarsi. A fine gara egli non avrebbe insultato l’arbitro, ma chiedeva esclusivamente spiegazioni al medesimo. In buona sostanza, con riferimento al primo episodio, si sarebbe trattato – secondo la reclamante – di una condotta gravemente antisportiva e di una mera condotta irriguardosa nei confronti del direttore di gara. Ciò posto, osserva questa Corte come la prospettata censura non merita accoglimento. Ed infatti, dall’esame del referto arbitrale emerge, in maniera inequivocabile, che il calciatore Covelli ha colpito volontariamente, un avversario, non potendo a questo proposito trovare ingresso nel sistema qualsivoglia diversa interpretazione, essendo i fatti avvenuti sotto la diretta visione dell’arbitro che ha puntualmente ricostruito gli stessi così come in quel momento percepiti. Consequenzialmente si ritiene che la fattispecie integra e perfeziona tutti gli elementi della condotta ascritta correttamente valutati pertanto dal Giudice Sportivo. Analogamente per quel che riguarda gli epiteti rivolti all’arbitro a fine gara dal medesimo distintamente uditi (tant’è vero che sono analiticamente riportate le parole virgolettate) e in maniera corretta ricostruiti e valutati dal Giudice Sportivo. Per questi motivi la C.G.F., respinge il ricorso come sopra proposto dalla S.S.D. Civitanovese Calcio S.r.l. di Civitanova Marche (Macerata) e dispone addebitarsi la tassa reclamo.
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