CONI – Tribunale Nazionale di Arbitrato per lo Sport – Decisione pubblicata sul sito web: www.coni.it Lodo Arbitrale del 05 marzo 2013 promosso da: Sig. Thomas Hervè Job Iyock / Federazione Italiana Giuoco Calcio

CONI – Tribunale Nazionale di Arbitrato per lo Sport – Decisione pubblicata sul sito web: www.coni.it Lodo Arbitrale del 05 marzo 2013 promosso da: Sig. Thomas Hervè Job Iyock / Federazione Italiana Giuoco Calcio I L C O L L E G I O A R B I T R A L E Prof. Avv. Luigi Fumagalli Presidente Prof. Avv. Tommaso Edoardo Frosini Arbitro Pres. Bartolomeo Manna Arbitro nominato ai sensi dell’art. 6 comma 3 del Codice dei giudizi innanzi al Tribunale Nazionale di Arbitrato per lo Sport riunito in conferenza personale in Roma, presso la sede dell’arbitrato, in data 5 marzo 2013 ha deliberato all’unanimità il seguente L O D O A R B I T R A L E nel procedimento di arbitrato n. 648 promosso (con istanza prot. n. 2309 dell’11 settembre 2012) da: Job Iyock Thomas Hervé, nato a Doula (Camerun) il 20 agosto 1984, rappresentato e difeso dagli avv.ti Paolo Rodella e Vincenzo Rispoli, ed elettivamente domiciliato presso lo studio del primo, in Roma, via G. Ferrari 4, giusta delega rilasciata in calce alla istanza di arbitrato datata 11 settembre 2012 ricorrente contro Federazione Italiana Giuoco Calcio (F.I.G.C.), con sede in Roma, via Allegri 14, in persona del dott. Giancarlo Abete, rappresentata e difesa dagli avv.ti Luigi Medugno e Letizia Mazzarelli ed elettivamente domiciliata presso il loro studio in Roma, via Panama 58, giusta delega in calce alla memoria di costituzione del 28 settembre 2012 resistente * * * * * * * * * FATTO E SVOLGIMENTO DEL GIUDIZIO ARBITRALE A. Le parti 1. Il sig. Job Iyock Thomas Hervé (“Job” o il “Ricorrente”) è un calciatore professionista. All’epoca dei fatti, nella stagione sportiva 2009/2010, Job era tesserato per l’U.S. Grosseto F.C. (il “Grosseto”) presso la Federazione Italiana Giuoco Calcio (F.I.G.C.). 2. La Federazione Italiana Giuoco Calcio (F.I.G.C.) (la “FIGC” o la “Resistente”), associazione riconosciuta con personalità giuridica di diritto privato, è l’ente di governo dello sport del calcio in Italia, avente lo scopo di promuovere, regolare e sviluppare l’attività calcistica italiana. Essa è l’associazione delle società e delle associazioni sportive che praticano, promuovono o organizzano lo sport del calcio, agonistico e amatoriale, in Italia. B. La controversia tra le parti 3. Con atto dell’8 maggio 2012 (prot. n. 8011/33pf11-12/SP/blp) la Procura Federale presso la FIGC deferiva Job, assieme ad altri tesserati, alla Commissione Disciplinare Nazionale della FIGC (la “CDN”) contestando tre illeciti sportivi aggravati, ai sensi dell’art. 7 del Codice di giustizia sportiva della FIGC (il “CGS”), ipotizzati in relazione alla gara Torino-Grosseto del 16 gennaio 2010, alla gara Grosseto-Reggina del 23 maggio 2010 e alla gara Empoli-Grosseto del 30 maggio 2010. 4. Con decisione pubblicata nel C.U. n. 101/CDN del 18 giugno 2012 (la “Decisione della CDN”), la CDN proscioglieva Job da due dei tre illeciti sportivi aggravati a lui contestati, e precisamente quelli relativi alle partite Grosseto-Reggina ed Empoli-Grosseto, ritenendo, per la prima, “non sussistenti elementi sufficienti per affermarne la responsabilità in ordine alla violazione ascritta”, e per la seconda, che gli elementi a carico di Job fossero “estremamente labili o, comunque, insufficienti a pervenire ad una dichiarazione di responsabilità…”. La CDN affermava, invece, la responsabilità sportiva di Job in relazione alla gara Torino-Grosseto e, conseguentemente, irrogava allo stesso la sanzione della squalifica di tre anni e sei mesi. 5. Contro la Decisione della CDN il Ricorrente, in data 20 giugno 2012, proponeva reclamo alla Corte di Giustizia Federale (la “CGF”), limitatamente al capo con cui era stata inflitta a Job la sanzione della squalifica di tre anni e sei mesi per illecito sportivo aggravato in relazione alla gara Torino-Grosseto del 16 gennaio 2010, chiedendo la dichiarazione della propria totale estraneità ai fatti contestati e per l’effetto il proscioglimento da tale imputazione e da ogni altra imputazione e/o addebito a suo carico. 6. Con decisione del 6 luglio 2012 (C.U. n. 002/CGF: la “Decisione della CGF”), la CGF respingeva l’impugnazione di Job, confermando la sanzione della squalifica inflittagli. 