F.I.G.C. – CORTE DI GIUSTIZIA FEDERALE – 2012/2013 – Decisione pubblicata sul sito web: www.figc.it e sul Comunicato ufficiale n. 226/CGF del 28 Marzo 2013 con motivazioni pubblicate sul Comunicato ufficiale n. 237/CGF del 09 Aprile 2013 e su www.figc.it 1. RICORSO AOSTA CALCIO POLLEIN A.S.D. AVVERSO DECISIONI MERITO GARA AOSTA CALCIO POLLEIN/NEW TEAM DEL 2.3.2013 (Delibera del Giudice Sportivo presso la Divisione Calcio a Cinque – Com. Uff. n. 572 del 21.3.2013)
F.I.G.C. – CORTE DI GIUSTIZIA FEDERALE – 2012/2013 – Decisione pubblicata sul sito web: www.figc.it e sul Comunicato ufficiale n. 226/CGF del 28 Marzo 2013 con motivazioni pubblicate sul Comunicato ufficiale n. 237/CGF del 09 Aprile 2013 e su www.figc.it
1. RICORSO AOSTA CALCIO POLLEIN A.S.D. AVVERSO DECISIONI MERITO GARA AOSTA CALCIO POLLEIN/NEW TEAM DEL 2.3.2013 (Delibera del Giudice Sportivo presso la Divisione Calcio a Cinque - Com. Uff. n. 572 del 21.3.2013)
Con reclamo inoltrato nel rispetto delle prescrizioni regolamentari, l’Aosta Calcio Pollein A.S.D. ha impugnato la decisione del Giudice Sportivo presso la Divisione Calcio a Cinque di cui al Com. Uff. n. 572 del 21.3.2013, con la quale il detto Giudice, in riferimento alla gara Aosta/New Team del 2.3.02013, conclusasi con il risultato di 8 a 5 in favore della reclamante, accoglieva il ricorso della New Team alla quale assegnava la vittoria per 0-6, in quanto l’altra squadra aveva schierato, nella detta gara, un numero di calciatori non conforme alle disposizioni impartite dalla competente Divisione con Com. Uff. n. 1 del 3.7.2012. A motivo di tale statuizione veniva rilevato che l’odierna appellante “mentre aveva correttamente provveduto a schierare i tre calciatori, di cui almeno uno italiano, nati successivamente al 1° gennaio 1991, non aveva poi impiegato ulteriori quattro calciatori italiani” come previsto dal già richiamato Com. Uff. n. 1/12. L’impugnata pronuncia, richiamando la normativa in discorso, ha ulteriormente motivato riproducendone le previsioni secondo le quali: “Le società che disputano il campionato di seria A2 debbono impiegare almeno 3 calciatori nati dopo il 31.12.1990, dei quali almeno uno italiano, nato e residente in Italia, che abbia ottenuto il primo tesseramento in Italia, ed altresì sono tenute a schierare almeno altri quattro calciatori italiani , due dei quali nati successivamente al 31.12.1986, aventi gli stessi requisiti più sopra menzionati”. Soggiunge il primo Giudice che: “esaminando la distinta dei calciatori presentata all’arbitro dalla società Aosta, risulta ampiamente soddisfatto il requisito dei nati dopo il 31.12.1990….. (mentre) non risulta invece soddisfatto il secondo adempimento in quanto, dei predetti quattro calciatori italiani dei quali almeno due nati dopo il 1.1.1987, ne risultano schierato solo tre” A dire della reclamante le due prescrizioni alle quali è riferimento sarebbero sovrapponibili e reciprocamente integrabili in quanto dopo l’avverbio di modo “almeno” ed il successivo numero “quattro” non compare l’aggettivo “altri”, erroneamente citato dal gravato provvedimento. Di conseguenza, sempre secondo la prospettazione dell’Aosta Calcio, per rispettare la
normativa in richiamo sarebbe sufficiente aver schierato comunque cinque calciatori italiani, circostanza che nella fattispecie si era verificata determinando la riforma della decisione appellata. Il reclamo così motivato è infondato. Osserva in contrario la Corte che le due prescrizioni sopra riprodotte non sono cumulabili come sostiene la ricorrente, ma alternative ed autonome, per conseguenza vanno entrambe rispettate, tanto vero che la seconda disposizione viene preceduta dall’avverbio “inoltre” che nella comune accezione sta a significare “oltre a questo” oppure “in aggiunta”. Il rilievo conferma che si tratta di disposizioni aventi caratteristiche di diversità, le cui prescrizioni devono entrambe venir rispettate nello schieramento dei calciatori in gara. Alla luce delle esposte considerazioni il primo motivo di gravame si rileva infondato e va pertanto respinto. Quanto al secondo, lo stesso appare manifestamente inammissibile in quanto non censura in alcun modo l’impugnato provvedimento, limitandosi a rendere generiche deduzioni di politica sportiva, con particolare riguardo a quella perseguita dalla reclamante, senza individuare erroneità di sorta nella decisione rassegnata dal Giudice Sportivo. Per questi motivi la C.G.F. respinge il reclamo come sopra proposto dall’Aosta Calcio
Pollein A.S.D. di Aosta. Dispone addebitarsi la tassa reclamo.
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