F.I.G.C. – CORTE DI GIUSTIZIA FEDERALE – 2012/2013 – Decisione pubblicata sul sito web: www.figc.it e sul Comunicato ufficiale n. 226/CGF del 28 Marzo 2013 con motivazioni pubblicate sul Comunicato ufficiale n. 237/CGF del 09 Aprile 2013 e su www.figc.it 2. RICORSO A.S.D. FUTSAL PISTOIA AVVERSO LA SANZIONE DELLA INIBIZIONE FINO AL 31.12.2013 INFLITTA AL SIG. PULLERÀ LUCA SEGUITO GARA DEL CAMPIONATO NAZIONALE UNDER 21, FUTSAL PISTOIA/PRATO CALCIO A CINQUE DEL 3.3.2013 (Delibera del Giudice Sportivo presso la L.N.D. – Divisione Calcio a Cinque – Com. Uff. n. 550 del 13.3.2013)
F.I.G.C. – CORTE DI GIUSTIZIA FEDERALE – 2012/2013 – Decisione pubblicata sul sito web: www.figc.it e sul Comunicato ufficiale n. 226/CGF del 28 Marzo 2013 con motivazioni pubblicate sul Comunicato ufficiale n. 237/CGF del 09 Aprile 2013 e su www.figc.it
2. RICORSO A.S.D. FUTSAL PISTOIA AVVERSO LA SANZIONE DELLA INIBIZIONE FINO AL 31.12.2013 INFLITTA AL SIG. PULLERÀ LUCA SEGUITO GARA DEL CAMPIONATO NAZIONALE UNDER 21, FUTSAL PISTOIA/PRATO CALCIO A CINQUE DEL 3.3.2013 (Delibera del Giudice Sportivo presso la L.N.D. – Divisione Calcio a Cinque - Com. Uff. n. 550 del 13.3.2013)
Con decisione pubblicata sul Com. Uff. n. 550 del 13.3.2013 il Giudice Sportivo presso la Divisione Calcio a 5 ha inflitto al sig. Luca Pullerà, tesserato in favore della A.S.D. Futsal Pistoia a 5, la sanzione della inibizione a svolgere ogni attività fino al 31.12.2013, in relazione al comportamento tenuto nel corso della gara del 10.3.2013 tra Futsal Pistoia e Prato calcio a 5, perché «allontanato per aver ingiuriato un dirigente della squadra avversaria alla notifica del provvedimento si avventava contro il medesimo colpendolo con una leggera testata senza arrecargli conseguenze fisiche. A fine gara rientrava indebitamente sul terreno di gioco e, preso il pallone, lo scagliava con forza sul viso del medesimo dirigente». Avverso siffatta decisione propone ricorso la società Futsal Pistoia, in quanto la sanzione «appare spropositata rispetto a quanto realmente accaduto». Pacifico che l’espulsione del sig. Pullerà sia dovuta al fatto che lo stesso si trovava al di fuori dell’area tecnica assegnata agli allenatori. Tuttavia, la reclamante ritiene che il fatto di essere in piedi lontano dalla panchina è stato un episodio casuale, dovuto alla «concitazione dei minuti finali di una partita comunque che era stata estremamente tranquilla, anche se equilibrata, non avendo per altro valore alcuno per la classifica». Evidenzia, poi, la società Futsal Pistoia, che «la cosa che ha dato fastidio al sig. Pullerà è stato il fatto che la sua posizione è stata indicata all’arbitro dal dirigente avversario». Ciò premesso, la reclamante offre una versione degli accadimenti parzialmente diversa da quella refertata dal direttore di gara. Ammette che «alla notifica dell’espulsione il sig. Pullerà, passando davanti alla panchina avversaria» ha effettivamente pronunciato frasi offensive all’indirizzo del dirigente della squadra ospite, ma non anche che lo ha colpito con una leggera testata: nel pronunciare la frase al predetto dirigente si è effettivamente «avvicinato all’orecchio del dirigente avversario, gesto questo che può aver indotto l’arbitro a pensare ad una testata ma ovviamente non è stato così». Ammette, poi, la reclamante che corrisponde al vero il fatto che al termine della gara il sig. Pullerà sia «effettivamente tornato sul terreno di gioco», ma ciò sarebbe dovuto solo al fatto che non sarebbe stato altrimenti possibile entrare negli spogliatoi senza uscire dall’impianto. In questa circostanza, deduce, ancora, la reclamante, «venuto in possesso fortuitamente di un pallone, lo