7. La motivazione della Decisione della CGF, pubblicata nel n. 26/CGF del 13 agosto 2012, così indicava: “…Va, preliminarmente, osservato che la decisione, resa in prime cure, nel ritenere insufficiente la sola prova offerta dalla dichiarazione de relato resa dal tesserato Gervasoni Carlo, del quale, peraltro, appare incontroversa la credibilità, ha prosciolto l’attuale ricorrente dagli illeciti sportivi a lui ascritti e relativi alle partite Grosseto/Regina del 23 maggio 2010 ed Empoli/Grosseto del 30 maggio 2010. In relazione alla credibilità del Gervasoni, in precedenza ricordata, è necessario riscontrare che lo stesso ha posto in essere, negli interrogatori resi presso la Procura della Repubblica della Tribunale di Cremona ed ha ribadito nelle testimonianze offerte alla Procura Federale della F.I.G.C., una serie di dichiarazioni confessorie, con le quali si è accusato di comportamenti illeciti ed ha disvelato l’esistenza di una organizzazione, finalizzata ad alterare il risultato delle partite, al fine di consentire la realizzazione di scommesse pilotate ed operate anche da soggetti per i quali, a norma dell’art. 6 C.G.S., “è fatto divieto di effettuare o accettare scommesse, direttamente o per interposta persona”. Pertanto, il Gervasoni nelle sue dichiarazioni è apparso credibile alla Commissione Disciplinare e tale sua credibilità deve essere riconfermata anche nella presente fase di gravame. Il ragionamento svolto, invece, a pag. 59 della decisione impugnata dalla Commissione Disciplinare Nazionale, nell’affermare la responsabilità dello Job Iyock, in merito alla partita Torino/Grosseto, del 16 gennaio 2010, si basa sulla ulteriore dichiarazione del tesserato Conteh, che afferma analogamente al Carlo Gervasoni che anche l’attuale ricorrente sig. Job Iyock aveva partecipato alla alterazione del risultato relativo alla gara di Torino. Invero, la decisione impugnata non accerta la responsabilità del Job Iyock sulla sola sussistenza di una prova de relato della partecipazione dello stesso ricorrente all’illecito, ma basa la propria decisione, in maniera lineare e non contraddittoria (come è, invece, affermato dalla parte ricorrente a pag. 5 del proprio ricorso), sulla ulteriore affermazione, confermativa a rafforzativa della dichiarazione del Gervasoni, resa dal Conteh Keewullay. La decisione resa, in prime cure, appare convincente e correttamente motivata tenendo conto che alle affermazioni del “pentito” Gervasoni, sono state fatte seguire ulteriori conferme operate dal tesserato Conteh Keewullay, anch’esso degno di fede ed ammesso, nel giudizio di prime cure, al patteggiamento, cosa che ha comportato, per lo stesso Conteh, una sanzione di un anno ed otto mesi. Alla luce di quanto, sin qui, esposto appare convincente, lineare e non contraddittoria la decisione resa dalla Commissione Disciplinare Nazionale, e pubblicata nel Com. Uff. n. 101/CDN, del 18 giugno 2012, la quale, pertanto, deve essere, in questa sede, confermata”. C. Il procedimento arbitrale C.1 Lo svolgimento dell’arbitrato 8. Con istanza in data 11 settembre 2012, rivolta al Tribunale Nazionale di Arbitrato per lo Sport (il “TNAS”) ai sensi degli art. 9 ss. del Codice dei giudizi innanzi al Tribunale Nazionale di Arbitrato per lo Sport (il “Codice TNAS”), il Ricorrente dava avvio al presente arbitrato per contestare la Decisione della CGF. Nella stessa istanza di arbitrato, il Ricorrente proponeva quale arbitro il prof. avv. Tommaso Edoardo Frosini e formulava alcune istanze istruttorie. 9. Con memoria datata 28 settembre 2012 la FIGC si costituiva nel procedimento arbitrale così avviato, chiedendo il rigetto delle domande, anche istruttorie, proposte dal Ricorrente. Nella stessa memoria di costituzione, la Resistente indicava quale arbitro il pres. Bartolomeo Manna. 10. Gli arbitri designati dalle parti nominavano quale Presidente del Collegio Arbitrale il prof. avv. Luigi Fumagalli, che, in data 4 ottobre 2012, accettava l’incarico. 11. Il 5 novembre 2012 si teneva in Roma la prima udienza dell’arbitrato, in cui, rivelatosi infruttuoso l’esperito tentativo di conciliazione, il Collegio invitava le parti alla discussione delle istanze istruttorie. Il Ricorrente si riportava agli atti e insisteva per le istanze presentate nella domanda di arbitrato; la Resistente si opponeva alle stesse, in quanto a suo avviso irrilevanti ai fini del decidere, vertendo sulle medesime circostanze che avevano già formato oggetto dei gradi di giustizia federale. La Resistente depositava quindi uno stralcio della dichiarazione rilasciata dal sig. Paolo Domenico Acerbis dinanzi alla Procura Federale, nonché copia della decisione 24/2012 dell’Alta Corte di Giustizia Sportiva relativamente alla controversia Sartor/FIGC, documenti che venivano acquisiti dal Collegio. Nel corso dell’udienza, inoltre, il sig. Job rilasciava delle dichiarazioni spontanee. Il Collegio, infine, con l’accordo delle parti, concedeva termine al Ricorrente per il deposito di una memoria integrativa e illustrativa delle istanze istruttorie e successivo termine alla Resistente per replica. 12. In data 25 novembre 2012, nei termini stabiliti, il Ricorrente depositava una memoria autorizzata. 