LEGA NAZIONALE PROFESSIONISTI SERIE A – STAGIONE SPORTIVA – 2012/2013 – Decisione pubblicata sul sito web: www.legaseriea.it e sul COMUNICATO UFFICIALE N. 182 DEL 04 Aprile 2013 DECISIONI DEL GIUDICE SPORTIVO Il Giudice Sportivo,
LEGA NAZIONALE PROFESSIONISTI SERIE A – STAGIONE SPORTIVA – 2012/2013 – Decisione pubblicata sul sito web: www.legaseriea.it e sul
COMUNICATO UFFICIALE N. 182 DEL 04 Aprile 2013
DECISIONI DEL GIUDICE SPORTIVO
Il Giudice Sportivo,
premesso che in occasione della gara disputata nel corso del recupero della decima giornata
ritorno sostenitori delle Società Sampdoria hanno, in violazione della normativa di cui all’art. 12
comma 3 CGS, introdotto nell’impianto sportivo ed utilizzato nel proprio settore materiale
pirotecnico di vario genere (petardi, fumogeni e bengala);
considerato che nei confronti della Società di cui alla premessa ricorrono congiuntamente le
circostanze di cui all’art. 13, comma 1. lett. a) b) ed e) CGS, con efficacia esimente,
delibera
di non adottare provvedimenti sanzionatori nei confronti della Società di cui alla premessa in
ordine al comportamento dei suoi sostenitori.