ha effettivamente lanciato verso il dirigente della squadra avversaria senza però colpirlo e tantomeno sulla faccia come affermato dal direttore di gara nel referto». «Per questi motivi», ritiene in conclusione la società Futsal Pistoia, «la sanzione appare veramente esagerata per quanto realmente accaduto, non vi è stato nessun comportamento violento ma al massimo ingiurioso verso un dirigente avversario che sicuramente si era comportato in modo antisportivo e sleale, chiediamo quindi che venga ridotta notevolmente con una squalifica al massimo di giorni 30». Così riassunte le deduzioni e le richieste della reclamante, questa Corte ritiene che il ricorso meriti parziale accoglimento, nei termini di seguito indicati. La ricostruzione dei fatti fornita dalla reclamante non può essere condivisa. Nel suo rapporto, chiaro e dettagliato, il direttore di gara riferisce che, dopo aver sentito la frase offensiva rivolta dal sig. Pullerà ad un dirigente ospite, alla notifica del provvedimento di espulsione il medesimo «si avventava contro il dirigente stesso dandogli una leggera testata che non gli procurava conseguenze. Una volta in tribuna tirava 2/3 pugni ad una finestra. A fine gara rientrava sul terreno di gioco e dopo aver preso il pallone lo tirava con forza sulla faccia del dirigente del Prato. Veniva, poi, allontanato con forza dai suoi calciatori». Questa Corte non ha dubbi sulla ricostruzione della vicenda come descritta dal direttore di gara, anche in considerazione dell’efficacia privilegiata del referto di gara e dell’assoluta mancanza di qualsiasi elemento idoneo ad avvalorare la diversa prospettazione della reclamante. I fatti appaiono senza dubbio gravi e non può condividersi l’assunto attoreo secondo cui gli stessi sono rimasti confinati all’interno del terreno del mero atteggiamento ingiurioso, in quanto la testata, seppur leggera, inferta al dirigente del Prato e il lancio del pallone, «con forza», come precisato dall’arbitro, sul volto dello stesso predetto dirigente, sono indubbiamente comportamenti connotati da violenza, quantomeno ai sensi del C.G.S. e per quanto rileva ai fini dell’ordinamento sportivo. Peraltro, occorre evidenziare che anche se la prima condotta (offesa e testata) può essere, in qualche modo, riconducibile ad uno scatto d’ira improvviso, lo stesso non può certo dirsi per la seconda (ingresso in campo e calcio del pallone verso il dirigente avversario), considerato che si tratta di comportamento tenuto dopo un certo lasso di tempo dal primo predetto episodio e, quindi, non qualificabile quale reazione d’impulso ad una eventuale “provocazione”. Tuttavia, anche in considerazione del fatto che in analoga fattispecie di comportamento irriguardoso e violento tenuto, però, nei confronti del direttore di gara questa Corte ha, di recente, applicato la medesima sanzione della inibizione fino al 31.12.2013, questo Collegio, alla luce della graduazione delle sanzioni effettuata dall’art. 19 C.G.S. e del previsto aggravamento delle stesse in presenza di condotte ingiuriose, irriguardose o violente nei confronti degli ufficiali di gara, ritiene possibile la riduzione di un mese della sanzione inflitta dal G.S., così rideterminando l’inibizione di cui trattasi (e non già la squalifica, come, per mero errore materiale, riportato in dispositivo) fino alla data del 30 novembre 2013. Per questi motivi la C.G.F. in parziale accoglimento del ricorso come sopra proposto dall’A.S.D. Futsal Pistoia di Pistoia, riduce la sanzione della squalifica inflitta al Sig. Pullerà Luca alla data del 30 novembre 2013. Dispone restituirsi la tassa reclamo.
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