13. Parimenti nei termini assegnati, la Resistente depositava, il 14 dicembre 2012, una memoria di replica. 14. Con ordinanza del 7 gennaio 2013, il Collegio, considerate le peculiarità della controversia e il potere di revisione de novo del merito della controversia attribuiti al Collegio dal Codice TNAS, ammetteva la testimonianza dei sig.ri Gervasoni, Carobbio, Conteh e Acerbis sui capitoli di prova dedotti dal Ricorrente con l’istanza di arbitrato dell’11 settembre 2012; rigettava l’istanza di ammissione della testimonianza dei sig.ri Turati e Joelson sulle medesime circostanze già oggetto di testimonianza da parte di altri testimoni ammessi in quanto sovrabbondante; ammetteva la testimonianza del sig. Acerbis a prova contraria, come da richiesta del Resistente con la memoria del 14 dicembre 2012; fissava l’udienza del 24 gennaio 2013 per l’escussione dei testimoni sui capitoli di prova ammessi. 15. Il 24 gennaio 2013 si teneva dunque la seconda udienza dell’arbitrato, nel corso della quale venivano sentiti i testi Conteh, Acerbis, Carobbio e Gervasoni. Rilasciava, inoltre, una dichiarazione spontanea il Ricorrente. 16. Esaurita l’escussione dei testi, il Collegio fissava termine fino al 20 febbraio 2013 per il deposito di memoria conclusionale. 17. All’esito dell’udienza, il Collegio si riservava. 18. In data 20 gennaio 2013, nei termini stabiliti all’udienza del 24 gennaio 2013, entrambe le parti depositavano memorie conclusionali. 19. Con comunicazioni in data 25 febbraio 2013, quindi, le parti rinunciavano alla udienza di discussione. C.2 Le domande delle parti a. Le domande del Ricorrente 20. Il Ricorrente nella propria istanza di arbitrato ha formulato, oltre ad istanze istruttorie, le seguenti domande al Collegio Arbitrale: “Piaccia all’Ecc.mo Tribunale adito, … in riforma integrale della decisione impugnata di cui al C.U. n. 26/CGF (2012/2013 del 26 agosto 201202/CGF: quanto agli addebiti di cui all’art. 7, commi 1, 2, 5 e 6 CGS relativi alla gara Torino/Grosseto del 16 gennaio 2010, rigettarli integralmente e, per l’effetto, prosciogliere Job Iyock Thomas Hervé dalle relative incolpazioni. Con vittoria di spese, competenze ed onorari di giudizio oltre alla refusione, in favore del sig. Job Iyock Thomas Hervé, di tutte le somme già versate o che saranno versate a titolo di diritti amministrativi e di spese e competenze di Tribunale”. b. Le domande della FIGC 21. Nella memoria depositata il 28 settembre 2012, la FIGC ha chiesto “il rigetto del ricorso. Con ogni conseguente pronuncia anche in ordine al regolamento delle spese e degli onorari di lite”. C.3 La posizione delle parti 22. Il seguente riassunto della posizione delle parti è svolto a mero titolo illustrativo e senza alcuna pretesa di completezza; ad ogni buon conto, il Collegio Arbitrale ha attentamente preso in esame tutti gli atti dell’arbitrato e tutti gli argomenti esposti dalle parti anche ove non ne sia stata fatta espressa menzione nel presente lodo. a. La posizione del sig. Job 23. Il Ricorrente chiede in questo arbitrato la riforma integrale della Decisione della CGF con riferimento agli addebiti di cui alla gara Torino/Grosseto del 16 gennaio 2010, di cui chiede il rigetto integrale e, per l’effetto, il proscioglimento. A tal riguardo, Job sviluppa un molteplice ordine di argomentazioni, in fatto e in diritto, a sostegno delle proprie istanze di merito. 24. In primo luogo, il Ricorrente contesta la Decisione laddove la CGF (così come, in precedenza, gli organi inquirenti prima e la CDN poi) ha ritenuto – erroneamente, ad avviso del Ricorrente – l’attendibilità delle dichiarazioni rese in sede istruttoria dai sig. Gervasoni, Carobbio e Conteh. 25. Ed invero il Ricorrente illustra che: i. il sig. Gervasoni sarebbe soggettivamente inattendibile, posto che, per sua stessa ammissione, egli avrebbe alterato i risultati delle partite per anni. Le sue dichiarazioni, poi, sarebbero inattendibili anche in ragione della loro specificità, non essendo credibile che egli riferisca con precisione tutti i dettagli delle partite truccate (con riferimento alle date, ai giocatori coinvolti, ai dettagli degli accordi e dei soggetti coinvolti), sia in ragione dell’elevato numero delle partite che del tempo trascorso; ii. le dichiarazioni del Gervasoni avrebbero dovuto essere verificate puntualmente, laddove, nel caso in esame, gli organi decisori le avrebbero ritenute attendibili aprioristicamente; iii. non sarebbe possibile ritenere attendibili le dichiarazioni del Gervasoni in quanto autoaccusatorie (e pertanto, di per sé, dotate di maggiore credibilità), in quanto tale attendibilità dovrebbe essere riferita unicamente alla posizione dello stesso, e non anche a quella di terzi soggetti; iv. le medesime conclusioni varrebbero, ad avviso del Ricorrente, per ciò che riguarda le dichiarazioni del Carobbio, le cui dichiarazioni sarebbero inattendibili in quanto volte unicamente ad alleggerire la propria responsabilità sia in sede penale che sportiva; v. del pari inattendibili sarebbero le dichiarazioni rese dal sig. Conteh, in considerazione dell’asserita incoerenza delle stesse, posto che lo stesso, in un primo momento, aveva negato il proprio coinvolgimento nella frode, per poi ammetterlo solo successivamente; vi. la decisione impugnata si è fondata esclusivamente su dichiarazione riportate dai testi “de relato”, e non su circostanze sulle quali i testi avevano conoscenza diretta. 