F.I.G.C. – CORTE DI GIUSTIZIA FEDERALE – 2012/2013 – Decisione pubblicata sul sito web: www.figc.it e sul Comunicato ufficiale n. 190/CGF del 27 Febbraio 2013 con motivazioni pubblicate sul Comunicato ufficiale n. 230/CGF del 02 Aprile 2013 e su www.figc.it 1. RICORSO C.U.S. CHIETI A.S.D. AVVERSO LA SANZIONE DELLA SQUALIFICA PER 2 GIORNATE EFFETTIVE DI GARA INFLITTA AL CALCIATORE CESARONI PAOLO SEGUITO GARA ACIREALE CALCIO A 5/C.U.S. CHIETI DELL’11.2.2013 (Delibera del Giudice Sportivo presso la Divisione Calcio a Cinque – Com. Uff. n. 455 del 14.2.2013)
F.I.G.C. – CORTE DI GIUSTIZIA FEDERALE – 2012/2013 – Decisione pubblicata sul sito web: www.figc.it e sul Comunicato ufficiale n. 190/CGF del 27 Febbraio 2013 con motivazioni pubblicate sul Comunicato ufficiale n. 230/CGF del 02 Aprile 2013 e su www.figc.it
1. RICORSO C.U.S. CHIETI A.S.D. AVVERSO LA SANZIONE DELLA SQUALIFICA PER 2 GIORNATE EFFETTIVE DI GARA INFLITTA AL CALCIATORE CESARONI PAOLO SEGUITO GARA ACIREALE CALCIO A 5/C.U.S. CHIETI DELL’11.2.2013 (Delibera del Giudice Sportivo presso la Divisione Calcio a Cinque – Com. Uff. n. 455 del 14.2.2013)
Il Giudice Sportivo presso la Divisione Calcio a Cinque, con la decisione pubblicata tramite il comunicato in epigrafe, ha inflitto la sanzione sopra riportata. La decisione veniva assunta in conseguenza dei comportamenti scorretti posti in essere dal calciatore Paolo Cesaroni a seguito della gara contro Acireale Calcio a 5, disputata fuori casa l’11.2.2013, il quale, tenendo un comportamento decisamente antisportivo, tale risultante dal referto arbitrale, a fine gara, rientrando nello spogliatoio, “si girava i direzione del pubblico e rivolgeva con linguaggi e gesti offese e minacce, creando disordini e discussioni tra calciatori, dirigenti e pubblico”. Sul comportamento del giocatore, non convince in alcun modo la giustificazione addotta dal sodalizio ospitato, secondo cui, trattandosi di un incontro di salvezza, era prevedibile – addirittura consentito - un eccesso comportamentale del giocatore determinato dalla tensione generata dal rischio della retrocessione; anzi, è proprio nelle situazioni di maggior agonismo che i giocatori debbono affiancare all’impegno di gioco il contegno rispettoso delle regole è delle previsioni federali. La sanzione comminata si rivela pertanto adeguata e deve dunque essere confermata. Per questi motivi la C.G.F. respinge il ricorso come sopra proposto dal C.U.S. Chieti A.S.D. di Chieti. Dispone addebitarsi la tassa reclamo.
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