F.I.G.C. – CORTE DI GIUSTIZIA FEDERALE – 2012/2013 – Decisione pubblicata sul sito web: www.figc.it e sul Comunicato ufficiale n. 187/CGF del 21 Febbraio 2013 con motivazioni pubblicate sul Comunicato ufficiale n. 229/CGF del 02 Aprile 2013 e su www.figc.it 4. RICORSO DELL’A.C.F. MILAN AVVERSO DECISIONI MERITO GARA MILAN/OLIMPIA VIGNOLA CALCIO DEL 3.2.2013 (Decisione del Giudice Sportivo presso il Dipartimento Calcio Femminile – LND – Com. Uff. n. 55 del 6.2.2013)
F.I.G.C. – CORTE DI GIUSTIZIA FEDERALE – 2012/2013 – Decisione pubblicata sul sito web: www.figc.it e sul Comunicato ufficiale n. 187/CGF del 21 Febbraio 2013 con motivazioni pubblicate sul Comunicato ufficiale n. 229/CGF del 02 Aprile 2013 e su www.figc.it
4. RICORSO DELL’A.C.F. MILAN AVVERSO DECISIONI MERITO GARA MILAN/OLIMPIA VIGNOLA CALCIO DEL 3.2.2013 (Decisione del Giudice Sportivo presso il Dipartimento Calcio Femminile – LND – Com. Uff. n. 55 del 6.2.2013)
Con fax del 6.2.2013, l’Associazione Calcio Femminile Milan ha inoltrato preannuncio di reclamo con richiesta degli atti ufficiali avverso la deliberazione del Giudice Sportivo presso il Dipartimento Calcio Femminile (Com. Uff. n. 55 del 6.2.2013) in relazione alla gara Milan/Olimpia Vignola Calcio disputata il 3.2.2013. Gli atti richiesti sono stati inviati alla società reclamante in data 6.2.2013. L’A.C.F. Milan non ha fatto pervenire i motivi di reclamo. Pertanto, in applicazione dell’art. 37, comma 1, lett. a), C.G.S., la Corte deve dichiarare l’inammissibilità del reclamo. Per questi motivi la C.G.F. dichiara inammissibile il ricorso come sopra proposto dall’A.C.F. Milan di Milano e dispone addebitarsi la tassa reclamo.
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