26. In altre parole, la Decisione della CGF sarebbe viziata in quanto basata su: a. circostanze apprese dai testi de relato e non per conoscenza diretta, e prive di riscontri, senza neppure riferire la fonte da cui asseritamente promanano; b. dichiarazioni rese da testi inattendibili, per i motivi suesposti c. dichiarazioni generiche, non riscontrate, non concordanti. 27. Infine, ad avviso del Ricorrente, la Decisione impugnata sarebbe viziata anche sotto il profilo del trattamento sanzionatorio, in quanto avrebbe parificato, sotto il profilo della rilevanza disciplinare e della sanzione, il comportamento di chi avrebbe organizzato e pianificato l’attività illecita relativa alla gara Torino/Grosseto del 16 gennaio 2010 a quella di Job, che, comunque, anche a ritenere attendibili le dichiarazioni accusatorie dei testimoni, a tale attività non ha mai partecipato. 28. Tali conclusioni sono state confermate, a parere del Ricorrente, dalle risultanze istruttorie acquisite nel corso del giudizio, posto che tutti i testi sentiti, in merito alla posizione di Job, hanno riferito di notizie apprese de relato, mentre nessuno dei testi escussi sarebbe stato in grado di specificare in che cosa fosse consistito il presunto coinvolgimento di Job alla combine di cui si discute, né di aver saputo della sua partecipazione alla stessa. b. La posizione della FIGC 29. La Resistente contesta la domanda svolta in questo arbitrato da Job, di cui chiede il rigetto. In particolare, la Resistente, svolta una riflessione di carattere preliminare, analizza le deduzioni volte ad attaccare la credibilità dei testi, indicando gli elementi di riscontro delle affermazioni degli stessi. 30. Da un lato, infatti, le dichiarazioni del sig. Gervasoni sono state confermate da elementi desunti aliunde mentre, laddove non è stato possibile riscontrare elementi di conferma delle dichiarazioni dello stesso, il Ricorrente è stato scagionato dagli addebiti a suo carico. Inoltre, il sig. Gervasoni sarebbe attendibile posto che dalle sue dichiarazioni non avrebbe potuto, comunque, trarre alcun vantaggio personale. 31. Le dichiarazioni del teste Gervasoni sarebbero poi confermate anche dai testi Conteh e Carobbio le cui dichiarazioni, pur provenienti da fonti diverse, collimerebbero fra di loro. 32. Confermata la responsabilità di Job, alla Resistente appare congrua la misura della sanzione inflittagli, rispondente alla previsione edittale, tenuto conto dell’aggravante rappresentata dalla effettiva alterazione del risultato, nonché commisurata all’obiettiva gravità dell’illecito, espressivo di un allarmante fenomeno di devianza. 33. Tali conclusioni sono state ribadite dalla Resistente anche nella memoria conclusionale, alla luce delle risultanze delle testimonianze rese dai testi sentiti nel giudizio, che avrebbero confermato il coinvolgimento di Job nella combine volta ad alterare il risultato della gara Torino/Grosseto del 16 gennaio 2010. Alla luce delle inconfutabili evidenze in proposito, sarebbero irrilevanti le presunte discordanze emerse dalle deposizioni rese dei testi citati, attenendo a particolari marginali rispetto al nucleo della questione. MOTIVI DELLA DECISIONE A. Sul merito della controversia 1. Il sig. Job, all’epoca dei fatti giocatore del Grosseto, è stato ritenuto responsabile dagli organi disciplinari della FIGC dell’illecito sportivo previsto e punito dall’art. 7 CGS, per aver posto in essere atti diretti ad alterare lo svolgimento o il risultato di una gara. Siffatta responsabilità, aggravata ai sensi del comma 6 della stessa disposizione, in particolare, è stata ritenuta in relazione alla partita Torino-Grosseto del 16 gennaio 2010 (la “Partita”). Ancorché deferito, il sig. Job è stato invece prosciolto, con la Decisione della CDN, da analogo addebito riferito ad altre gare. 2. Come sopra indicato, ed in via di estrema sintesi, la responsabilità del sig. Job in riferimento alla Partita è stata affermata dalla CDN e dalla CGF sulla base delle dichiarazioni rese a suo carico dal sig. Gervasoni, in quanto confermate da dichiarazioni rese da altro calciatore, il sig. Conteh, coinvolto nella combine. Invero, l’insufficienza della dichiarazioni del solo Gervasoni è stata ritenuta dalla CDN come elemento decisivo per il proscioglimento dagli addebiti mossi a carico del sig. Job per gare diverse dalla Partita. 