F.I.G.C. – CORTE DI GIUSTIZIA FEDERALE – 2012/2013 – Decisione pubblicata sul sito web: www.figc.it e sul Comunicato ufficiale n. 156/CGF del 25 Gennaio 2013 con motivazioni pubblicate sul Comunicato ufficiale n. 228/CGF del 02 Aprile 2013 e su www.figc.it 3. RICORSO DEL SIG. PULVIRENTI ANTONINO AVVERSO LA SANZIONE DELLA AMMONIZIONE CON DIFFIDA ED AMMENDA DI € 10.000,00 INFLITTAGLI SEGUITO GARA CATANIA/TORINO DEL 6.1.2013 (Delibera del Giudice Sportivo presso la Lega Nazionale Professionisti Serie A – Com. Uff. n. 121 del 7.1.2013)
F.I.G.C. – CORTE DI GIUSTIZIA FEDERALE – 2012/2013 – Decisione pubblicata sul sito web: www.figc.it e sul Comunicato ufficiale n. 156/CGF del 25 Gennaio 2013 con motivazioni pubblicate sul Comunicato ufficiale n. 228/CGF del 02 Aprile 2013 e su www.figc.it
3. RICORSO DEL SIG. PULVIRENTI ANTONINO AVVERSO LA SANZIONE DELLA AMMONIZIONE CON DIFFIDA ED AMMENDA DI € 10.000,00 INFLITTAGLI SEGUITO GARA CATANIA/TORINO DEL 6.1.2013 (Delibera del Giudice Sportivo presso la Lega Nazionale Professionisti Serie A – Com. Uff. n. 121 del 7.1.2013)
All’esito dell’esame degli atti relativi all’incontro Catania/Torino, disputato in data 6.1.2013 e valevole per il Campionato di Serie “A”, il Giudice Sportivo presso la Lega Nazionale Professionisti infliggeva al Sig. Antonino Pulvirenti la sanzione dell’ammonizione con diffida e dell’ammenda di € 10.000,00 per aver, “al 48° del secondo tempo, contestato platealmente l’operato arbitrale allontanandosi dalla panchina aggiuntiva con gestualità irrispettosa nei confronti del Quarto Ufficiale.” Il Giudice Sportivo rilevava, altresì, nella propria decisione, il carattere recidivante della condotta posta in essere dal Sig. Pulvirenti. Avverso tale decisione, ha proposto rituale e tempestiva impugnazione il Sig. Pulvireni, il quale lamenta l’eccessiva entità della sanzione irrogata, definendo il proprio comportamento come “meramente irriguardoso”, oggetto di un trattamento sanzionatorio meno afflittivo rispetto a quello comminato. Alla riunione di questa Corte di Giustizia Federale, tenutasi in data 25 gennaio 2013, è presente, per la Società, l’Avv. Cozzone, il quale si riporta alle difese ed alle conclusioni contenute nel ricorso. La Corte, esaminati gli atti, rileva come la condotta dello stesso si sia tradotta in atti gravemente irriguardosi e come il Sig. Pulvirenti stesso sia recidivo nel porre in essere comportamenti come quello sanzionato: similare fattispecie è stata, invero, rilevata nel corso della gara Catania/Juventus della presente Stagione Sportiva. La sanzione, pertanto, appare congrua rispetto alla fattispecie in esame. Per questi motivi la C.G.F., respinge il ricorso come sopra proposto dal Sig. Pulvirenti Antonino. Dispone addebitarsi la tassa reclamo.
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