F.I.G.C. – CORTE DI GIUSTIZIA FEDERALE – 2012/2013 – Decisione pubblicata sul sito web: www.figc.it e sul Comunicato ufficiale n. 202/CGF del 12 Marzo 2013 con motivazioni pubblicate sul Comunicato ufficiale n. 233/CGF del 05 Aprile 2013 e su www.figc.it 8) RICORSO F.C. PARMA S.P.A. AVVERSO IL RIPRISTINO DEL VINCOLO DEL CALC. MARQUES MARTINES JOSÈ FERNANDO IN PROPRIO FAVORE (Decisione della Commissione Tesseramenti – Com. Uff. n. 17/D del 25.1.2013)

F.I.G.C. – CORTE DI GIUSTIZIA FEDERALE – 2012/2013 – Decisione pubblicata sul sito web: www.figc.it e sul Comunicato ufficiale n. 202/CGF del 12 Marzo 2013 con motivazioni pubblicate sul Comunicato ufficiale n. 233/CGF del 05 Aprile 2013 e su www.figc.it 8) RICORSO F.C. PARMA S.P.A. AVVERSO IL RIPRISTINO DEL VINCOLO DEL CALC. MARQUES MARTINES JOSÈ FERNANDO IN PROPRIO FAVORE (Decisione della Commissione Tesseramenti – Com. Uff. n. 17/D del 25.1.2013) Con ricorso del 15.2.2013 la società F.C. Parma S.p.A. ha impugnato la decisione assunta dalla Commissione Tesseramenti di cui al Com. Uff. n. 17/D del 25 gennaio 2013 chiedendo, in totale riforma della suddetta decisione, di dichiarare risolto consensualmente il contratto di lavoro inter-partes, previo accertamento della piena validità ed efficacia dell’Accordo di Risoluzione Consensuale n. 0150/A del 10 luglio 2012, intervenuto fra la F.C. Parma S.p.A. ed il calciatore Marques Martinez Josè Fernando depositato, in pari data, presso i competenti uffici della Lega Nazionale Professionisti Seria A. Il F.C. Parma S.p.A., in merito all’Accordo di Risoluzione Consensuale n.0150/A, ha addotto che la sottoscrizione dell’Accordo da parte del calciatore, oggi oggetto di contestazione, sarebbe autentica, supportando tale tesi con la relazione grafologica di parte redatta dal Prof. Guido Angeloni, versata in atti. Nello stesso tempo, però, parte ricorrente ha ammesso che l’asserita sottoscrizione dell’atto da parte del calciatore non era avvenuta in Parma il 10 luglio 2012, come risulta dall’atto oggetto di contestazione, ma in Madrid il giorno 08 luglio 2012 alla presenza del Sig. Alessio Paini, Segretario del F.C. Parma S.p.A. (cfr. memoria difensiva depositata nel procedimento dinanzi alla Commissione Tesseramenti). Tale circostanza sarebbe stata confermata attraverso la deposizione del teste Sig. Alessio Paini, resa dinanzi alla Commissione Tesseramenti il giorno 07 dicembre 2012. Il F.C. Parma S.p.A. ha proseguito quindi nella sua difesa, chiedendo ammettersi, in via istruttoria, CTU calligrafica al fine di accertare l’autenticità della firma disconosciuta dal calciatore, ritenendo tale accertamento necessario e fondamentale ai fini della decisione. Il calciatore, Sig. Marques Martinez Josè Fernando, costituitosi ritualmente in giudizio, ha chiesto il rigetto del reclamo proposto dalla società e la conseguente conferma della decisione impugnata riproponendo sostanzialmente e valorizzando le argomentazioni già svolte nel giudizio di primo grado. Più precisamente il calciatore ha chiesto che sia dichiarato nullo ed inefficacie l’accordo di risoluzione n. 0150/A stante l’apocrifia della sua firma apposta sul modello di risoluzione, l’acclarata falsità della data ivi apposta e l’oggettiva impossibilità di una sua materiale sottoscrizione nei cinque giorni lavorativi antecedenti al deposito dell’accordo, avvenuto il 10.07.2012, ai sensi dell’art. 117 N.O.I.F.. La difesa del Sig. Marques si è opposta inoltre all’ammissione di una CTU grafologica ritenendola inammissibile e irrilevante ai fini della decisione della controversia anche alla luce delle risultanze della prova testimoniale sfogata il giorno 7 dicembre 2012 con il teste Sig. Alessio Paini, ritenuto anche dalla Commissione Tesseramenti, del tutto inattendibile. All’udienza del 12 marzo 2013, le parti hanno illustrato le rispettive tesi difensive e la controversia è stata trattenuta in decisione. Questa Corte non ritiene che vi siano i presupposti per modificare la decisione assunta dalla Commissione Tesseramenti, ritenendola corretta e opportunamente motivata. Inoltre, va aggiunto, in merito agli accertamenti peritali richiesti, che la Corte ritiene che debbano necessariamente seguire sia all’accertamento del luogo, che alla data di formazione dell’atto impugnato anche ai sensi e per gli effetti dell’art. 117 N.O.I.F.. Infatti, l’art. 117 N.O.I.F., ultimo capoverso del 3° comma, così recita: “Gli atti comprovanti le risoluzioni consensuali sono validi ed efficaci unicamente se depositati entro cinque giorni lavorativi dalla data di sottoscrizione.” E’ quindi preliminare, al contrario di quanto afferma e sostiene la difesa del F.C. Parma S.p.A., appurare la data ed il luogo della sottoscrizione dell’Atto di Risoluzione Consensuale del Contratto Economico per cui è causa, al fine di evitare verifiche che potrebbero rivelarsi inutili e fine a se stesse, con aggravio di spese