3. Le critiche svolte dal Ricorrente in ordine all’affermazione di sua responsabilità si sviluppano essenzialmente attraverso contestazioni relative agli elementi di prova sui quali gli organi endofederali hanno fondato le proprie decisioni: a parere del Ricorrente, infatti, le risultanze istruttorie, raccolte nella fase endofederale e di fronte a questo Collegio, escluderebbero la integrazione dei presupposti di fatto necessari per un’affermazione di responsabilità a carico del sig. Job, o comunque non raggiungerebbero il livello di prova richiesto per affermare che il sig. Job ha commesso l’illecito ascrittogli. 4. Alla luce di quanto precede, appare al Collegio opportuno premettere che per ritenere la responsabilità da parte del soggetto incolpato di una violazione disciplinare sportiva non è necessaria la certezza assoluta della commissione dell’illecito né il superamento di ogni ragionevole dubbio, come nel diritto penale, ma che può ritenersi sufficiente un grado inferiore di certezza, ottenuta sulla base di indizi gravi, precisi e concordanti, in modo tale da acquisire una ragionevole certezza in ordine alla commissione dell’illecito (cfr. ex multis i lodi del 23 giugno 2009, Ambrosino c. FIGC; 26 agosto 2009, Fabiani c. FIGC; 3 marzo 2011, Donato c. FIGC; 31 gennaio 2012, Saverino c. FIGC; 2 aprile 2012, Juve Stabia e Amodio c. FIGC; 24 aprile 2012, Spadavecchia c. FIGC; 26 aprile 2012, Signori c. FIGC). 5. Alla luce di ciò si tratta di verificare in questo arbitrato, attraverso l’esercizio da parte del Collegio del potere di revisione de novo dei fatti controversi ad esso attribuito, se gli elementi di prova raccolti consentono di ritenere, secondo lo standard probatorio enunciato, la integrazione dei presupposti per l’affermazione di responsabilità del sig. Job per un illecito sportivo commesso in relazione alla Partita. 6. In tale quadro, deve innanzi tutto osservarsi che non è controverso che un illecito sportivo sia stato commesso in relazione a tale Partita. Controversa è invece la partecipazione del sig. Job alla combine. 7. Come detto, la responsabilità del sig. Job è stata ritenuta sulla base di riscontri testimoniali acquisiti sia dalla Procura della Repubblica di Cremona in sede di indagini penali, che dalla Procura Federale in sede di indagini disciplinari. 8. Tra di essi, i provvedimenti endofederali hanno indicato come rilevanti: i. la dichiarazione resa dal sig. Gervasoni di fronte al Procuratore della Repubblica di Cremona in data 12 marzo 2011 (e non in data 27 dicembre 2011, come erroneamente indicano sia l’atto di deferimento che la Decisione della CDN), del seguente tenore: “Ho appreso da GEGIC che nel corso della stagione 2009/2010 gli zingari sono intervenuti nell’ambito delle seguenti partite del Grosseto, previo coinvolgimento di CAROBBIO, JOELSON, ACERBIS, TURATI e JOB. Si tratta di Grosseto – Mantova, terminata 1 a 1 e disputatasi il 13 marzo 2010; Torino – Grosseto 4 a 1 e disputatasi il 16 gennaio 2010; Gallipoli – Grosseto 2 a 2 del 6 febbraio 2010; Ancona – Grosseto 1 a 1 del 1 maggio 2010; Reggina – Grosseto 2 a 2 del 23 maggio 2010 ed Empoli – Grosseto 2 a 2 del 30 maggio 2010 anche se per quest’ultima non sono in grado di riferire se gli zingari per questa partita siano riusciti o meno a scommettere. Sono al corrente soltanto per alcune di queste partite dei risultati che gli zingari miravano a conseguire. Trattasi di Torino – Grosseto che doveva finire con la sconfitta del Grosseto; Ancona – Grosseto che doveva terminare pari e Reggina – Grosseto che doveva terminare con la sconfitta del Grosseto, ma che fu pareggiata”; ii. le dichiarazioni circa la Partita rese dal sig. Conteh al Procuratore Federale in data 13 aprile 2012: “… desidero spontaneamente riferire circostanze inerenti detta gara (terminata con il risultato di 4 a 1), di cui ritengo che l’ufficio di Procura non sia a conoscenza. Durante la settimana prima della citata partita mancando alcuni giocatori, tra cui Pinilla, CAROBBIO mi comunicava che sicuramente avremmo perso e che si poteva effettuare una combine della partita. E più precisamente mi riferì che ci sarebbe stata una cospicua somma di denaro a favore di entrambi. Ci fu un pranzo in un ristorante nel centro di Grosseto che abitualmente frequentavamo, tra il sottoscritto, CAROBBIO, ACERBIS, TURATI, JOELSON, durante il quale CAROBBIO ci confermò la possibilità di ottenere una somma di denaro in cambio della nostra sconfitta e tutti ci dichiarammo