F.I.G.C. – CORTE DI GIUSTIZIA FEDERALE – 2012/2013 – Decisione pubblicata sul sito web: www.figc.it e sul Comunicato ufficiale n. 018/CGF del 17 Luglio 2012 con motivazioni pubblicate sul Comunicato ufficiale n. 236/CGF del 09 Aprile 2013 e su www.figc.it 3) RICORSO DEL SIG. BRAGHIN MAURIZIO AVVERSO LA SANZIONE DELLA SQUALIFICA PER 4 GIORNATE EFFETTIVE DI GARA INFLITTA SEGUITO GARA DI RITORNO DI PLAY-OFF, CARPI/ PRO VERCELLI DEL 10.6.2012 (Delibera del Giudice Sportivo presso la Lega Italiana Calcio Professionistico – Com. Uff. n. 232/DIV dell’11.6.2012)

F.I.G.C. – CORTE DI GIUSTIZIA FEDERALE – 2012/2013 – Decisione pubblicata sul sito web: www.figc.it e sul Comunicato ufficiale n. 018/CGF del 17 Luglio 2012 con motivazioni pubblicate sul Comunicato ufficiale n. 236/CGF del 09 Aprile 2013 e su www.figc.it 3) RICORSO DEL SIG. BRAGHIN MAURIZIO AVVERSO LA SANZIONE DELLA SQUALIFICA PER 4 GIORNATE EFFETTIVE DI GARA INFLITTA SEGUITO GARA DI RITORNO DI PLAY-OFF, CARPI/ PRO VERCELLI DEL 10.6.2012 (Delibera del Giudice Sportivo presso la Lega Italiana Calcio Professionistico – Com. Uff. n. 232/DIV dell’11.6.2012) Il Sig. Braghin Maurizio, allenatore del Pro Vercelli, ha presentato ricorso avverso la sanzione a lui inflitta dal Giudice Sportivo presso la Lega Italiana Calcio Professionistico - Com. Uff. n. 232/DIV dell'11.6.2012, della squalifica per 4 giornate effettive di gara inflitta seguito gara di ritorno di play-off Carpi/Pro Vercelli del 10.6.2012, per comportamento offensivo verso la terna arbitrale durante la gara; allontanato, si posizionava in tribuna continuando ad impartire disposizioni tecniche alla propria panchina ed al termine della gara rientrava indebitamente sul terreno di gioco (R.A. e Proc.Fed., espulso). Il ricorrente nel sostenere che il suo comportamento è stato solo irrispettoso nei confronti dell'arbitro e non offensivo, ritiene la sanzione a lui inflitta sproporzionata, anche in relazione a casi analoghi sanzionati dalla Corte di Giustizia in misura minore rispetto al caso di specie. Il ricorrente, inoltre, in merito alla sua condotta successiva all'espulsione, descrive i fatti in modo differente rispetto a quanto riportato nei referti arbitrali. Chiede pertanto che venga ridotta la sanzione. La Corte, esaminato il ricorso ed udita la parte ricorrente, riconosce, per quanto riguarda le frasi rivolte dal ricorrente all'arbitro, un comportamento solo critico e non ingiurioso o offensivo ma ritiene di non accogliere le motivazioni esposte in merito alla condotta assunta successivamente alla sua espulsione. Per questi motivi la C.G.F., in parziale accoglimento del ricorso come sopra proposto dal sig. Braghin Maurizio, riduce la sanzione della squalifica a 3 giornate effettive di gara. Dispone restituirsi la tassa reclamo.
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