DIVISIONE CALCIO A CINQUE – STAGIONE SPORTIVA – 2012/2013 – Decisione pubblicata sul sito web: www.lnd.it e sul Comunicato Ufficiale N° 599 del 03.04.2013 DECISIONI DEL GIUDICE SPORTIVO 5.1.1. CAMPIONATO NAZIONALE CALCIO A 5 SERIE A Reclamo proposto dalla società Pescara avverso l’esito della gara Cogianco Genzano – Pescara del 17.2.2013 – Serie A
DIVISIONE CALCIO A CINQUE – STAGIONE SPORTIVA - 2012/2013 – Decisione pubblicata sul sito web: www.lnd.it e sul Comunicato Ufficiale N° 599 del 03.04.2013
DECISIONI DEL GIUDICE SPORTIVO
5.1.1. CAMPIONATO NAZIONALE CALCIO A 5 SERIE A
Reclamo proposto dalla società Pescara avverso l’esito della gara Cogianco
Genzano – Pescara del 17.2.2013 – Serie A
Il Giudice Sportivo:
Con il reclamo in esame, regolarmente prodotto nei termini, la ricorrente chiede
che in danno della convenuta sia comminata la punizione sportiva prevista
dall'art. 17 comma 5 lettera A, per aver schierato nell'incontro in questione i
calciatori:
Manoel Bernardes Crema;
Giasson Daniel;
Olmo Campana Saul;
in posizione irregolare di tesseramento. Sostiene altresì la ricorrente presunti
contatti antecedenti la gara tra l’allenatore in seconda della società Cogianco
Genzano ed il calciatore Rodrigo Canabarro, in forza al Pescara, miranti ad
avere notizie in merito al potenziale atletico del Pescara.
Controdeduce la convenuta sostenendo la legittimità della posizione dei tre
calciatori, e respingendo altresì qualsiasi presunto contatto tra il proprio
allenatore ed il calciatore Canabarro.
Dagli accertamenti esperiti presso il competente ufficio tesseramenti, i tre
calciatori risultano tutti regolarmente tesserati presso la società Cogianco
Genzano, e più precisamente:
Manoel Bernardes Crema dal 2.9.2011;
Daniel Giasson dal 6.12.12;
Saul Olmo Campana dal 14.9.12.
Ne consegue pertanto che hanno preso parte a pieno titolo alla gara in esame,
svoltasi il 17.2.13.
Riguardo all’ultima eccezione, si precisa che la questione non rientra tra
quelle tabellate all’art. 29 del CGS, per le quali è consentito alle società di
esperire ricorso al Giudice Sportivo. PQM
Visti gli artt. 17, 24, 29 e 33 del CGS, a scioglimento della riserva di cui al
C.U. N.468 del 19.2.13, decide:
a) di respingere il ricorso omologando il risultato conseguito dalle due squadre
al termine dell'incontro: Cogianco Genzano - Pescara 4 - 2
b) la tassa di reclamo viene addebitata alla società ricorrente.
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