disponibili; il giorno seguente CAROBBIO ci informò di aver coinvolto anche JOB, dicendoci peraltro che, una volta giunti a Torino, ci avrebbe fornito i dettagli; arrivati in Hotel a Torino, dopo aver lasciato i bagli nelle nostre stanze, CAROBBIO, nella hall, mi disse che in serata avremmo visto la persona che avrebbe consegnato i soldi per la combine; dopo cena, CAROBBIO venne nella mia stanza dove dormivo da solo, preciso che i calciatori hanno un elenco ove sono riportati i numeri delle camere di tutta la squadra, e mi disse di recarmi in una stanza di cui mi diede il numero, ove avrei incontrato la persona che ci avrebbe dovuto consegnare i soldi; giunto in quella stanza, trovai la stessa persona che, in occasione di Pisa – Albinoleffe mi aveva mostrato i soldi all’interno del SUV nero; mi consegnò circa €15/16.000,00 sempre in banconote da € 500,00, confermandomi che, in cambio, avremmo dovuto perdere la gara; preciso che anche gli altri miei compagni, per quanto riferitomi da CAROBBIO, si erano recati nella stanza a prendere la loro parte; finita la gara, come da previsione, tornai con la mia autovettura a Bergamo insieme a CAROBBIO, ACERBIS e la fidanzata di quest’ultimo, che aveva portato la mia macchina da Grosseto a Torino; durante il viaggio ACERBIS e CAROBBIO mi riferirono di aver ricevuto anche loro la somma di denaro, con le medesime modalità”. 9. La FIGC ha poi in questo arbitrato richiamato: i. le dichiarazioni rese dal sig. Acerbis al Procuratore Federale il 9 luglio 2012: “In relazione alla partita TORINO-GROSSETO del 16.1.10 voglio precisare che … giunti nel capoluogo piemontese e sistemati in Albergo, CAROBBIO venne nella mia stanza e, se non ricordo male, insieme a JOB fummo la lui accompagnati in un’altra camera ove si trovava ad aspettarci una persona straniera che parlava in inglese, di cui sconosco il nome ed ancora oggi farei fatica a riconoscerlo in fotografia”; ii. le dichiarazioni rese dal sig. Carobbio al Procuratore della Repubblica di Cremona il 17 aprile 2012: “Prendo atto delle dichiarazioni rilasciate da GERVASONI … e in particolare che il predetto riferisce di una serie di partite del Grosseto nella manipolazione della quale, oltre a me sarebbero coinvolti JOELSON, ACERBIS, TURATI e JOB. … Quanto a Torino-Grosseto, finita 4 a 1, effettivamente arrivarono, credo, SAKA ed un altro slavo di cui non ricordo il nome nell’albergo che ospitava il Grosseto a Torino. … Ricordo che uno per volta, io, ACERBIS, TURATI, JOB e CONTEH ci siamo recati nella stanza che ospitava gli slavi … . Io ho ricevuto 12.000 € e non so quanto abbiano ricevuto gli altri. L’accordo era sulla sconfitta del Grosseto”. 10. A fronte di ciò, è emerso in questo arbitrato, in occasione delle audizioni testimoniali avvenute all’udienza del 24 gennaio 2013, quanto segue: i. il sig. Conteh ha dapprima dichiarato che partecipanti all’illecito erano “oltre al sottoscritto, Carobbio, Acerbis, Joelson, Turati e Job” e quindi precisato • alla richiesta di specificare in cosa consistesse il coinvolgimento di Job, quanto segue: “Per me non ha fatto niente. Ho saputo da Carobbio del suo coinvolgimento, è Carobbio che mi ha riferito i nomi dei giocatori che dovevano combinare le partite. Non ho riscontri diretti sulla partecipazione di Job. So che ha giocato la partita. Carobbio mi disse che erano in sei ad aver combinato la partita e che tra questi c’era Job. Per quanto riguarda il coinvolgimento di Job, so solo che ha giocato la partita: non so se abbia avuto incontri con gli zingari o altri soggetti in relazione all’illecito. Mi ricordo di un pranzo, prima della partita, in cui si è parlato dell’illecito. A quel pranzo non era presente Job”; • e alla domanda circa la conoscenza da parte di altri giocatori del coinvolgimento di Job, che “… Nel corso del pranzo a cinque non venne fatto il nome di Job. Solo il giorno successivo, comunque precedente alla partita, Carobbio mi riferì del coinvolgimento di Job. A quanto mi ricordo eravamo da soli”; ii. il sig. Acerbis ha dichiarato quanto segue: “Carobbio mi disse che, ad essere coinvolti, eravamo io, Turati, Conteh e Job. … Del coinvolgimento di Job mi parlarono Carobbio e Conteh. Mi ricordo che questo avvenne, successivamente alla partita, prima del viaggio di ritorno in auto verso Bergamo. Non mi ricordo se prima della partita mi venne detto del coinvolgimento di Job. … Carobbio e Conteh mi riferirono del coinvolgimento di Job, penso che anche Turati ne fosse al corrente. Mi ricordo che, prima della partita, con Carobbio salimmo nella camera dell’albergo dove c’era una persona che ci diede dei soldi e che non sono in grado di identificare. Non mi ricordo se con noi ci fosse anche un’altra persona e se questa persona fosse Job. Poteva anche essere