F.I.G.C. – CORTE DI GIUSTIZIA FEDERALE – 2012/2013 – Decisione pubblicata sul sito web: www.figc.it e sul Comunicato ufficiale n. 155/CGF del 25 Gennaio 2013 con motivazioni pubblicate sul Comunicato ufficiale n. 227/CGF del 02 Aprile 2013 e su www.figc.it 3. RICORSO CON RICHIESTA DI PROCEDIMENTO D’URGENZA A.S.D. AUGUSTA F.C. AVVERSO LA SANZIONE DELLA SQUALIFICA PER 5 GIORNATE EFFETTIVE DI GARA INFLITTA AL CALCIATORE CASTROGIOVANNI IVAN SEGUITO GARA AUGUSTA/FIVE MARTINA FRANCA DEL 12.1.2013 (Delibera del Giudice Sportivo presso la Divisione Calcio a Cinque – Com. Uff. n.348 del 16.1.2013)
F.I.G.C. – CORTE DI GIUSTIZIA FEDERALE – 2012/2013 – Decisione pubblicata sul sito web: www.figc.it e sul Comunicato ufficiale n. 155/CGF del 25 Gennaio 2013 con motivazioni pubblicate sul Comunicato ufficiale n. 227/CGF del 02 Aprile 2013 e su www.figc.it
3. RICORSO CON RICHIESTA DI PROCEDIMENTO D’URGENZA A.S.D. AUGUSTA F.C. AVVERSO LA SANZIONE DELLA SQUALIFICA PER 5 GIORNATE EFFETTIVE DI GARA INFLITTA AL CALCIATORE CASTROGIOVANNI IVAN SEGUITO GARA AUGUSTA/FIVE MARTINA FRANCA DEL 12.1.2013 (Delibera del Giudice Sportivo presso la Divisione Calcio a Cinque - Com. Uff. n.348 del 16.1.2013)
Il Giudice sportivo della Figc – LND - Divisione Calcio a Cinque (Com. Uff. n. 348 del 16.1.2013), in relazione alla gara del Campionato nazionale di Serie A2, A.S.D. Augusta FC/A.S.D. LC Five Martina Franca svoltasi il 12.1.2013, comminava la squalifica per 5 gare del calciatore dell’Augusta Castrogiovanni Ivan “perché a gioco fermo colpiva un calciatore avversario con una violenta gomitata al volto, procurandogli un taglio alla bocca e facendogli sbattere la testa
sul terreno di gioco. A seguito di ciò il calciatore veniva portato nello spogliatoio per ricevere le prime cure mediche e non facendo più rientro sul terreno di gioco”. Contemporaneamente il Giudice Sportivo squalificava per 2 gare il calciatore della Five Martina Franca, Manoel Dos Santos Jhefferson “per intervento falloso nei confronti di un avversario in reazione”. In data 22.1.2013, il sig. Santanello Giovanni, Presidente della società Augusta ha interposto ricorso avverso la suddetta decisione, negando la suddetta ricostruzione dei fatti ed affermando che invece fu il Dos Santos a sgambettare violentemente il Castrogiovanni e che i due arbitri Bizzotto e Adilardi, hanno, prima, espulso dal campo ambedue i calciatori e poi, essendo “in procinto di promozione” e sotto gli occhi del designatore AIA-CAN sig. Cumbo, hanno scritto il falso nel loro referto (peraltro redatto dal solo Bizzotto) “per giustificare successivamente il loro comportamento, erroneo” e così contravvenendo ai principi di lealtà, correttezza e probità. Il ricorrente ha inoltre precisato di non essersi avvalso della facoltà di depositare presso il Giudice Sportivo ai sensi dell’art. 35 comma 1.3 C.G.S. i filmati che comproverebbero la sua tesi, in quanto le circostanze del caso non lasciavano supporre la successiva adozione da parte dei direttori di gara della contestata abnorme pronuncia. Il ricorrente fa altresì presente che il calciatore Dos Santos non fece più rientro nel terreno di gioco in quanto espulso e non perché impossibilitato per il colpo subìto e che nel referto del Commissario di campo sig. Branca Antonio, caratterizzato peraltro da “cura e attenzione”, non viene invece detto alcunché in ordine allo specifico, grave atto di violenza. Conclusivamente si chiede: in via istruttoria di visionare il DVD della gara allegato al ricorso; in via principale e nel merito, di dichiarare l’estraneità del Castrogiovanni ai fatti addebitatigli e di annullare la sanzione comminata; in via subordinata, di ridurre la sanzione ad una giornata Tanto premesso, ritiene anzitutto il Collegio di non poter accogliere, in quanto inammissibile, la domanda di visionare il DVD della gara di cui si parla nel ricorso, sia perché domanda nuova – non essendosi il ricorrente avvalso della facoltà di deposito del filmato presso il Giudice di prime cure, ai sensi dell’art. 35 comma 1.3 C.G.S. – sia perché i fatti di cui trattasi non rientrano tra quelli per i quali la prova con filmati è consentita. Non può, altresì, essere accolta la richiesta principale dell’Augusta F.C., atteso che la ricostruzione dei fatti dalla medesima operata è nettamente contraddetta dalla chiara esposizione del referto dei direttori di gara, che, come noto, costituisce fonte di prova privilegiata ai sensi del comma 1.1 del citato art. 35. Opina, infine, il Collegio di poter invece accogliere, sia pure parzialmente, la domanda subordinata del ricorrente, tenuto conto che le circostanze dell’episodio di violenza in esame non inducono a considerare di particolare gravità, così come prevede l’art. 19 comma 4 lett. c) C.G.S. la condotta violenta del calciatore Castrogiovanni, anche per levità delle conseguenze refertate nel certificato medico del dott. Goliardo Suber. Per questi motivi la C.G.F. in parziale accoglimento del ricorso, con richiesta di procedimento d’urgenza, come sopra proposto dall’A.S.D. Augusta F.C. di Augusta (Siracusa), riduce la sanzione della squalifica inflitta al calciatore Castrogiovanni Ivan a 4 giornate di gara. Dispone restituirsi la tassa reclamo.
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