F.I.G.C. – CORTE DI GIUSTIZIA FEDERALE – 2012/2013 – Decisione pubblicata sul sito web: www.figc.it e sul Comunicato ufficiale 190/CGF del 27 Febbraio 2013 con motivazioni pubblicate sul Comunicato ufficiale n. n.230/CGF del 02 Aprile 2013 e su www.figc.it 3. RICORSO A.F.D. GRIFO PERUGIA AVVERSO LA SANZIONE DELLA SQUALIFICA PER 3 GIORNATE EFFETTIVE DI GARA INFLITTA ALLA CALCIATRICE BORDELLINI MARTINA SEGUITO GARA RIVIERA DI ROMAGNA/GRIFO PERUGIA DEL 16.2.2013 (Decisione del Giudice Sportivo presso il Dipartimento Calcio Femminile – LND – Com. Uff. n. 58 del 20.2.2013)

F.I.G.C. – CORTE DI GIUSTIZIA FEDERALE – 2012/2013 – Decisione pubblicata sul sito web: www.figc.it e sul Comunicato ufficiale 190/CGF del 27 Febbraio 2013 con motivazioni pubblicate sul Comunicato ufficiale n. n.230/CGF del 02 Aprile 2013 e su www.figc.it 3. RICORSO A.F.D. GRIFO PERUGIA AVVERSO LA SANZIONE DELLA SQUALIFICA PER 3 GIORNATE EFFETTIVE DI GARA INFLITTA ALLA CALCIATRICE BORDELLINI MARTINA SEGUITO GARA RIVIERA DI ROMAGNA/GRIFO PERUGIA DEL 16.2.2013 (Decisione del Giudice Sportivo presso il Dipartimento Calcio Femminile – LND – Com. Uff. n. 58 del 20.2.2013) La A.F.D. Grifo Perugia impugnava la decisione del Giudice Sportivo presso il Dipartimento Calcio Femminile del 19.2.2013 con la quale, in riferimento alla gara del Campionato Femminile Nazionale di Serie A del 16.2.2013 contro la Romagna, veniva inflitta la sanzione della squalifica per tre gare a carico della calciatrice Martina Bordellini. Si sostiene nel ricorso che la calciatrice non si sarebbe avvicinata all’arbitro protestando né lo avrebbe spinto toccandolo sul braccio destro, né tanto meno lo avrebbe costretto a tre passi lateralmente. Il referto arbitrale, in altri termini, avrebbe distorto i fatti in quanto la calciatrice si sarebbe limitata a camminare dietro l’arbitro invocando delle spiegazioni e non sarebbe stata ascoltata dallo stesso arbitro. Il ricorso è infondato e va respinto. Il referto arbitrale – il quale, come è noto, costituisce fonte privilegiata di prova – è assai puntuale in ordine al comportamento tenuto dalla calciatrice Borsellini ed è esente da vizi logici o da contraddizioni che possano giustificare il suo sindacato ad opera della Corte. Le contestazioni della ricorrente si rivelano peraltro assai generiche soffermandosi, tra l’altro, anche sulla asserita involontarietà di un fallo (che verosimilmente sta alla base della reazione dell’atleta) che appare questione estranea al comportamento sanzionato. Per questi motivi la C.G.F. respinge il ricorso come sopra proposto dall’A.F.D. Grifo Perugia di Collestrada (Perugia). Dispone addebitarsi la tassa reclamo.
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