Job”; iii. il sig. Carobbio: • alla richiesta di specificare quali fossero i giocatori del Grosseto coinvolti nella combine relativa alla Partita in cosa consistesse il coinvolgimento di Job, ha indicato: “Oltre a me, Acerbis, Turati, Conteh e Job”; • alla domanda se tra i giocatori coinvolti nella combine vi fosse Job ha ulteriormente dichiarato: “Confermo la circostanza”; • alla richiesta di specificare in cosa consistesse il coinvolgimento di Job, ha riferito quanto segue: “Consistette nella partecipazione all’accordo per alterare il risultato della partita in cambio di una ricompensa da parte degli zingari”; • alla richiesta di precisare in cosa consistesse il contributo di Job alla combine, ha dichiarato che: “Il contributo di Job alla combine consistette nel ricevere un pagamento. La consegna del denaro avvenne prima della partita in una camera di albergo. Non ricordo di essere stato presente alla consegna del denaro a Job. So che Job ricevette del denaro perché ne parlammo assieme dopo la partita. …” • e alla domanda circa la conoscenza da parte di altri giocatori del coinvolgimento di Job, ha indicato che “… gli altri giocatori erano al corrente del coinvolgimento di Job e che tutti sapessero di tutti. Non ricordo alcun pranzo, durante la settimana, prima della partita. Quella partita fu combinata il giorno prima della partita stessa”; iv. il sig. Gervasoni ha riferito quanto segue: “Non mi ricordo con precisione data e luogo in cui Gegic mi raccontò di combine relative al Grosseto. Avevo con lui un rapporto abitudinario. Confermo che mi riferì, in più occasioni, che, grazie alla conoscenza con Carobbio e altri giocatori del Grosseto partecipanti alle combine, riusciva a combinare le partite del Grosseto. A dire di Gegic i giocatori coinvolti nell’illecito relativo all’incontro Torino / Grosseto erano: Carobbio, Acerbis, Turati, Job e Conteh” e ha quindi confermato la partecipazione sia di Job che di Conteh all’illecito “come riferitomi da Gegic”. 11. Alle udienze di fronte a questo Collegio, poi, il Ricorrente ha con forza sottolineato la propria estraneità alla combine. 12. Secondo la consolidata giurisprudenza degli organi arbitrali TNAS, in applicazione dell’enunciato standard probatorio, e della stessa CGF, quando non emerge un quadro sufficientemente definito di riscontro in ordine alle dichiarazioni di incolpazione, il prevenuto va prosciolto (così ad esempio – in riferimento alla partita Novara-Siena dell’1 maggio 2011 – è il C.U. n. 029/CGF del 20 agosto 2012, che contiene sia la decisione relativa al ricorso Conte, sia la decisione relativa al ricorso Alessio). 13. Alla luce di ciò, il Collegio arbitrale nota come la CDN abbia ritenuto (e la CGF abbia confermato) la responsabilità disciplinare del sig. Job in relazione alla Partita sulla base delle dichiarazioni di Gervasoni, ma solo in quanto confermate (a differenza di quanto era invece avvenuto per il coinvolgimento in altri illeciti) dalle dichiarazioni di Conteh. Ed invero Conteh, nelle dichiarazioni al Procuratore Federale del 13 aprile 2012 (trascritte sopra, § 8(ii) di questa motivazione), indica solamente di aver saputo da Carobbio che anche Job era stato coinvolto nella combine. Dunque, nessuna diretta conferma della partecipazione di Job all’illecito era stata data da Conteh, il quale riferiva solo quanto dettogli da Carobbio. Le dichiarazioni di Conteh, pertanto, in quanto non riferivano una diretta conoscenza del coinvolgimento di Job, non potevano essere assunte come conferma delle indicazioni fornite da Gervasoni. Sotto tale profilo le diverse conclusioni degli organi disciplinari della FIGC appaiono errate. 14. Una conferma della partecipazione di Job, quale riferita da Gervasoni, poteva semmai essere direttamente tratta dalle dichiarazioni di Carobbio, ossia dalla “fonte” di Conteh. Carobbio, infatti, al Procuratore della Repubblica di Cremona ha riferito (§ 9(ii) che precede) che Job era parte dell’illecito, e ciò per averlo egli direttamente coinvolto. Altra conferma, poi, si sarebbe potuto trarre dalle dichiarazioni di Acerbis al Procuratore Federale (trascritte sopra, § 9(i) di questa motivazione), il quale menziona Job nel riferire dell’incontro in cui gli organizzatori dell’illecito hanno consegnato ai partecipanti il prezzo della combine. 