per le parti in causa. Alla luce di quanto sopra esposto, è onere del F.C. Parma S.p.A. fornire prova incontrovertibile della data certa di sottoscrizione dell’atto in questione, in ossequio a quanto disposto dal predetto art. 117 N.O.I.F. e tale prova può essere fornita dalla società reclamante solo attraverso l’espletamento di prove testimoniali. Appare quindi assai strano che il F.C. Parma S.p.A. ne contesti l’ammissibilità. In proposito varrà ricordare che, in un procedimento di verificazione di scrittura privata, il giudice può e deve utilizzare tutti gli elementi di prova comunque acquisiti al processo, senza essere vincolato in relazione ad essi ad alcuna graduatoria non essendo tenuto a disporre la CTU grafologica quando la domanda di verificazione possa essere decisa alla stregua della documentazione in atti, come l’esito di un’espletata prova testimoniale. Inoltre, prima di valutare le risultanze della prova testimoniale, resa in data 7 dicembre 2012 dal teste Sig. Alessio Paini, Segretario del F.C. Parma S.p.A., corre l’obbligo di una preliminare puntuale disamina delle circostanze e dei fatti, così come narrate dalla società e dal teste Alessio Paini, che rendono la ricostruzione degli avvenimenti del tutto inverosimile e poco credibile per ciò che: 1. L’asserito incontro del Sig. Paini con il Sig. Di Taranto (Direttore Organizzativo del F.C. Parma S.p.A.) - avvenuto a suo dire, occasionalmente il 3 luglio 2012 alle ore 9:00, nella sede della Società e nel corso del quale gli sarebbe stato fornito l’atto di risoluzione contrattuale, debitamente compilato, da far sottoscrivere al calciatore - contrasta con la tesi difensiva della Società, che peraltro per quello stesso giorno, alle ore 18:00 se non addirittura per il giorno successivo entro le ore 12:00, aveva convocato il calciatore per il ritiro pre-campionato. Infatti, la Società F.C. Parma ha sostenuto, negli scritti difensivi, che solo a seguito della mancata presentazione del Marques alla convocazione sarebbe maturata la volontà di risolvere il contratto; 2. Il calciatore, di madre lingua spagnola, avrebbe sottoscritto l’atto di risoluzione consensuale, redatto in lingua italiana, e da cui sarebbero a lui derivate ripercussioni sul piano economico/finanziario, senza l’assistenza del suo legale o almeno del suo procuratore; 3. La madre del calciatore, nei giorni successivi all’8 luglio 2012 e quindi in data posteriore all’avvenuta risoluzione consensuale, avrebbe trasmesso alla Società F.C. Parma, certificati medici relativi all’indisposizione fisica del figlio nonostante l’avvenuta risoluzione del suo rapporto di lavoro; 4. La presenza del Sig. Alessio Paini, la sera del 7 Luglio 2012 a Olbia (vedasi gli articoli di stampa agli atti), dove la squadra del Parma svolgeva il pre-ritiro, con la presenza dello stesso Sig. Paini e il successivo giorno 8 luglio 2012 a Madrid dove, a suo dire, sarebbe giunto, non in aereo, ma in auto; 5. L’assoluta e incontrovertibile mancanza d’interesse del calciatore, a risolvere consensualmente un contratto di valenza economica assolutamente rilevante, peraltro senza la benché minima transazione. Ciò premesso, questa Corte, chiamata ad esprimere un giudizio sulle dichiarazioni rese dal teste, Sig. Alessio Panini, non può che concludere per la loro inattendibilità in quanto prive di elementi probanti e certi circa l’effettiva avvenuta trasferta e quindi carenti di elementi e riscontri di natura oggettiva. Queste, infatti, sono state improntate a dare evidenza a particolari del tutto inutili e, di contro, non è stata fornita e prodotta in giudizio, nemmeno in questa sede, alcuna prova documentale sulla circostanza riguardante la sua presenza, a Madrid, il giorno 8 giugno 2012. Il Sig. Paini non ha fornito alcuna prova documentale riguardo al viaggio a Madrid, effettuato, a suo dire, in macchina: ricevute pernottamenti/ristoranti, pedaggi autostradali, scheda carburanti/ricevute dei rifornimenti etc. Se poi a ciò si aggiunge che il Sig. Alessio Paini è anche dipendente del F.C. Parma S.p.A. e che dunque è legato da un vincolo che lo porta a propendere per una delle parti in causa, il giudizio sulla sua attendibilità non può che essere negativo tenuto conto anche delle circostanze richiamate ai punti da 1. a 5. che precedono. Parte ricorrente pertanto non ha adempiuto al proprio onere probatorio di cui all’art. 117 N.O.I.F., ultimo capoverso del terzo comma, non avendo dato prova certa del luogo e della data di sottoscrizione dell’accordo di risoluzione consensuale oggetto di gravame e quindi della tempestività del suo deposito. Conseguentemente il ricorso non merita accoglimento e la decisione impugnata va pertanto confermata. Per questi motivi la C.G.F. respinge il reclamo come sopra proposto dal F.C. Parma S.p.A. di Parma. Dispone addebitarsi la tassa reclamo.
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