15. In relazione a quanto precede, il Collegio Arbitrale nota peraltro che: i. le dichiarazioni di Conteh sono, come detto, de relato, ossia non fondate sulla diretta conoscenza della partecipazione di Job all’illecito, ma solo sulla informazione a tal proposito data a Conteh da Carobbio. Ed anche di fronte a questo Collegio Conteh ha confermato che unica sua fonte era il Carobbio; ii. le dichiarazioni di Acerbis di fronte al Procuratore Federale sono in termini dubitativi e incerti (“se non ricordo male”), fino ad apparire contraddittorie: da un lato, infatti, Acerbis dichiara di aver saputo del coinvolgimento di Job solo dopo la Partita e unicamente da Carobbio e da Conteh; dall’altro lato, Acerbis afferma che gli sembra di ricordare di una partecipazione di Job alla ricezione del denaro, prima della Partita. Dubbi e incertezze, si noti, non sciolti nella testimonianza resa nel corso del presente arbitrato; iii. le dichiarazioni di Gervasoni, la cui insufficienza in assenza di ulteriori conferme è stata ritenuto dalla stessa CDN, sono pure de relato. Per quanto su di esse si sia fondata la condanna di Job, in quanto avrebbero trovato una conferma nelle dichiarazioni di Conteh, le affermazioni di Gervasoni, infatti, non si basano sulla conoscenza diretta della partecipazione di Job all’illecito (per averlo coinvolto, per averne discusso direttamente, per averlo visto ritirare il denaro, o altro), ma solo sulle informazioni ricevute da tale Gegic. Peraltro, non è chiaro in quale momento Gervasoni abbia saputo da Gegic della partecipazione di Job alla combine, né quale sia la fonte della conoscenza da parte di Gegic di siffatto coinvolgimento dell’odierno Ricorrente, ben potendo sussistere il dubbio che Gegic assumesse la partecipazione di Job all’illecito solo in quanto così gli era stato detto da Carobbio, ossia dal soggetto con il quale Gegic aveva avuto contatti diretti al fine della organizzazione degli illeciti relativi alle partite del Grosseto. 16. In via riassuntiva, dunque, l’unica dichiarazione “sicura” che segna una conferma “diretta” della partecipazione di Job all’illecito è quella resa da Carobbio, quale confermata anche di fronte a questo Collegio: le dichiarazioni di Conteh, Acerbis e Gervasoni sono de relato e si riportano (o possono riportarsi) alle dichiarazioni di Carobbio. 17. Alla luce di ciò ritiene il Collegio che nella specie non emerga un significativo quadro di riscontro, basato su indizi gravi, precisi e concordanti, che consentano di acquisire una ragionevole certezza in ordine alla commissione dell’illecito da parte di Job. Dunque, la prova del fatto illecito addebitato al Ricorrente deve ritenersi non raggiunta. 18. Pertanto, il sig, Job va prosciolto dall’imputazione di illecito sportivo. La Decisione della CGF, che ha diversamente ritenuto, va dunque riformata e la sanzione, inflitta ex art. 7 comma 5 CGS, annullata. 19. L’accoglimento del gravame per il suindicato motivo esonera il Collegio dall’esame di ogni altro motivo di gravame, proposto dal Ricorrente. B. Conclusione 20. In conclusione, il Collegio ritiene che, non potendo essere affermata la responsabilità del sig. Job per lo specifico fatto ascrittogli, il ricorso debba essere accolto e la sanzione annullata. 21. Preme peraltro sottolineare al Collegio che siffatta conclusione è stata raggiunta considerando un quadro probatorio incerto, in cui pure sono presenti elementi a carico del Ricorrente. Solo una sofferta considerazione della loro insufficienza ha giustificato il risultato qui affermato. Nessuna responsabilità appare dunque ascrivibile alla FIGC e ai suoi organi di giustizia per aver effettuato una diversa valutazione, che questo Collegio ritiene proponibile, anche se non del tutto condivisa, di quel materiale probatorio. C. Sulle spese 22. Sussistono giusti motivi per compensare le spese di difesa tra le parti. Gli onorari e le spese del Collegio arbitrale, liquidati in dispositivo, seguono invece la soccombenza e vanno posti a carico della FIGC. P.Q.M. Il Collegio Arbitrale definitivamente pronunciando, disattesa ogni contraria domanda, istanza ed eccezione: 1. accoglie l’istanza arbitrale proposta dal sig. Job Iyock Thomas Hervé; e per l’effetto 2. annulla la decisione della Corte di giustizia federale della Federazione Italiana Giuoco Calcio del 6 luglio 2012 (C.U. n. 002/CGF e C.U. n. 26/CGF del 13 agosto 2012); 3. condanna la Federazione Italiana Giuoco Calcio, fermo il vincolo di solidarietà tra le parti, al pagamento degli onorari del Collegio Arbitrale, liquidati in € 3.000 (tremila/00) e al rimborso delle spese documentate sostenute dal Collegio Arbitrale, nella misura che sarà comunicata separatamente dalla Segreteria del Tribunale Nazionale di Arbitrato per lo Sport, oltre IVA e CPA come per legge; 4. compensa tra le parti le rispettive spese di difesa ed assistenza legale; 5. dichiara incamerati dal Tribunale Nazionale di Arbitrato per lo Sport i diritti amministrativi versati dalle parti. Così deciso in Roma, in data 5 marzo 2013, e sottoscritto in numero di tre originali nel luogo e nella data di seguito indicata. F.to Luigi Fumagalli F.to Tommaso Edoardo Frosini F.to Bartolomeo Manna
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